Svolgimento del processo
1. La Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione del Tribunale di Pisa nei confronti di M. C. A. ritenuta responsabile del delitto di evasione, sostituendo, in ragione della richiesta formulata in sede di conclusione del giudizio di appello, la pena detentiva di mesi nove di reclusione ex artt. 545-bis cod. proc. pen., 53 e ss. I. n. 689 del 1981 con la pena del lavoro di pubblica utilità per la corrispondente durata.
La Corte d'appello ha condiviso la ricostruzione effettuata dal Tribunale di Firenze apprezzando, sulla base della richiesta in tal senso pervenuta per mezzo delle conclusioni scritte dalla difesa della ricorrente, la sussistenza dei presupposti per la sostituzione della pena detentiva con quella dei lavori di pubblica utilità e provvedendo, nel corso della prima udienza di appello, a rinviare la stessa ex art. 545-bis cod. proc. pen. al fine di acquisire la disponibilità dell'associazione presso cui svolgere la misura e, all'esito, definire il giudizio di appello.
2. La Procura generale di Firenze impugna la decisione della Corte di appello limitatamente alla disposta sostituzione della misura per violazione degli artt. 597, comma 1, cod. proc. pen. e 95 d.lgs. n. 150 del 2022.
Il Procuratore ricorrente rileva che, seppure la disposizione transitoria dell'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, entrato in vigore il 30 dicembre del 2022, consente all'imputato di richiedere anche in sede di appello la pena sostitutiva, così espressamente manifestando la volontà di consentire l'applicazione immediata della norma penale sostanziale che si reputa più favorevole allorché disciplina la sostituzione della pena detentiva con quella dei lavori di pubblica utilità, la stessa deve essere contemperata con le disposizioni che regolano la materia del giudizio di appello con particolare riferimento all'art. 597 cod. proc. pen. là dove limita la cognizione del giudice di secondo grado ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.
Poiché la difesa dell'appellante, pur avendone la possibilità, non sottoponeva la questione in merito alla sostituzione della pena detentiva attraverso i motivi aggiunti, la richiesta veicolata al Giudice dell'appello attraverso le sole conclusioni scritte non erano idonee ad ampliare il thema decidendum che rimaneva limitato ai motivi di ricorso, inconferente, a tali fini, che la difesa avesse posto la questione inerente al trattamento sanzionatorio, tema non corrispondente a quello poi veicolato attraverso le conclusioni scritte.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato e la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla sostituzione della pena detentiva con quella dei lavori di pubblica utilità.
2. Come rilevato dal Procuratore ricorrente e correttamente evidenziato dal Procuratore generale nelle conclusioni, la semplice richiesta formulata nelle conclusioni in sede di gravame non è sufficiente a veicolare, nell'ambito del processo di appello, la questione connessa alla richiesta della sostituzione della pena detentiva in altra pena che, nel caso sottoposto a scrutinio, corrisponde a quello del lavoro di pubblica utilità.
Ed invero, l'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, che disciplina il regime transitorio in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, dispone che "Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto" a differenza della preclusione prevista dalla stessa norma in ipotesi di pendenza del procedimento innanzi alla Corte di cassazione che, però, disciplina, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, la possibilità del condannato di formulare istanza al giudice dell'esecuzione.
La possibilità di vedersi riconosciuto un trattamento più favorevole secondo quanto previsto dall'art. 545-bis cod. pen. (inserito dall'art. 31, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, decorrente - ex d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 - dal 30 dicembre 2022), poiché afferente a profilo strettamente sostanziale della disciplina penale, deve essere contemperata con le norme che disciplinano il rito di appello con particolare riferimento all'art. 597, comma 1, cod. proc. pen. laddove limita l'ambito conoscitivo del Giudice di secondo grado ai punti della decisione strettamente connessi ai motivi proposti.
3. Questa Corte nel suo massimo concesso ha già avuto modo di occuparsi della problematica connessa alla possibilità, in sede di gravame, di ritenere assimilabile la richiesta di rimodulazione del trattamento sanzionatorio con quello apparentemente simile della sostituzione della pena, osservando come le due questioni che afferiscono ad un "punto" della decisione e non ad un "capo" (Sez. 6, n. 6257 del 27/01/2016, Sapiente, Rv. 266500), risultano niente affatto sovrapponibili, negando che il giudice di appello possa applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta in merito e che le eccezioni tassativamente indicate dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., (eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello) non autorizzano alcuna estensione generalizzata alla possibilità di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981 (Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125 - 01).
Le Sezioni Unite Punzo, infatti, escludono che giudice di appello abbia il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive quasi queste costituiscano una sorta di minus rispetto alla sospensione condizionale della pena, alla non menzione della condanna, al riconoscimento di circostanze attenuanti e alla correlata formulazione del giudizio di comparazione, di cui è invece consentita l'applicazione ex art. 597, comma 5, cod. proc. pen., norma eccezionale in quanto in deroga ai rigorosi limiti individuati dal precedente comma 1.
4. La lettura congiunta, pertanto, della disposizione di cui all'art. 545-bis e 597, comma 1, cod. proc. pen. in uno all'art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022 impone di ritenere che affinché possa essere richiesta in sede di appello la pena sostitutiva di pene detentive brevi (materia eminentemente deputata ad essere trattata dal giudice di primo grado ed in via transitoria consentita al Giudice di appello dalla citata norma) la stessa debba essere veicolata attraverso i tipici strumenti processuali individuati per il regime delle impugnazioni in genere e dell'appello in particolare attraverso i motivi nuovi, quando ciò, ovviamente, sia in concreto possibile.
5. Senza affrontare il non pertinente tema connesso alla possibilità di richiedere nelle conclusioni la sostituzione della pena detentiva con quelle previste dalla legge del 24 novembre 1981, n. 689, allorché la novità in punto di sanzione intervenga in un momento in cui è in concreto non ipotizzabile la formulazione di motivi nuovi, si osserva che nel caso di specie la fissazione della prima udienza di appello in data 23 gennaio 2023 avrebbe consentito la tempestiva formulazione - quindici giorni prima della data dell'udienza ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
- di motivi nuovi attraverso i quali rivolgere motivata e specifica richiesta di sostituzione della pena.
La difesa, pur avendo appellato la sentenza di primo grado deducendo in sede di gravame la gravosità del trattamento sanzionatorio di cui si richiedeva una attenuazione, nessuna richiesta specifica formulava quanto a pena sostitutiva che, deve osservarsi, ben poteva essere egualmente oggetto di richiesta sulla base della precedente legge ed a prescindere dall'ampliato ambito introdotto attraverso la introduzione del d.lgs. n. 150 del 2022; ha poi formulato la relativa richiesta di sostituzione a mente della citata novità normativa solo in sede di conclusioni, contesto non idoneo, per quanto sopra osservato in merito ai limiti dell'oggetto del giudizio di appello ex art. 597, comma 1, cod. proc. pen., per l'impossibilità di ampliare d'ufficio il thema devoluto alla Corte di appello con i motivi di gravame.
6. Da quanto sopra consegue la necessità di annullare senza rinvio la decisione impugnata limitatamente alla sostituzione della pena detentiva in quella dei lavori di pubblica utilità che potrà essere richiesta nella pertinente sede esecutiva.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.