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13 ottobre 2023
I nonni non sono obbligati a mantenere economicamente le nipoti se i genitori non si sono adoperati per cercare lavoro
In particolare, i nonni sono tenuti a concorrere nel mantenimento dei nipoti quando i genitori non hanno mezzi sufficienti; tuttavia non basta l'inadempimento di un genitore, bensì è necessario che tale inadempimento sia dovuto a una mancanza di mezzi e non alla volontà del genitore di sottrarsi ai propri primari obblighi.
La Redazione
Il Giudice di prime cure condannava i suoceri dell'istante, madre di tre bimbe, al mantenimento delle nipoti, in vece del padre che non percepiva alcuna contribuzione.
 
I soccombenti impugnano tale decisione dinanzi il Giudice del gravame.
I suoceri rilevavano che la madre delle bimbe aveva svolto lavori di carattere temporaneo e con retribuzione irrisoria, nonché insufficiente a garantire il sostentamento della prole. La stessa, inoltre aveva inutilmente sollecitato il coniuge separato a contribuire al mantenimento dei figli, inviandogli ripetuti telegrammi, notificando un atto di precetto e, infine, proponendo una denuncia nei suoi confronti.
 
La controversia giunge in Cassazione mediante ricorso presentato dai suoceri, i quali si sono lamentati del fatto che la Corte d'Appello ha configurato la sussistenza dell'obbligo di mantenimento dei nipoti, da parte dei nonni, solo sulla mancanza di mezzi sufficienti di uno soltanto dei genitori, quando invece la norma richiede da una parte un'impossibilità di mezzi e non un inadempimento volontario nel pagamento dell'assegno di mantenimento, dall'altra che tale impossibilità sia comune ad entrambi i genitori.
Inoltre, gli stessi avevano fatto presente che la madre delle bimbe, pur avendo diritto di percepire dallo Stato tedesco un assegno mensile di mantenimento di 558 euro quale madre di tre figli nati da genitore tedesco, non si era mai recata in Comune per richiedere la certificazione necessaria per accedere a questo contributo economico, corrisposto automaticamente.
Il comportamento della donna, la quale non si era adoperata per percepire tutto quanto le competeva, impediva di ritenere che fosse sorta l'obbligazione, solo "sussidiaria", degli ascendenti, diversamente da quanto reputato dalla Corte d'Appello.
 
Con l'ordinanza n. 28446 del 12 ottobre 2023, la Suprema Corte ritiene tali doglianze fondate e pertanto le accoglie
 
L'art. 316-bis, c. 1, ultimo periodo, c.c. prevede espressamente che «quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli».
In particolare, la Corte di legittimità precisa che «l'obbligo di mantenimento dei figli minori spetti primariamente e integralmente ai loro genitori, sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui; pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l'altro è in grado di provvedervi».
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