Svolgimento del processo
1. Il Fallimento (omissis) Venezia propose opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso dei consulenti tecnici d’ufficio G.M. ed A.B. emesso nell’ambito di un procedimento avente ad oggetto un’azione di responsabilità per danni ex art 2932 c.c., 2933 c.c., 2934 e 2934 bis c.c. nei confronti di amministratori e sindaci della società fallita.
Il Fallimento contestò la decisione del Tribunale che aveva liquidato il compenso tenendo conto del valore delle singole operazioni mentre la stima del danno aveva carattere unitario; chiese, inoltre, che le somme liquidate a titolo di compenso professionale fossero poste a carico dei convenuti A. ed U.P., nonché D.P., C.M. e L.T..
D.P. si costituì e, in via preliminare, chiese che fosse autorizzata la chiamata in causa di E.B., G.A.R., F.M., E.P. e L.G., quali parti del giudizio di merito la cui posizione era stata già definita con l’estinzione del giudizio a seguito di transazioni intervenute con il fallimento.
Il Tribunale di Trento dispose l’integrazione del contraddittorio nei confronti di E.B., G.A.R., F.M., E.P., L.G. e F.T..
Si costituirono in giudizio F.M., L.G. e F.T. e chiesero che fosse dichiarata inammissibile la domanda nei loro confronti perché, a seguito di transazioni intervenute con il fallimento, il giudizio era stato dichiarato estinto.
2. Il Tribunale, in via preliminare, dichiarò l’inammissibilità della domanda di estensione del contraddittorio nei cui confronti delle parti nei cui confronti il giudizio si era estinto; nel merito, accolse l’opposizione proposta dal Fallimento e ridusse l’importo liquidato dal primo giudice, ritenendo che le singole operazioni non dovessero essere liquidate singolarmente ma in modo unitario perché concorrenti a determinare il danno.
3. Per la cassazione dell’ordinanza hanno proposto ricorso G.M. e A.B. sulla base di quattro motivi.
D.P., il Fallimento (omissis) Venezia s.p.a. e F.T. hanno resistito con distinti controricorsi.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
In prossimità della camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 50 D.P.R. 115/2002 e dell’art. 2 D.M. del 30.05.2002 per avere il Tribunale liquidato il compenso in modo unitario e non sulla base delle singole operazioni esaminate. Secondo i ricorrenti, l’unitarietà formale del quesito non escludeva la diversità delle singole condotte di amministratori e sindaci nella determinazione del danno, considerando che nel tempo vi sarebbe stata un’alternanza nella composizione degli organi sociali.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Il quesito posto dal CTU era il seguente:
a) descrivere l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società
b) valutare il comportamento di sindaci ed amministratori al fine di quantificare il danno”;
c) accertare il valore delle transazioni.
1.3. Il principio generale da osservarsi in tema di liquidazione dei compensi spettanti ai consulenti tecnici per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria è quello, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui deve aversi riguardo all'accertamento richiesto dal giudice e non al tipo di indagini che il consulente tecnico ha svolto per pervenire a quell'accertamento, costituendo le attività di indagine lo strumento utilizzato dall'ausiliare per pervenire al risultato richiesto (Cass. Civ., 28.1.2015, n.1580; Cassazione civile sez. II, 23/03/2007, n.7186; Cass. 8298/97).
In applicazione di tale generale principio, nel caso in cui la consulenza richieda l'esame di una pluralità di bilanci, il compenso va liquidato globalmente e non per singole annualità se, avuto riguardo alla natura dell'incarico conferito all'ausiliare, è unico il risultato finale da fornire al giudice (Cassazione civile sez. VI, 02/10/2019, n.24605; Cass. 10299/92, nonché Cass. 7214/95). Deve, quindi, farsi riferimento al valore globale complessivo risultante dalla sommatoria dei vari bilanci, fermo restando che, trattandosi di un importo unitario, non può essere superato il limite massimo dello scaglione tariffario indicato dal predetto articolo (Cass. 1165/91 e Cass. 10277/96).
1.4. Risulta pertanto corretta la liquidazione operata dal Tribunale.
Infatti, l'accertamento delle singole condotte era finalizzato a quantificare il danno subito dalla società attrice per la cattiva gestione da parte dell'amministratore e dei sindaci, sicché le indagini necessarie a tale scopo, ancorché specifiche, andavano considerate nel loro complesso.
La valutazione delle condotte degli amministratori e dei sindaci, seppur distinte, discendevano dall’esame dei bilanci e della documentazione contabile, che costituivano lo strumento necessario per l’accertamento della responsabilità, demandata esclusivamente al giudice, rivestendo il consulente la funzione di ausiliario nella valutazione di elementi che richiedano specifica competenza tecnica.
Come chiaramente affermato da questa Corte (Cassazione civile sez. II, 04/06/2018, n.14292, Cassazione civile sez. II, 07/11/2018, n.28417), in tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, l'unicità o la pluralità degli incarichi dipendono dalla unicità o dalla pluralità degli accertamenti e delle indagini tecnico-peritali, a prescindere dalla pluralità delle domande, delle attività e delle risposte, definibili unitarie o plurime soltanto in ragione della loro autonomia ed autosufficienza e, pertanto, dell'interdipendenza delle indagini che connota la unitarietà dell'incarico e dell'onorario. Ne consegue che, ove, pur in presenza di una molteplicità di rapporti, l'indagine sia sostanzialmente unitaria, il compenso deve essere unitario in quanto la verifica dei singoli comportamenti non è indice di pluralità di incarichi (Cass. 3414/2006)
1.5. Nel caso di specie, la valutazione dei bilanci e della documentazione contabile era volta all’accertamento dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società anche in termini di natura e dimensione dell’impresa; la descrizione delle condotte di sindaci ed amministratori nel periodo in cui avevano rivestito cariche sociali all’interno della società era funzionale all’accertamento della loro responsabilità ed alla determinazione del danno, non quale somma dei singoli danni imputabili a ciascuna parte, ma in modo unitario, quale danno subito dalla società.
1.6. Ne consegue che il compenso dei CTU è stato correttamente liquidato in base al valore complessivo delle operazioni esaminate e non al singolo valore unitario.
2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la nullità del procedimento e la violazione dell’art. 15 del D.Lgs. n.150 del 2011, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.3 e 4 c.p.c., perché il giudice dell’opposizione non avrebbe acquisito documenti e informazioni dal giudice della causa di merito.
2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità perché il ricorrente omette di indicare ed allegare gli atti ed i documenti del giudizio di merito di cui sarebbe stata era necessaria l’acquisizione. Del resto, l’art.15 del D. Lgs . n.150 del 2011, come risulta dal tenore letterale, non prevede l’obbligo per il giudice di acquisizione della documentazione del giudizio di merito nel quale è stata disposta e liquidata la CTU, essendo rimesso al giudice dell’opposizione valutare se siano sufficienti i documenti prodotti dalle parti.
3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c, per non avere il Tribunale esaminato la diversità delle condotte, che sarebbero strutturalmente e soggettivamente diverse l’una dall’altra.
3.1. Il motivo è inammissibile.
3.2. Il vizio dedotto riguarda non l’omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ma la valutazione dell’unitarietà dell’incarico, che è stata compiuta dal giudice del merito con apprezzamento congruo.
4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce testualmente la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c. 1 n. 3, ovvero la nullità del procedimento ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. con riguardo alla pronuncia sulla inammissibilità delle domande svolte verso taluno dei convenuti”; la decisione impugnata sarebbe errata nella parte in cui è stata dichiarata inammissibile la domanda verso i convenuti nei confronti dei quali il giudizio di merito era stato dichiarato estinto per intervenuta transazione dopo la nomina dei CTU, ovvero L.G., F.M. e F.T.. Secondo il ricorrente, il credito del consulente era esigibile verso tutte le parti della causa di merito in via solidale, a prescindere dalla diversa disposizione giudiziale ed indipendentemente dalla circostanza che non vi fosse espressa richiesta di condanna nei confronti di ciascuna di esse. Il decreto di liquidazione dell’ausiliario sarebbe, infatti, opponibile a tutte le parti del giudizio di merito indipendentemente alla dichiarazione di estinzione del giudizio di merito.
4.1. Il motivo è fondato.
4.2. La prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (Cassazione civile sez. VI, 08/11/2013, n.25179). Ne consegue che l'ausiliare del giudice può agire autonomamente in giudizio nei confronti di ognuna delle parti, anche in via monitoria, non solo quando sia mancato un provvedimento giudiziale di liquidazione ma anche quando il decreto emesso a carico di una parte sia rimasto inadempiuto, in quanto non trova applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (Cassazione civile sez. II, 15/09/2008, n.23586).
Considerata la natura solidale dell’obbligazione, nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d'ufficio, le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari (Cassazione civile sez. VI, 05/11/2021, n.32005).
A tali principi non si è conformata la sentenza impugnata.
Il Tribunale ha, inizialmente, disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di E.B., G.A.R., F.M., E.P. e L.G., in qualità di parti nei cui confronti il giudizio si era estinto, e di F.T., in qualità di parte del giudizio di merito. Ha però errato nel dichiarare l’inammissibilità della domanda di estensione del contraddittorio ai chiamati in causa - nei confronti dei quali il giudizio era stato dichiarato estinto - senza accertare se l’estinzione fosse stata dichiarata prima della nomina dei CTU e dello svolgimento delle operazioni peritali.
Una volta iniziate le operazioni peritali, le parti sono tenute in via solidale a corrispondere il compenso al CTU perché l’attività è stata compiuta anche nel loro interesse.
Del resto, il consulente, quale ausiliario del giudice, è tenuto a svolgere tentativi di conciliazione tra le parti, sicchè era rilevante accertare se la conciliazione fosse avvenuta nel corso delle operazioni peritali o fosse indipendente dall’attività svolta dal consulente.
Secondo quanto risulta dal ricorso per cassazione, l’estinzione del giudizio era intervenuta tra il Fallimento e B.E. e G.A.R. mentre questo era proseguito nei confronti delle altre parti ed il giudice aveva disposto la nomina dei CTU.
L’incidenza dell’attività svolta dal CTU può solo essere tenuta in debito conto dal giudice del merito per la regolamentazione delle spese ma non incide sulla natura dell’obbligazione delle parti del giudizio di merito, che, nel giudizio di opposizione, assumono la qualifica di litisconsorti necessari.
4.4. Il motivo di ricorso deve, pertanto, essere accolto.
L’ordinanza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Trento in persona di altro magistrato che farà applicazione dei seguenti principio di diritto:
“La prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze e sono litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d'ufficio” “In caso di conciliazione tra le parti, e conseguente pronuncia di estinzione del giudizio, cessazione della materia del contendere o cancellazione della causa dal ruolo, l’ausiliare del giudice può agire autonomamente in giudizio nei confronti di ognuna delle parti salvo che il fatto estintivo non si sia verificato prima della nomina del CTU”. Il giudice di rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta i restanti, cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Trento in persona di altro magistrato.