Svolgimento del processo
Il Tribunale di Velletri accertò che la società (omissis) s.r.l. aveva frapposto ostacoli all’esercizio di una servitù di passo a favore di un fondo appartenente a C.P., e condannò la convenuta alla rimozione di un cancello ed al ripristino della strada alla quota originaria.
La soccombente impugnò la predetta pronunzia avanti la Corte d’Appello di Roma, la quale, con sentenza n. 3689 del 31 maggio 2018, rigettò il gravame.
Contro la predetta sentenza proposero opposizione di terzo, ex art. 404 c.p.c., G.B., G.P., P.B., C.C., F.C., G.A., G.C., M.C., A.C., F.C., G.C., C.R., G.C., A.D, C.M., C.D.M., E.F., A.F., C.L., A.M., M.P., G.P., L.M., I.P., P.R., M.F., C.R., M.G., A.S., F.S. e F.V.. Costoro erano tutti condomini del complesso immobiliare “(omissis)”, realizzato dalla “(omissis)” s.r.l., e quindi comproprietari pro indiviso del viale di accesso al complesso immobiliare, che avrebbe costituito altresì parte del fondo servente, su cui si esercitava il passaggio da parte del P..
Nella resistenza del P. e della s.r.l. (Omissis), con sentenza n. 2441 del 12 aprile 2022, la Corte d’appello di Roma dichiarò inammissibile l’opposizione.
I giudici di secondo grado negarono la legittimazione attiva degli opponenti, sulla scorta del fatto che costoro, avendo acquistato, ciascuno, un immobile dalla società convenuta, ed essendo dunque aventi causa dalla stessa, non avrebbero rivestito la qualità di soggetti terzi, non vantando un diritto autonomo ed incompatibile con la situazione giuridica accertata dalla sentenza pronunziata fra le altre parti.
Per la cassazione della predetta sentenza ricorrono i soccombenti, sulla scorta di due motivi, illustrati da successiva memoria ex art. 378 c.p.c. Hanno resistito con controricorso C.P. e la s.r.l. (omissis), che ha aderito alle conclusioni dei ricorrenti.
Motivi della decisione
1) Col primo motivo, i ricorrenti assumono la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 102 e 404 comma 1° c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. Affermano che la Corte d’appello, dichiarando illegittimamente assorbito il motivo di opposizione fondato sulla violazione delle norme relative al litisconsorzio necessario, avrebbe violato l’insegnamento di questa Corte, che riconosceva legittimazione alla opposizione di terzo ordinaria in capo al litisconsorte necessario pretermesso.
1.1) Mediante la seconda doglianza, i ricorrenti invocano la violazione e falsa applicazione degli artt. 404 comma 1°, 111 ultimo comma e 102 c.p.c., anche in relazione all’art. 2653 c.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto non legittimati all’opposizione anche i litisconsorti necessari sopravvenuti in corso di giudizio, malgrado la pacifica inopponibilità agli stessi della sentenza opposta, a causa della mancata trascrizione della domanda giudiziale.
2) I due motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente giacché attingono con identici rilievi la sentenza impugnata, sono fondati.
2.1) Sotto i profili di interesse in questa sede, la Corte romana ha affermato: “gli odierni attori avendo acquistato, ciascuno un immobile dalla società convenuta, ed essendo dunque aventi causa dalla stessa, non avrebbero rivestito la qualità di soggetti terzi, non vantando un diritto autonomo ed incompatibile con la situazione giuridica accertata dalla sentenza pronunziata fra le altre parti. Da ciò l’assoluta irrilevanza, ai fini della legittimazione, dell’epoca dell’acquisto, se precedente o successivo all’introduzione del giudizio, perché la qualità di terzo che legittima la proposizione della presente azione risiede nel fatto non di essere rimasti terzi rispetto al processo, quanto, piuttosto, nel fatto che il diritto di ciascuno derivando dalla società convenuta nel giudizio, non è autonomo o incompatibile con quello, come detto, accertato in giudizio. E ancora ne discende che l’eccezione di difetto di litisconsorzio necessario, attivo e passivo, deve ritenersi assorbita, poiché solo se gli attori fossero stati legittimati all’azione proposta o se fossero intervenuti nel giudizio, avrebbe potuto, semmai, essere esaminata”.
2.2) L’errore in cui è incorsa la sentenza impugnata consiste nell’aver posposto la successione logica degli argomenti da trattare: la questione riguardante l’integrità del contraddittorio era necessariamente preliminare rispetto al contenuto del diritto azionato e, dunque, alla legittimazione ad processum.
Infatti, il comproprietario può impugnare con opposizione di terzo la sentenza resa "inter alios" che abbia ordinato la demolizione o la modifica della cosa, anche qualora egli non specifichi il "pregiudizio" ex art. 404, comma 1 c.p.c., giacché questo, e il correlativo interesse ad impugnare, sono "in re ipsa", discendendo dalla natura del "decisum", implicante il mutamento della cosa oggetto del diritto sostanziale (Sez. 2, n. 35457 del 2 dicembre 2022; Sez. 2, n. 22694 del 6 novembre 2015).
2.3) D’altronde, non è dubbio che l'azione, di natura reale, volta alla modifica di un immobile in comunione va proposta nei confronti di tutti i comproprietari, quali litisconsorti necessari dal lato passivo, giacché, stante l'unitarietà del rapporto dedotto in giudizio, la sentenza pronunziata solo nei confronti di alcuni è "inutiliter data" (Sez. 2, n. 3925 del 29 febbraio 2016). In tal senso – contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello – ha importanza peculiare stabilire se, al momento dell’inizio del processo, il fondo asserito servente fosse in proprietà esclusiva o in comproprietà.
2.4) Ed, a maggior ragione, ha importanza stabilire se la domanda originaria sia stata trascritta oppure no, come avrebbe dovuto essere, ai sensi dell’art. 2653 n. 1 c.c. A questo proposito, il Collegio intende dare continuità al principio, ormai risalente ma mai contraddetto, per il quale, nel caso in cui colui che agisce per l'accertamento o la tutela di un proprio diritto di servitù prediale che assume violato, non trascriva la relativa domanda giudiziale, la sentenza che definisce tale giudizio non è opponibile, a norma del combinato disposto degli artt. 111, quarto comma, cod. proc. civ. e 2653, n. 1, cod. civ., a chi acquista il fondo servente nel corso del processo ed abbia trascritto il suo titolo, senza che possa rilevare che a suo tempo sia stato regolarmente trascritto l'atto costitutivo della servitù, con la conseguenza che il terzo acquirente è legittimato a proporre contro la detta sentenza pronunciata in un giudizio, a cui è rimasto estraneo, l'opposizione di terzo ordinaria prevista dallo art. 404, primo comma, cod. proc. civ. (Sez. 2, n. 5852 del 23 maggio 1991).
La sentenza impugnata va dunque cassata ed il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, si atterrà ai principi esposti.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.