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19 ottobre 2023
Apprendistato di primo livello: stop allo sgravio contributivo per le microimprese

Con il messaggio in commento, l'INPS illustra il regime contributivo applicabile a partire dal 1° gennaio 2023 alle assunzioni effettuate attraverso contratto di apprendistato di primo livello presso imprese con un numero di lavoratori pari o inferiore a 9.

La Redazione

Con il messaggio n. 3618 del 17 ottobre 2023, l'INPS rende noto il regime contributivo che si applica alle assunzioni effettuate attraverso il contratto di apprendistato di primo livello a decorrere dal 1° gennaio 2023 da parte dei datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a 9.

Ciò si è reso necessario a causa del mancato rinnovo per l'anno in corso dello sgravio contributivo del 100% previsto dalla Legge di bilancio 2022 che ha dunque impedito tale agevolazione per i lavoratori assunti con questa modalità a partire dal 2023.
Ciò comporta che per le nuove assunzioni troverà applicazione l'art. 1, comma 773, L. n. 296/2006 che stabilisce un'aliquota contributiva a carico della ditta dell'1,50% per i primi 12 mesi, del 3% fino al 24esimo mese e del 10% fino al 25esimo mese.
La contribuzione a carico del lavoratore sarà invece pari al 5,85% per l'intera durata della formazione e per un altro anno nel caso in cui il rapporto di lavoro prosegua fino al termine dell'apprendistato.

Il messaggio precisa poi che le assunzioni avvenute mediante contratto di apprendistato di primo livello non soggiacciono alla disciplina del contributo di licenziamento (c.d. ticket di licenziamento) e sono altresì esonerate dal versamento della contribuzione NASpI nonché dal contributo integrativo dell'1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali ex L. n. 845/1978.

Istruzioni operative per la compilazione del flusso Uniemens e adempimenti informativi e contributivi relativi alle assunzioni sono specificati nel messaggio in allegato.