La continuazione è configurabile anche tra un fatto per il quale sia intervenuta una condanna irrevocabile e altri commessi successivamente.
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza in data 22/04/2022, il Giudice per le indé1gini preliminari del Tribunale di Alessandria, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento dell'istituto della continuazione proposta, nell'interesse di A. I., in relazione alle sentenze pronunciate: 1) dalla Corte di appello di Torino in data 29/06/2017, con la quale era stata inflitta la pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione per maltrattamenti in danno dei genitori;: 2) dalla Corte di appello di Torino in data 14/10/2020, con la quale era stata inflitta la pena di 4 anni di reclusione e di 1.000,00 euro di multa per maltrattamenti in danno dei genitori, lesioni personali aggravate in danno della madre ed estorsione continuata in danno dei genitori. Secondo il Collegio, infatti, l'unicità del disegno criminoso non poteva essere ravvisata perché la condanna inflitta con la sentenza indicata sub 1) aveva operato una soluzione di continuità nel disegno criminoso, tanto che la sentenza sub 2) aveva giudicato i fatti successivi al dicembre 2016. E ciò alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui anche il mero arresto opererebbe un'interruzione dell'originario disegno criminoso, di tal che la protrazione dell'attività illecita costituirebbe, semmai, la prova della abitualità e della tendenza a delinquere del soggetto.
2. A. I. ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. G. T., deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att:. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dedla motivazione in relazione alla irragionevole esclusione del vincolo della continuazione tra i reati ascritti a I.. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi delll'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il Tribunale di Alessandriia abbia fondato la propria decisione sul fatto che la condanna inflitta con la sentenza sub 1) abbia operato una soluzione di continuità nel disegno criminoso. In realtà, tale orientamento interpretativo sarebbe ormai superato dalla giurisprudenza successiva, a mente della quale nemmeno la detenzione in carcere o altra misura limitativa della libertà personale, subita dal condannato tra i reati separatamente giudicati, sarebbe di per sé idonea a escludere l'identità del disegno criminoso, tanto da richiedere al giudice una verifica in concreto degli elementi rilevanti. Pertanto, il Tribunale avrebbe errato sia nel ritenere che la condanna inflitta a I. nel 2016 fosse tale da operare una soluzione di continuità nel disegno criminoso; sia nel non valutare le numerose circostanze addotte a riprova della1 sussistenza della continuazione, ovvero: a) che i reati acceI1tati con le citate pronunce erano espressione di un medesimo disegno criminoso già ben delineato nei suoi aspetti essenziali quantomeno dal 2011, se non addirittura in epoca precedente; b) che i delitti per cui era intervenuta condanna erano omogenei e consistevano in maltrattamenti in famiglia, lesioni ed estorsioni commessi in danno alle medesime persone offese; c) che le modalità con cui I. aveva tenuto le condotte delittuose erano pressoché analoghe per tutti i reati contestati; d) che all'epoca in cui erano stati commessi reati accertati, I. era affetto da tossicodipendenza; e) che, come emergeva eia entrambe le sentenze, egli aveva commesso i delitti al fine di ottenere dai 9enitori il denaro per soddisfare le dipendenze dal gioco d'azzardo e dal costante consumo di sostanze stupefacenti, attestate da alcune perizie psichiatriche disposte in sede di cognizione; h) che i maltrattamenti ai danni dei genitori erano stati commessi dall'agosto 2011 al momento in cui I. era stato attinto dalla misura custodiale emessa nell'ambito del secondo procedimento; h) che i delitti erano stati commessi all'interno del territorio del comune di (omissis); g) che il vincolo della continuazione, con riferimento ai fatti accertati con la sentenza sub 2), era stato già stato riconosciuto dal Giudice di cognizione. Dunque, anche l'affermazione secondo cui I. non avesse allegato degli elementi dai quali fosse possibile desumere l'esistenza di un'unica programmazione delle condotte delittuose deve ritenersi viziata sul piano logico.
3. In data 12/06/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Alessandria.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato nei termini indicati.
2. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la continuazione è configurabile anche tra un fatto per il quale sia intervenuta condanna irrevocabile e altri commessi successivamente, dal momento che la controspinta psicologica derivante dall'arresto o dalla condanna non necessariamente interrompe la persistenza del disegno criminoso già concepito ed in parte attuato (Sez. 6, n. 49868 del 6/12/2013, Giordano, Rv. 258365 - 01; Sez. 1, n. 32018 del 17/05/2013, Simoni, Rv. 256790 - 01; Sez. 4, n. 20169 del 6/03/2007, Antonucci, Rv. 236610 - 01). Dunque, nemmeno la detenzione in carcere o altra misura limitativa della libertà personale, subita dal condannato tra i reati separatamente giudicati, è di per sé idonea ad escludere l'identità del disegno criminoso ed esime il giudice dalla verifica in concreto di quegli elementi che possono rivelare la preordinazione di fondo che unisce le singole violazioni {Sez. 1, n. 37832 del 5/04/2019, Okoronko, Rv. 276842 - 01; Sez. 1, n. 3247S del 19/06/2013, Taraore, Rv. 256119 - 01). Non è consentito, pertanto, affermare apoditticamente che i fatti processuali indicati siano di per sé idonei a interrompere la continuazione, essendo invece necessario operare una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01). Laddove, tuttavia, quest'ultima condizione non risulti, è consolidato l'orientamento secondo cui l'identità del disegno criminoso è apprezzabile anche in base alla constatazione di alcuni soltanto di tali elementi indicatori, purché significativi (Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digiglio, Rv. 284652 - 01; Sez.. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 - 01; Sez. 1, n. 8513 del 9/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 - 01; Sez. 1, n. 44862 del 5/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01).
2.1. Nel caso dei maltrattamenti in famiglia, poi, è stato affermato che il delitto previsto dall'art 572 cod. pen. configura un reato abituale, essendo costituito da una pluralità di fatti commessi reiteratamente dall'agente con l'intenzione di sottoporre il soggetto passivo ad una serie di sofferenze fisiche e morali, onde ogni successiva condotta di maltrattamento si riallaccia a quelle in precedenza realizzate, saldandosi con esse e dando vita ad un illecito strutturalmente unitario; allorché, di contro, la serie di fatti costituenti maltrattamenti si esaurisca e, dopo un notevole intervallo temporale, ne inizi un'altra contro lo stesso soggetto passivo, si è in presenza di due autonomi reati di maltrattamenti, eventualmente uniti dal vincolo della continuazione ove sussista un medesimo disegno criminoso (Sez. 6, n. 56961 del 19/10/2017, F., Rv. 272200 - 01).
3. La sentenza impugnata non si è uniformata alla predetta cornice di principio, avendo il Giudice dell'esecuzione escluso il vincolo della continuazione sul mero rilievo che la condanna inflitta con la sentenza del dicembre 2016, indicata sub 1), avesse operato una soluzione di continuità nel disegno criminoso, tanto che la sentenza sub 2) aveva giudicato i fatti successivi al dicembre 2016. Dunque, l'ordinanza impugnata ha omesso totalmente di verificare se, nella vicenda concreta, la nuova condanna avesse inciso sulla precedente deliberazione criminosa e se quest'ultima avesse contemplato, sia pure in termini generali e senza contenere specifiche previsioni di dettaglio, la realizzazione delle violazioni oggetto della seconda sentenza di condanna. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere al momento annullata, ferma restando la libertà del giudice del rinvio di rivalutare, nel merito, la eventuale inesistenza del medesimo disegno criminoso.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria in diversa composizione fisica.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria.