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20 ottobre 2023
I provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sono impugnabili davanti al giudice amministrativo

Irrilevante la natura del provvedimento meramente attuativa di una norma. Per le Sezioni Unite, ai fini dell'impugnabilità, è sufficiente che si tratti di un atto autoritativo proveniente da una PA.

La Redazione

La controversia trae origine dal ricorso proposto dinanzi al TAR Lazio contro i provvedimenti emanati dall'Agenzia delle Entrate in attuazione del contributo previsto per le imprese del settore petrolifero/energetico conseguente alla guerra in Ucraina (art. 37 D.L. n. 21/2022). In particolare, si trattava del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 221978/2022, la circolare 22/E/2022 e la risoluzione 29/E/2022.
Il TAR dichiarava inammissibile il ricorso affermando il difetto assoluto di giurisdizione in ordine ai provvedimenti impugnati e il difetto ad agire della società ricorrente.
Quest'ultima proponeva appello, il quale veniva accolto dal Consiglio di Stato che rinviava la causa avanti al giudice di prime cure.
Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, il Mef e la Presidenza del Consiglio dei Ministri lamentando il difetto assoluto di giurisdizione. In particolare, deducono che i provvedimenti impugnati, in quanto atti meramente attuativi della norma (art. 37 cit.), non costituiscono esercizio di potestà amministrativa discrezionale e non ingenerano alcuna situazione giuridica soggettiva qualificabile come “interesselegittimo”, e pertanto tutelabile avanti al GA.

La questione viene risolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 29023 del 19 ottobre 2023.
In primo luogo, non condividono la tesi dei ricorrenti secondo cui il provvedimento deve considerarsi esente da qualsivoglia sindacato giurisdizionale: si tratta di un atto amministrativo generale e come impugnabile avanti alla GA ex art. 7, c. 1 e 4, c.p.a..
A tal fine, proseguono le SS.UU., «non ha rilievo la natura discrezionale ovvero vincolata (meramente attuativa della norma primaria) dell'atto in contesto, non essendo un presupposto necessario a fondare la competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (…), ma essendo invece sufficiente a tal fine che si tratti di unatto autoritativo proveniente da una PA».

Sbagliano dunque i ricorrenti a sostenere che non vi sia alcun sindacato giurisdizionale competente in merito ai provvedimenti impugnati: in caso contrario, infatti, si si creerebbe un «vuoto di tutela» in chiaro contrasto con gli articoli 24 e 113 della Costituzione.
Per stretta connessione contenutistica, le considerazioni che precedono devono considerarsi valevoli anche per gli ulteriori provvedimenti agenziali impugnati e in particolare per la circolare n. 22/E del 23 giugno 2022.

Alla luce di quanto esposto, le SS.UU. rigettano il ricorso.