Essi sono contenuti nel Decreto 11 agosto 2023 pubblicato in G.U. n. 243/2023. Gli aiuti sono concessi a microimprese e PMI per gli eventi calamitosi verificatisi fino a tre anni prima dall'entrata in vigore del provvedimento.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 243/2023 il Decreto 11 agosto 2023 con il quale il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste stabilisce criteri e modalità per la concessione di aiuti a sostegno delle microimprese e piccole e medie imprese del settore agricolo colpite da calamità naturali.
Tali aiuti vengono concessi agli eventi verificatesi fino a tre anni prima dell'entrata in vigore del presente Decreto, quali:
- valanghe
- frane
- inondazioni/alluvioni
- trombe d'aria
- uragani
- incendi boschivi di origine naturale
- sisma ed eruzioni vulcaniche.
L'art. 2 del provvedimento individua gli interventi finanziabili per i danni causati alla produzione agricola e ai mezzi di produzione agricola.
Essi sono:
- la riparazione di immobili ad uso produttivo danneggiati, la loro demolizione e ricostruzione se distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l'attività delle imprese in essi stabilite;
- la riparazione di beni mobili strumentali danneggiati o l'acquisto di beni mobili strumentali distrutti;
- il ristoro dei danni subiti da scorte e prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio;
- la compensazione per la perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola;
- la costruzione, l'acquisto o il miglioramento di beni immobili finalizzati alla delocalizzazione definitiva dell'attività produttiva ricompresi gli investimenti eventualmente necessari a rendere definitive le strutture temporanee realizzate nella fase emergenziale;
- acquisto o noleggio per la fornitura e l'installazione di impianti temporanei delocalizzati.
Mentre l'articolo 4 si occupa dei beneficiari degli aiuti, l'articolo 5 prevede che le modalità di erogazione e l'ammontare delle risorse finanziarie saranno determinati con delibera del Consiglio dei ministri e con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile.