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20 ottobre 2023
L’indennità una tantum per la vacanza contrattuale non va posta a carico solo dell’ultimo datore di lavoro

Bensì va spalmata proporzionalmente sulle varie aziende per le quali il lavoratore ha prestato servizio durante il periodo in questione.

La Redazione

La Corte d'Appello respingeva il gravame proposto dalla società attuale ricorrente contro la sentenza di primo grado con la quale era stata condannata, in solido con la committente, al pagamento in favore del dipendente di una somma a titolo di una tantum a copertura della vacanza contrattuale di 44 mesi, somma che era stata solo parzialmente corrisposta dalla datrice in relazione alla previsione del CCNL mobilità nonostante l'impegno assunto attraverso un precedente accordo.
Contro tale decisione, la società propone ricorso in Cassazione lamentando l'erronea interpretazione della normativa contrattuale collettiva nazionale. La Corte territoriale aveva infatti posto a suo carico, anziché solo il periodo di prestazione del lavoratore alle proprie dipendenze, l'intero periodo di vacanza contrattuale pari a 44 mesi, ove aveva lavorato anche alle dipendenze di altre società appaltatrici.

Con l'ordinanza n. 28186 del 6 ottobre 2023, la Corte di Cassazione accoglie il suddetto motivo di ricorso, ricordando che l'indennità una tantum ha la funzione di 

ildiritto

«assicurare un parziale recupero del potere di acquisto del dipendente rispetto all'aumento del costo della vita con riferimento al periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo e il suo addossamento a carico del datore si giustifica con i possibili vantaggi economici che questi ne trae, onde non appare giustificato porre a carico del soggetto, con il quale il rapporto intercorreva al momento del rinnovo, l'intero importo anche per i periodi di attività prestata presso precedenti datori di lavoro, verso i quali alcun obbligo era stabilito dalla previsione collettiva».

La Cassazione ritiene dunque che tale indennità, siccome strutturalmente connessa all'effettuazione della prestazione lavorativa, può essere oggetto di pretesa solo nei termini descritti, in assenza di diversa previsione negoziale delle parti che ponga l'obbligazione interamente a carico di chi risulta datore di lavoro al momento della stipulazione del contratto collettivo
Preso atto di ciò, gli Ermellini cassano il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rigettano la domanda.

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