Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
23 ottobre 2023
Il divieto di aprire una sala giochi a meno di 500 metri da una discoteca non vale anche per il contrario

Così ha interpretato il Consiglio di Stato il Regolamento comunale in esame che vietava l'apertura ex novo di centri scommesse e spazi per il gioco ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili indicati, tra i quali le discoteche e le sale da ballo.

di La Redazione

Il legale rappresentante di una società presentava all'Autorità competente istanza volta all'apertura di una discoteca. A seguito di un preavviso di rigetto, l'Autorità respingeva l'istanza in ragione della prossimità del locale a una sala giochi. Più precisamente, sulla base del Regolamento comunale per l'esercizio del gioco lecito era stato stabilito che tra le attività di sale giochi e discoteche/sale da ballo dovesse esserci una distanza non inferiore a 500 metri, distanza che nel caso de quo non risultava rispettata.
L'istante proponeva ricorso dinanzi al TAR, il quale lo respingeva.
La stessa allora impugna la decisione dinanzi al Consiglio di Stato lamentando, in particolare, che il Regolamento andrebbe a vietare solo l'apertura di centri di scommesse o spazi per il gioco lecito a una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili indicati, ma non anche il contrario, e cioè l'apertura di questi ultimi a una distanza inferiore a quella indicata rispetto ai primi.

Con la sentenza n. 9071 del 18 ottobre 2023, il Consiglio di Stato accoglie l'appello, rilevando come il Regolamento in effetti rivolga il divieto distanziale alle sole sale giochi rispetto ai luoghi sensibili, ma non anche il contrario e trattandosi di una norma che comporta una grave e insuperabile limitazione al principio generale della libertà di iniziativa economica privata, ad essa deve essere riconosciuto carattere eccezionale, come tale non suscettibile di essere estesa a casi che non sono strettamente riconducibili al tenore letterale della disposizione. Essa contempla infatti solo una condizione ai fini dell'apertura ex novo di centri scommesse e spazi per il gioco, ma nulla dispone per l'autorizzazione di nuove attività commerciali riconducibili alla natura di “luoghi sensibili” quando in situ vi siano già delle sale giochi o spazi assimilati.
Per questa ragione, il Consiglio di Stato accoglie il ricorso.