L’omessa notifica di tale provvedimento infatti non fa decorrere il termine di impugnazione di cui all’art. 69-bis ord.pen..
Il Tribunale di sorveglianza dichiarava inammissibile il reclamo proposto contro la decisione del Magistrato di sorveglianza, il quale aveva respinto l’istanza di liberazione anticipata presentata dal condannato sul presupposto del mancato tempestivo deposito dei motivi a sostegno dell’impugnazione, vista la tardività della memoria difensiva.
Contro tale ordinanza, il...
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza in data 15 dicembre 2022, il Tribunale di Sorveglianza di (omissis) dichiarava l'inammissibilità del reclamo avverso la decisione del Magistrato di Sorveglianza di (omissis) che aveva respinto l'istanza di liberazione anticipata presentata da (omissis) (omissis) sul presupposto del mancato tempestivo deposito dei motivi a sostegno dell'impugnazione, stante la tardività della memoria difensiva pervenuta al Collegio il 12 dicembre 2022.
2. Avverso l'ordinanza indicata, (omissis) (omissis) ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, avv (omissis) denunciando inosservanza o erronea applicazione della legge processuale penale ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 69 bis legge 354 del 1975.
2.1. L'ordinanza di rigetto emessa dal Magistrato di Sorveglianza di (omissis) era stata notificata al solo detenuto e non anche al suo difensore, in violazione dell'art. 69 bis legge 354 del 1975; in applicazione del principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 12581 del 1° aprile 2021, la memoria presentata dal difensore del detenuto doveva essere considerata come autonomo atto di impugnazione del difensore e non poteva essere ritenuta tardiva perché, in assenza di notificazione del provvedimento oggetto di reclamo al difensore stesso, per quest'ultimo il termine per la presentazione del reclamo non poteva dirsi decorso.
3- Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. R., ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio in accoglimento del primo motivo di ricorso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso merita accoglimento.
Va infatti data continuità al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia n. 12581 del 25/02/2021 (Rv. 280736 - 01), secondo cui "l'ordinanza che decide sull'istanza di concessione della liberazione anticipata deve essere in ogni caso notificata al difensore del condannato, se del caso nominato d'ufficio, che è legittimato a proporre reclamo, quale strumento soggetto alla disciplina delle impugnazioni".
2. Nel caso che ci occupa, stante l'omessa notifica dell'ordinanza del magistrato di sorveglianza anche al difensore del condannato, il termine previsto dall'art. 69 -bis, comma 3, Ord. Pen., per l'impugnazione non poteva essere ritenuto spirato, alla stregua del disposto di cui all'art. 585, comma 3, caci. proc. pen.: la memoria depositata dai difensori del condannato avrebbe pertanto dovuto essere considerata come autonomo atto di impugnazione del difensore (con effetto sanante ex art. 183 cod. proc. pen. della nullità di ordine generale scaturita dalla mancata nomina di un difensore di ufficio e conseguente notifica del provvedimento in materia di liberazione anticipata).
Ne consegue che l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di (omissis) che dovrà decidere nel merito il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 28/07/2022.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di (omissis).