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24 ottobre 2023
É possibile l’esclusione di un operatore dalla gara di appalto per via dell’errato richiamo alla vecchia normativa sui contratti pubblici?

Il caso in esame riguarda un operatore escluso da una gara poiché aveva erroneamente richiamato l'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 nel contratto di avvalimento con un altro operatore.

La Redazione

La vicenda trae origine dall'esclusione dell'attuale ricorrente da una gara di appalto per l'adeguamento sismico di un edificio scolastico a cui aveva partecipato in avvalimento con un altro operatore.
La ricorrente era stata esclusa «in quanto il contratto di avvalimento è privo degli elementi essenziali, siccome riferito a normativa (d.lgs.50/2016) superata con l'entrata in vigore del D. Lgs.36/2023 a cui si riferisce peraltro la presente procedura d'affido ad evidenza pubblica. Il D. Lgs. 36/2023 ha sostanzialmente modificato l'istituto dell'avvalimento. Tale aspetto determina di fatto la carenza dei requisiti essenziali previsti dal bando da parte del concorrente, carenza questa che non può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio».

Parte soccombente propone ricorso dinanzi al TAR Campania sostenendo, tra i motivi di doglianza, che nel contratto di avvalimento sono state specificate le risorse, le attrezzature e i mezzi messi a disposizione dall'ausiliata ma, per mero refuso, in esso veniva indicato l'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e fatto riferimento al requisito economico-finanziario, oltre che tecnico professionale.
Pertanto, la ricorrente censura la valutazione di esclusione dalla gara per difetto degli elementi essenziali del contratto di avvalimento in quanto contrasta con il principio di tassatività delle cause di esclusione. Lamenta inoltre che non sia stato ritenuto ammissibile il soccorso istruttorio.

Il TAR Campania accoglie il ricorso con sentenza n. 5716 del 20 ottobre 2023.
Nelle sue argomentazioni, il TAR precisa che il contratto di avvalimento nel caso di specie presenta dettagliati elementi da cui è possibile desumere la sua indubbia qualificazione in termini di contratto di avvalimento tecnico-operativo, di cui presenta il contenuto necessario.
Quest'ultimo si riassume nella «concreta messa a disposizione di mezzi e risorse specifiche, e specificamente indicate nel contratto, indispensabili per l'esecuzione dell'appalto che l'ausiliaria ponga a disposizione del concorrente».
Pertanto, conclude il Tribunale, l'inesatto riferimento all'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 non può valere a fondare l'esclusione del concorrente, occorrendo far prevalere la sostanza sulla forma e privilegiare l'evidenza mostrata dal contenuto del contratto.