
Nelle controversie ex art. 1137 c.c., l'amministratore può costituirsi nel processo ed eventualmente impugnare la decisione del giudice senza necessità di autorizzazione o ratifica da parte dell'assemblea.
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
1. G. U. G. e L. G. hanno proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 562/2019 della Corte d’appello di Lecce, pubblicata il 4 giugno 2019.
Il Condominio N., di via (omissis) 45 (omissis), resiste con controricorso.
2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022.
I ricorrenti hanno depositato memoria in data 3 giugno 2023, dunque senza osservare il termine minimo di dieci giorni prima dell’adunanza, ex art. 380-bis.1, comma 1, c.p.c., computato alla stregua dell’art. 155, comma 4, c.p.c. (cfr. Cass. n. 21335 del 2017; n. 14767 del 2014; n. 7068 del 2020; n. 8496 del 2023).
3. La Corte d’appello di Lecce ha riformato la sentenza n. 1294/2016 del Tribunale di Lecce, che aveva accolto l’impugnazione ex art. 1137 c.c. della deliberazione assembleare adottata in data 21 febbraio 2014 dall’assemblea del Condominio N. di via (omissis) 45. Tale delibera aveva approvato la nomina del difensore del Condominio ai fini della costituzione in giudizio per resistere alla impugnazione proposta dagli stessi condomini G. U. G. e L. G. avverso precedente deliberazione approvata in data 3 gennaio 2014 e volta alla demolizione di una pensilina collocata sulla terrazza condominiale. G. U. G. e L. G. avevano impugnato la delibera di nomina dell’avvocato G. quale difensore del Condominio nel giudizio da essi instaurato per carenza della necessaria maggioranza. La Corte d’appello ha sostenuto che, dovendo l’avvocato G. costituirsi per il Condominio in un giudizio attinente all’esecuzione di precedente delibera, all’amministratore neppure occorreva premunirsi dell’autorizzazione assembleare. “Per completezza d’indagine”, la Corte d’appello di Lecce ha aggiunto che la delibera impugnata risultava comunque approvata con il voto favorevole di tutti i condomini presenti, ad eccezione dei “coniugi G.”, rappresentanti i 493,87 millesimi del condominio, maggioranza sufficiente agli effetti dell’art. 1136, secondo comma, c.c., non ricorrendo la necessità della maggioranza qualificata di cui al quarto comma della stessa disposizione.
4. Il primo motivo del ricorso di G. U. G. e L. G. deduce la violazione, errata e falsa applicazione dell’art. 1131 c.c. e dell’art. 1136, comma 4, c.c., non risultando indicate le ragioni per cui la delibera impugnata esula dalle ipotesi di cui al quarto comma del citato art. 1136. I ricorrenti allegano che la deliberazione assembleare approvata in data 21 febbraio 2014 concerneva l’autorizzazione da conferire all’amministratore per resistere in un giudizio avente ad oggetto la demolizione di una parte comune del fabbricato, sicché occorreva un quorum di “501,00” millesimi, dovendosi decidere “se abbandonare o continuare una controversia o concludere una transazione”, il che “certamente esorbita dai compiti assegnati all’amministratore”.
Il secondo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo, allegando che “[l]a transazione era il vero oggetto della convocazione”.
5. Va disattesa l’eccezione pregiudiziale sollevata dal controricorrente di “inammissibilità del ricorso” ai sensi dell’art. 360-bis n. c.p.c., sia perché lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. va svolto relativamente ad ogni singolo motivo, sia perché le censure non si limitano a contrastare una soluzione di questioni di diritto conforme alla giurisprudenza di questa Corte.
6. I due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente e si rivelano, oltre che carenti di specifica riferibilità alla ratio decidendi della sentenza impugnata, del tutto infondati.
6.1. È dirimente rimarcare che la deliberazione assembleare oggetto del presente giudizio (per quanto si ritrae dalla decisione della Corte di Lecce, senza che nulla di diverso i ricorrenti indichino specificamente agli effetti dell’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.) atteneva alla nomina di un avvocato per la costituzione del Condominio N. nella controversia di impugnazione ex art. 1137 c.c. della delibera 3 gennaio 2014, promossa dagli stessi G. U. G. e L. G..
Come costantemente affermato da questa Corte (da Cass. n. 1451 del 2014 a Cass. n. 3295 del 2023), essendo l’amministratore l’unico legittimato passivo nelle controversie ex art. 1137 c.c., in forza dell’attribuzione conferitagli dall’art. 1130, n. 1, c.c., e della corrispondente rappresentanza in giudizio ai sensi dell’art. 1131 c.c., allo stesso spetta altresì la facoltà costituirsi nel processo ed eventualmente gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea.
6.2. Non vi è allora ragione per interrogarsi su quale maggioranza occorresse all’assemblea per deliberare sulla lite (in particolare, quella di cui al quarto comma dell’art. 1136 c.c., secondo i ricorrenti), giacché non vi era proprio la necessità di procedere con approvazione assembleare alla nomina dell'avvocato cui dare mandato per la costituzione in giudizio del condominio, in quanto si trattava di causa che non esorbitava dalle attribuzioni dell’amministratore, agli effetti dell'art. 1131, comma 2, c.c. La delibera resa sul punto vale al più come mero assenso dell’assemblea ad una scelta spettante all'amministratore (Cass. n. 10865 del 2016).
Il limite della esorbitanza dalle attribuzioni dell’amministratore segna, peraltro, anche l’ambito dell’obbligo dell’amministratore di dare notizia della lite senza indugio all’assemblea, a pena, altrimenti, di revoca dello stesso (art. 1131, commi 3 e 4, c.c.), e definisce altresì il contorno del possibile dissenso dei condomini rispetto alle liti (art. 1132 c.c.).
Nell’ipotesi di controversia compresa nelle attribuzioni ex art. 1130 c.c., i condomini sono altrimenti tenuti a sopportare gli effetti degli atti e delle scelte dell'amministratore, per il solo fatto dell’incarico gestorio che gli è stato attribuito con la nomina assembleare, non restando al singolo che far ricorso all'assemblea a norma dell'art. 1133 c.c., in maniera da provocare una delibera, dalla quale, se confermativa dell'operato dell'amministratore, possa poi dissentire.
Si consideri, infine, che l’amministratore deve fornire ad ogni condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa alle eventuali liti in corso (art. 1130 n. 9, c.c.).
6.3. Del resto, questo giudizio, come visto, aveva ad oggetto l’impugnazione di una specifica deliberazione assembleare, quella inerente alla costituzione del Condominio nella impugnazione della precedente delibera del 3 gennaio 2014.
Va ricordato che l'assemblea dei condomini, ancorché sia redatto un unico processo verbale per l'intera adunanza, pone in essere tante deliberazioni ontologicamente distinte ed autonome fra loro, quante siano le diverse questioni e materie in discussione indicate nell'ordine del giorno contenuto nel relativo avviso di convocazione, con la conseguente astratta configurabilità di ragioni di invalidità attinenti all'una o all'altra delibera, e perciò non necessariamente comuni a tutte (Cass. n. 16675 del 2018).
Ove l’assemblea avesse diversamente deciso di transigere la lite, si sarebbero posti i diversi problemi attinenti alla necessità di un consenso unanime o di una determinata maggioranza, a seconda del contenuto della transazione da approvare.
Sono perciò prive di consistenza le considerazioni dei ricorrenti sui possibili sviluppi che la lite poteva avere o sui reali propositi della convocazione dell’assemblea del 21 febbraio 2014.
L’effettivo contenuto organizzativo di una deliberazione assembleare, sottoposta al sindacato di legittimità ex art. 1137 c.c., si ritrae soltanto da quanto consta dal relativo verbale come espressione delle votazioni dei partecipanti.
6.4. Si consideri, da ultimo, come questa Corte abbia di recente affermato che, in ipotesi di deliberazione assembleare volta ad autorizzare l'esercizio di un'azione o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condomino, venendosi la compagine condominiale a scindere, di fronte al particolare oggetto della lite, in base ai contrapposti interessi, non sussiste neppure il diritto del singolo condomino a partecipare all'assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandarne l'annullamento, essendo egli portatore unicamente di un interesse in conflitto con quello rimesso alla gestione collegiale (Cass. n. 3192 del 2023).
7. Il ricorso va perciò rigettato, regolandosi secondo soccombenza in favore dei controricorrenti le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.