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Le presenti modalità disciplinano la regolamentazione regionale dell'apprendistato sulla base di quanto definito nel Regolamento 47/R del 2003 e s.m.i. della regione Toscana, in attuazione delle disposizioni del |
Protocolli | Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di apprendistato nell'ambito dell'apprendistato di I e di III livello sottoscrive un Protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto. |
Piano Formativo Individuale | Nell'apprendistato di I e III livello, il Piano Formativo Individuale (PFI) è redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro. |
Dossier individuale dell'apprendista | Il Dossier individuale dell'apprendista è redatto dal tutor formativo in collaborazione con il tutor aziendale, contiene: documenti generali dell'apprendista (contratto di assunzione, PFI, curriculum vitae); documentazione relativa alla valutazione intermedia e finale degli apprendimenti (documento di trasparenza e valutazione delle competenze acquisite in apprendistato e relative evidenze); attestazioni (in caso di abbandono, conclusione dell'anno formativo o esame finale). |
Diritti e doveri dell'apprendista | Possono essere assunti con un contratto di apprendistato duale: con riferimento all'apprendistato di I livello, in tutti i settori di attività: i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25; con rifermento all'apprendistato di III livello, in tutti i settori di attività, pubblici o privati: i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, I giovani devono possedere i requisiti di accesso indicati per ciascuna tipologia, come descritto nelle successive sezioni delle presenti modalità organizzative. |
Modalità operative | L'individuazione degli apprendisti è compiuta dal datore di lavoro, sulla base di criteri e procedure predefiniti, sentita anche l'istituzione formativa, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di pari opportunità di accesso. |
La formazione | Tutti i singoli apprendistato sono specificati nel documento della Regione. |
Destinatari | Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con la presente tipologia contrattuale: Giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (17 se in possesso di una qualifica professionale); lavoratori senza limiti di età beneficiari di un trattamento di disoccupazione del trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito di un Accordo di transizione occupazionale. |
Durata e aspetti contrattuali | Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può essere superiore a 3 anni ovvero 5 per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano. |
Formazione obbligatoria | La formazione obbligatoria è tesa all'acquisizione di competenze tecnico-professionali e specialistiche e competenze di base e trasversali. |
Offerta Formativa Pubblica |
La formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, realizzata con il concorso del contributo pubblico nei limiti delle risorse disponibili, è erogata Soggetti Attuatori in regola con la normativa sull'accreditamento. Le modalità di erogazione dell'offerta formativa pubblica sono stabilite in relazione alle risorse economiche disponibili e al numero degli apprendisti con procedure ad evidenza pubblica. |
La durata | La durata complessiva della formazione di base e trasversale, riferita all'intero periodo contrattuale, si differenzia in relazione al titolo di studio dell'apprendista al momento dell'assunzione, ed è pari a: 120 ore: se l'apprendista è privo di titolo o se è in possesso di titolo di scuola secondaria di primo grado (licenza media); 80 ore: se l'apprendista è in possesso di titolo di scuola secondaria di secondo grado (qualifica/diploma professionale o diploma di istruzione secondaria superiore); 40 ore: se l'apprendista è in possesso del titolo di laurea o di titoli superiori. |
Certificazione competenze | Le competenze professionali acquisite attraverso l'attività formativa con il contratto di apprendistato professionalizzante sono riconosciute come crediti formativi all'interno del sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro secondo le norme vigenti. |