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26 ottobre 2023
Modalità operative per la realizzazione di percorsi in apprendistato della regione Toscana
La regione Toscana, nell'ambito della propria competenza, con il presente atto definisce gli standard formativi per la realizzazione dei percorsi di formazione esterna nell'ambito del contratto di apprendistato.
La Redazione
La regione Toscana con provvedimento del 9/10/2023, n. 1165 (B.U.R. Toscana P. II 18/10/2023, n. 42) detta le Linee Guida per l'approvazione dello schema di protocollo di intesa e delle nuove Modalità operative per la realizzazione dei percorsi in apprendistato di cui al D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e revoca delle precedenti modalità operative in materia.

precisazione

Le presenti modalità disciplinano la regolamentazione regionale dell'apprendistato sulla base di quanto definito nel Regolamento 47/R del 2003 e s.m.i. della regione Toscana, in attuazione delle disposizioni del D.lgs. n. 81/2015, del Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015 e delle Linee Guida per l'apprendistato professionalizzante ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 al fine di favorire l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.

Il presente documento si articola in due parti: la PARTE I, dedicata all'apprendistato nel sistema duale; la PARTE II, dedicata all'apprendistato professionalizzante.
Per quanto riguarda l'apprendistato duale, in tal caso si osserva che l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (di seguito I livello) e l'apprendistato di alta formazione e ricerca (di seguito III livello) rappresentano le due tipologie del contratto di apprendistato che integrano organicamente la formazione svolta presso le istituzioni formative che erogano i percorsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio o qualificazioni professionali e la formazione svolta presso il datore di lavoro in un sistema di apprendimento duale, nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni.
Protocolli  Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di apprendistato nell'ambito dell'apprendistato di I e di III livello sottoscrive un Protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto.
Piano Formativo Individuale Nell'apprendistato di I e III livello, il Piano Formativo Individuale (PFI) è redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro.
Dossier individuale dell'apprendista Il Dossier individuale dell'apprendista è redatto dal tutor formativo in collaborazione con il tutor aziendale, contiene: documenti generali dell'apprendista (contratto di assunzione, PFI, curriculum vitae); documentazione relativa alla valutazione intermedia e finale degli apprendimenti (documento di trasparenza e valutazione delle competenze acquisite in apprendistato e relative evidenze); attestazioni (in caso di abbandono, conclusione dell'anno formativo o esame finale).
Diritti e doveri dell'apprendista Possono essere assunti con un contratto di apprendistato duale: con riferimento all'apprendistato di I livello, in tutti i settori di attività: i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25; con rifermento all'apprendistato di III livello, in tutti i settori di attività, pubblici o privati: i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, I giovani devono possedere i requisiti di accesso indicati per ciascuna tipologia, come descritto nelle successive sezioni delle presenti modalità organizzative.
Modalità operative L'individuazione degli apprendisti è compiuta dal datore di lavoro, sulla base di criteri e procedure predefiniti, sentita anche l'istituzione formativa, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di pari opportunità di accesso.
La formazione Tutti i singoli apprendistato sono specificati nel documento della Regione.
Quanto all'apprendistato professionalizzante, il contratto è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali. La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Destinatari Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con la presente tipologia contrattuale: Giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (17 se in possesso di una qualifica professionale); lavoratori senza limiti di età beneficiari di un trattamento di disoccupazione del trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito di un Accordo di transizione occupazionale.
Durata e aspetti contrattuali Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può essere superiore a 3 anni ovvero 5 per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano.
Formazione obbligatoria La formazione obbligatoria è tesa all'acquisizione di competenze tecnico-professionali e specialistiche e competenze di base e trasversali.
Offerta Formativa Pubblica

La formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, realizzata con il concorso del contributo pubblico nei limiti delle risorse disponibili, è erogata Soggetti Attuatori in regola con la normativa sull'accreditamento. Le modalità di erogazione dell'offerta formativa pubblica sono stabilite in relazione alle risorse economiche disponibili e al numero degli apprendisti con procedure ad evidenza pubblica.

La durata  La durata complessiva della formazione di base e trasversale, riferita all'intero periodo contrattuale, si differenzia in relazione al titolo di studio dell'apprendista al momento dell'assunzione, ed è pari a: 120 ore: se l'apprendista è privo di titolo o se è in possesso di titolo di scuola secondaria di primo grado (licenza media); 80 ore: se l'apprendista è in possesso di titolo di scuola secondaria di secondo grado (qualifica/diploma professionale o diploma di istruzione secondaria superiore); 40 ore: se l'apprendista è in possesso del titolo di laurea o di titoli superiori.
Certificazione competenze Le competenze professionali acquisite attraverso l'attività formativa con il contratto di apprendistato professionalizzante sono riconosciute come crediti formativi all'interno del sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro secondo le norme vigenti.