Affinché siano pienamente assecondate le finalità del patteggiamento, il giudice deve rispettare integralmente i termini dell'accordo raggiunto tra le parti, a meno che non ritenga di respingere in toto la richiesta.
Svolgimento del processo
1. C. H., a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui, in data 21 febbraio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 3, mesi 10 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa in relazione ai reati di cui al capo di imputazione nonché avverso l'ordinanza emessa dal medesimo giudice con la quale è stata rigettata l'istanza di applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare avanzata dalle parti ai sensi dell'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.
2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, violazione degli artt. 444, 448 e 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.
Il giudice, applicando la pena detentiva intramuraria e quindi una pena di specie diversa da quella concordata dalle parti, avrebbe violato l'art. 448 cod. proc. pen. nella parte in cui prevede che le parti possono chiedere l'applicazione concordata della pena «nella specie e nella misura indicata di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria ovvero di una pena detentiva».
Il giudice avrebbe dovuto rigettare la richiesta di appl1icazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare concordata dalle parti, non potendo applicare la pena diversa della detenzione in carcere mai oggetto di accordo tra il Pubblico Ministero e l'imputato.
3. In data 09 ottobre 2023 il difensore de! ricorrente ha depositato memoria di replica con la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
Dall'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, emerge che la sentenza di patteggiamento non risulta conforme al contenuto dell'accordo raggiunto dalle parti; il giudice per le indagini preliminari, non ritenendo applicabile la sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare, a seguito dell'esito negativo degli accertamenti disposti ex art:. 545-bis, comma 1 cod. proc. pen., ha applicato la pena della reclusione senza tenere conto che le parti avevano espressamente richiesto l'applicazione della detenzione domiciliare. Il collegio intende ribadire il risalente principio di diritto secondo cui, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice non può, in difformità o a modifica dell'accordo raggiunto, applicare una sanzione diversa da quella concordata dalle parti, senza esorbitare dai compiti assegnatigli dalle disposizioni codicistiche in materia. Invero, perché siano pienamente assecondate le finalità del patteggiamento, è necessario che il giudice non si sostitui:;ca alla volontà delle parti e rispetti integralmente i termini dell'accordo (sempre che non ritenga di respingere in toto la richiesta), con la conseguenza che ogni modificazione costituisce violazione del patto non consentita dalla legge (vedi Sez. 2, n. 10133 del 22/10/1993, Pisano, Rv. 196722).
Deve essere, quindi, affermato che, qualora venga richiesta la sostituzione della pena della reclusione con la sanzione della detenzione domiciliare, il giudice non può applicare la pena concordata, senza concedere la chiesta sostituzione, perché non consentita dalla legge, e neanche può, in difformità o a modifica del raggiunto accordo, applicare una sanzione sostitutiva diversa da quella pattuita.
2. Risulta evidente, dunque, la difformità della sentenza impugnata rispetto alla richiesta dell'imputato, in ordine alla quale il pubblico ministero aveva espresso il consenso così come formulata, dunque anche con riferimento alla sostituzione della reclusione con la detenzione domiciliare, non essendo stata disposta la richiesta sostituzione, e la conseguente nullità di detta sentenza a causa della difformità della stessa rispetto all'accordo raggiunto dalle parti, che ne comporta l'annullamento senza rinvio, con la restituzione degli atti al Tribunale di Velletri, Ufficio GIP, per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Velletri, Ufficio GIP per l'ulteriore corso.