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- Estesa l'applicabilità della misura di prevenzione dell'ammonimento del questore anche ai fatti connessi ai reati, consumati o tentati, di violenza privata, minaccia aggravata, stalking, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, danneggiamento e violazione di domicilio;
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Aumenta fino a un terzo la pena per i reati di percosse, lesioni personali, violenza privata, minaccia grave, violazione di domicilio, danneggiamento, stalking e revenge porn quando il fatto sia commesso nell'ambito della violenza domestica da un soggetto già ammonito. La norma, peraltro, si applica anche quando la persona offesa sia diversa rispetto a quella per la cui tutela è stato adottato il provvedimento;
- Introdotta la procedibilità d'ufficio per i reati suscettibili di ammonimento procedibili a querela quando siano commessi da soggetto già ammonito nell'ambito di violenza domestica;
- Introdotte misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e di trattazione dei processi finalizzate a garantire la priorità in sede di trattazione dei procedimenti relativi a reati riconducibili alla violenza domestica;
- Maggiore speditezza degli affari durante la fase cautelare;
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Modifiche al Codice antimafia (D. Lgs. n. 159/2011), allargando l'applicabilità delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati dei reati di omicidio, lesioni gravi quando aggravate da legame familiare o affettivo, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso e violenza sessuale;
- Prevista la misura della sorveglianza speciale con la modalità del braccialetto elettronico per i reati più gravi di violenza domestica, con la necessità però del consenso dell'interessato. In caso di diniego, tuttavia, la durata della misura non potrà essere inferiore a 3 anni con obbligo di presentazione periodica all'autorità di pubblica sicurezza e imposizione dell'obbligo di divieto di soggiorno. In caso di violazione, è prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni e l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
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