Per la Cassazione, solamente l’imputato ha interesse ad impugnarla in quanto la soppressione di un grado di giudizio limita l’emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito. Di conseguenza, dichiara inammissibile il ricorso presentato dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello.
La Seconda Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che il Procuratore Generale presso la Corte di appello non ha interesse ad impugnare la sentenza predibattimentale, emessa “inaudita altera parte” dal giudice di appello, con cui sia stato dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per...
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 13 maggio 2022, la Corte di appello di Venezia dichiarava non doversi procedere nei confronti di K.A. per essere il reato ascrittogli estinto per intervenuta prescrizione.
1.1 Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, rilevando che il provvedimento impugnato era stato adottato in fase predibattimentale, in assenza di qualsiasi contraddittorio tra le parti, senza l'osservanza della decisione della Corte Costituzionale n.111 del 2022, con la quale era stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 568 comma 4 cod. proc. pen. nella parte in cui viene interpretato nel senso che non vi sia interesse dell'imputato al ricorso in presenza di una sentenza di non doversi procedere per prescrizione assunta inaudita altera parte.
2. IL difensore di K. presentava memoria difensiva.
2.1 Nella memoria il difensore rileva la mancanza di interesse ad impugnare da parte del Procuratore generale nel sollevare la supposta lesione di un diritto esclusivo dell'imputato, peraltro cittadino straniero e senza fissa dimora, il quale, condannato in primo grado, ha visto esaurirsi con una pronuncia per lui assolutamente favorevole, il procedimento penale; la pronuncia della Corte Costituzionale non fondava alcun obbligo in capo alla Corte d'Appello di radicare sempre e comunque una forma di contraddittorio sul punto, pena la nullità o l'abnormità della pronuncia.
Motivi della decisione
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 La Corte Costituzionale con la sentenza 111/2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568 co. 4 c.p.p. ove interpretato nel senso che sarebbe inammissibile il ricorso dell'imputato che lamentasse l'omessa lesione del diritto di difesa, a seguito di udienza predibattimentale che, senza alcun contraddittorio abbia dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
Pertanto, come osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, continua ad essere perfettamente legittima la pronuncia, ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen. con la quale il giudice di appello - con pronuncia predibattimentale ed inaudita altera parte - dichiari non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione:
satisfattiva tale pronuncia, rimarrebbe titolare di un interesse, processualmente rilevante, a proporre ricorso per cassazione avverso tale pronuncia, legittimamente esperibile, ma nessun interesse ha il Procuratore generale che, oltretutto, non chiarisce quale violazione di legge si sarebbe verificata, rendendo così inammissibile il ricorso.
La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 111/2022, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4 cod. proc. pen., ha affermato che "la soppressione di un grado di giudizio...limita l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non più recuperabile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito"; è quindi evidente che soltanto l'imputato ha interesse ad impugnare una sentenza a seguito di udienza predibattimentale che, senza alcun contraddittorio abbia dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ma non il Pubblico Ministero; del resto, con l'ordinanza di rimessione si chiedeva alla Corte Costituzionale di valuta la costituzionalità dell'art. 568 comma 4 cod. proc. pen. nella parte in cui consentiva alla Corte di Cassazione investita da rituale ricorso dell'imputato ( e non del Pubblico Ministero), di dichiarare l'inammissibilità dello stesso per carenza d'interesse e, non prevedeva, invece, la declaratoria di annullamento della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello per il giudizio nel contraddittorio delle parti.
Alla luce delle superiori argomentazioni, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.