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27 ottobre 2023
Guida in stato d’ebbrezza: in caso di incidente, se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l la patente è sempre revocata
Per la Corte costituzionale, tale sanzione ha un fine deterrente, in quanto alimenta una maggiore consapevolezza della gravità del comportamento, e ha una funzione rieducativa, perché impone al condannato di sostenere nuovamente l'esame di guida, attivando così un processo di correzione mediante una formazione finalizzata alla prevenzione.
La Redazione
Con la sentenza n. 194 del 27 ottobre 2023, la Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, c. 2-bis, del C.d.s., ritenendo che la sanzione accessoria della revoca della patente di guida costituisca una misura sanzionatoria giusta rispetto alla gravità intrinseca dell'illecito commesso.  
 
Predetto articolo, nel prevedere il reato di guida in stato di ebbrezza, contempla anche la sanzione accessoria automatica della revoca della patente per l'ipotesi più grave consistente nell'aver provocato un incidente stradale a causa di uno stato di alterazione psico-fisica dovuta a un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.
 
La Corte costituzionale ha precisato che nell'aspetto sanzionatorio del reato vi è una progressione graduale che cresce sulla base del livello del tasso alcolemico con la previsione della sospensione della patente di guida per un periodo di durata via via più esteso. 
All'apice di questa progressione vi è la condotta più grave di tutte, ossia chi si mette alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore all'1,5 g/l e provoca un'incidente, per tale condotta è prevista la revoca automatica della patente.
Data l'estrema pericolosità di tale condotta, la Corte precisa che, in queste circostanze, è sempre giustificata la revoca della patente, infatti essa costituisce una misura coerente con la finalità preventiva della sanzione, perché evita che si ricrei lo stesso fatto di pericolo per un determinato periodo di tempo. 
Tale sanzione persegue una finalità deterrente, in quanto sollecita una maggiore consapevolezza della gravità del comportamento, ed ha una funzione rieducativa, perché impone al condannato di sostenere nuovamente l'esame di guida, attivando così un processo di correzione mediante una formazione finalizzata alla prevenzione.