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30 ottobre 2023
Esame di maturità: opera il c.d. assorbimento se alla mancata ammissione non consegue il superamento delle prove?

Risposta negativa dal TAR Umbria. Nel casi di ammissione con riserva all'esame per effetto di misura cautelare urgente, l'assorbimento dell'iniziale giudizio negativo del consiglio di classe può determinarsi solo se lo studente ha poi positivamente superato le prove.

di La Redazione
Una studentessa del quinto anno delle scuole superiori ha impugnato dinnanzi al TAR Umbria alcuni provvedimenti in forza dei quali è risultata non ammessa all'esame di Stato per il conseguimento della maturità. Secondo ella, la decisione in questione contrasterebbe con il suo andamento scolastico generale; inoltre, non sarebbe stata preceduta da atti che hanno evidenziato particolari situazioni di criticità.
 
Contestualmente, l'alunna ha chiesto in via cautelare l'ammissione con riserva all'esame di Stato, concessa con decreto monocratico. Decisione, quest'ultima, che viene contestata dall'Amministrazione resistente.
 
Trattenuta la causa in decisione, il Tar Umbria si sofferma sulla questione del c.d. “assorbimento” dell'esito negativo del giudizio di ammissione all'esame di Stato in ragione dell'esito dello stesso, al quale lo studente sia stato ammesso con riserva in forza dei provvedimenti cautelari emessi dal giudice amministrativo.
 
Al riguardo, va precisato che, nei casi di ammissione con riserva all'esame di Stato per effetto della misura cautelare urgente, l'assorbimento dell'iniziale giudizio negativo del consiglio di classe può determinarsi solo se lo studente ha poi positivamente superato le prove dell'esame di Stato, ottenendo così un apprezzamento favorevole da parte della commissione d'esame; altrimenti, il ricorrente otterrebbe mediante la tutela cautelare più di quanto potrebbe ottenere dal fisiologico svolgersi del procedimento amministrativo.
Va, dunque, esclusa l'operatività del criterio in questione ove all'esito delle prove d'esame si riportino complessivamente insufficienze, e il raggiungimento del minimo di sessanta centesimi si consegua solo grazie all'attribuzione dei crediti scolastici.
 
Sulla base di ciò, il TAR Umbria respinge il ricorso con sentenza n. 577 del 20 ottobre 2023.