Risposta negativa dal TAR Umbria. Nel casi di ammissione con riserva all'esame per effetto di misura cautelare urgente, l'assorbimento dell'iniziale giudizio negativo del consiglio di classe può determinarsi solo se lo studente ha poi positivamente superato le prove.
TAR Umbria, sez. I, sentenza (ud. 10 ottobre 2023) 20 ottobre 2023, n. 577
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
1. – Con ricorso notificato e depositato il 15.06.2023, la ricorrente, studentessa del quinto anno del -OMISSIS-, ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale gli atti indicati in epigrafe, in forza dei quali ella è risultata non ammessa all’esame di Stato per il conseguimento della maturità.
Secondo la ricorrente, gli atti impugnati sarebbero illegittimi per i motivi di seguito sintetizzati.
I. violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, degli artt. 13 e 15 del d.lgs. n. 62/2017 e dell’art. 3 dell’ordinanza ministeriale n. 45 del 9.03.2023 ed eccesso di potere sotto diversi profili sintomatici: secondo la ricorrente, si duole del fatto che la valutazione che ha portato alla sua non ammissione all’esame di Stato sarebbe affetta da carenza di istruttoria e di motivazione e contrasterebbe con l’andamento della stessa allieva nella maggior parte delle materie, con la media dei voti riportati nelle stesse e con quelli ottenuti nelle materie caratterizzanti dell’indirizzo prescelto (Storia, Filosofia e Storia dell’arte);
II. violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, degli artt. 13 e 15 del d.lgs. n. 62/2017, dell’art. 3 dell’ordinanza ministeriale n. 45 del 9.03.2023, dell’art. 1, co. 5, del d.lgs. n. 62/2017 e dell’art. 2, co. 4 e 8, del D.P.R. n. 249/1994 ed eccesso di potere sotto diversi profili sintomatici: secondo la ricorrente, la sua mancata ammissione all’esame di Stato sarebbe illegittima perché non preceduta da atti che durante l’anno scolastico avessero evidenziato situazioni di criticità tali da rendere necessaria l’attivazione di procedure di recupero formativo, né da comunicazioni all’allieva o alla sua famiglia di siffatte situazioni di criticità.
Con il proprio ricorso, la ricorrente ha chiesto, in via cautelare, l’ammissione con riserva, anche con decreto monocratico ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., all’esame di Stato.
2. – Con decreto monocratico n. -OMISSIS-è stata concessa alla ricorrente la tutela cautelare urgente nella forma dell’ammissione con riserva all’esame di Stato.
3. – Il Ministero intimato si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
4. – Con ordinanza n. -OMISSIS-, il collegio, impregiudicata ogni ulteriore valutazione anche in rito, ha confermato nelle more del giudizio la misura cautelare dell’ammissione con riserva della ricorrente all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondaria.
5. – Dalla documentazione successivamente versata in atti risulta che la ricorrente ha quindi sostenuto le prove dell’esame di Stato, ottenendo le votazioni di tredici ventesimi alla prima prova scritta, di sette ventesimi alla seconda prova scritta (Lingua e cultura latina) e di undici ventesimi al colloquio.
Risulta, inoltre, che la ricorrente aveva ottenuto dal Consiglio di classe l’attribuzione, a titolo di crediti scolastici, di nove punti su dodici per il terzo anno di corso e di dieci punti su tredici per il quarto anno di corso.
Con riguardo ai crediti scolastici relativi al quinto anno, la difesa dell’Amministrazione riferisce che sarebbe stato attribuito un punteggio figurativo di sette punti su quindici per consentire l’inserimento del nominativo della ricorrente nel gestionale informatico dell’esame di Stato, pur contestando la spettanza alla studentessa di detto credito in ragione della sua mancata ammissione all’esame da parte del Consiglio di classe.
Per questa ragione, nell’albo degli esiti finali dell’esame di Stato, non sarebbe stato riportato il voto finale accanto al nominativo della ricorrente.
6. – Con atto notificato il 11.08.2023 e depositato il 21.08.2023, la ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti la “scheda del candidato” del 3.07.2023, dalla quale risulta l’esito della prova orale e l’attribuzione di un punteggio finale pari a-OMISSIS-, e gli altri atti in epigrafe indicati, dai quali risulta la mancata indicazione dell’esito finale dell’esame della studentessa.
Secondo la ricorrente, tali atti sarebbero affetti da nullità per elusione del giudicato cautelare o, comunque, sarebbero illegittimi per la mancata attribuzione dei crediti scolastici per il quinto anno di corso e la mancata espressione della votazione finale dell’esame di Stato al quale l’allieva era stata ammessa con riserva in forza dei provvedimenti cautelari emessi da questo Tribunale.
Con i motivi aggiunti la ricorrente ha chiesto la concessione della tutela cautelare anche nei confronti dei suddetti atti, con ordine alle Amministrazioni resistenti di portare a termine il procedimento di valutazione della candidata, attraverso l’attribuzione alla stessa del numero di crediti scolastici effettivamente spettanti in ragione della media dei voti conseguiti nello scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, secondo la tabella sub A allegata al d.lgs. n. 62/2017, e la successiva espressione del voto definitivo e finale dell’esame di Stato.
7. – Alla camera di consiglio del 5 settembre 2023, i procuratori delle parti, come da verbale di udienza, hanno rinunciato ai termini a difesa onde permettere la trattazione del merito del ricorso all’udienza pubblica del 10 ottobre 2023, già fissata con la citata ordinanza cautelare n. -OMISSIS-.
Quindi, con ordinanza n. -OMISSIS-, il Tribunale ha ritenuto, anche ai sensi dell’art. 55, co. 10, cod. proc. amm., che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita definizione del merito, confermando per la trattazione del ricorso l’udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2023.
8. – In vista della trattazione del ricorso, la ricorrente ha depositato memoria e l’Amministrazione resistente ha replicato.
Nei rispettivi atti processuali, le parti hanno ampiamente discusso la questione delle conseguenze processuali dell’ammissione con riserva della ricorrente alle prove d’esame.
8.1. – La parte ricorrente ha dedotto che lo svolgimento delle prove d’esame avrebbe comportato l’assorbimento del giudizio di non ammissione all’esame di Stato formulato dal Consiglio di classe con il verbale impugnato con il ricorso introduttivo, che sarebbe così divenuto improcedibile.
8.2. – L’Amministrazione resistente ha contestato tale ricostruzione, deducendo che all’ammissione con riserva disposta in sede cautelare non potrebbe riconoscersi l’effetto di annullare gli esiti dello scrutinio che ha visto la parte ricorrente non ammessa all’esame per aver riportato tre (rectius: quattro) insufficienze, essendo finalità di detta ammissione solo quella di assicurare alla ricorrente la tutela interinale consentendole di partecipare all’esame nelle more del giudizio di merito.
L’Amministrazione ha quindi dedotto che, non potendosi ritenere superato l’esame di Stato, non può nemmeno ritenersi assorbito e superato il giudizio negativo espresso dal Consiglio di classe in sede di ammissione all’esame, con la conseguenza che non potrebbe essersi consolidata alcuna situazione di fatto tale da fare venir meno le ragioni della controversia con riguardo alla mancata ammissione della studentessa all’esame di Stato.
9. – All’udienza pubblica del 10 ottobre 2023, le parti hanno diffusamente argomentato le rispettive tesi. Il collegio ha quindi trattenuto la causa in decisione.
10. – Esigenze di ordine logico impongono di esaminare prioritariamente la questione del c.d. “assorbimento” dell’esito negativo del giudizio di ammissione all’esame di Stato in ragione dell’esito dello stesso, al quale lo studente sia stato ammesso con riserva in forza dei provvedimenti cautelari emessi dal giudice amministrativo, questione che le parti hanno ampiamente trattato nei rispettivi scritti processuali e sulla quale si registra una significativa diversità di vedute nella giurisprudenza.
10.1. – Secondo una tesi ancora sostenuta, «il superamento dell’esame di Stato, al quale il candidato sia stato ammesso con riserva dal giudice, “assorbe” l’iniziale giudizio negativo di ammissione espresso dal Consiglio di classe, atteso che il superamento di detto esame presuppone un apprezzamento globale del candidato e va, quindi, configurato come sopravvenienza favorevole al ricorrente, tale da determinare la cessazione della materia del contendere. Pertanto, in ragione dell’esito positivo delle prove dell’esame di Stato cui era stato ammesso “con riserva” a mezzo di decreto monocratico ex art. 56 cod. proc. amm., il ricorrente ha visto pienamente soddisfatta la pretesa azionata e quindi integrata la fattispecie di cui all’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., con conseguente cessazione della materia del contendere» (cfr., da ultimo, TAR Lombardia, Milano, sez. V, 20 luglio 2023, n. 1928).
A tale orientamento questo Tribunale ha fatto riferimento in un caso, peraltro, significativamente diverso da quello che costituisce oggetto del contendere, nel quale lo studente, ammesso con riserva (non all’esame di Stato, bensì) alla classe successiva, al termine dell’anno scolastico aveva ottenuto la promozione alla classe superiore con deliberazione del consiglio di classe, ottenendo quindi la licenza di scuola media inferiore dopo aver positivamente superato l’esame finale del ciclo di studi (cfr. TAR Umbria, 6 agosto 2020, n. 352).
10.2. – Peraltro, con riguardo ad una vicenda parzialmente coincidente con quella che in questa sede costituisce oggetto del contendere, il Consiglio di Stato ha recentemente ritenuto erronea la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiara la sopravvenuta improcedibilità del ricorso in considerazione dell’esito degli esami di Stato ai quali l’appellante era stato ammesso con riserva (Cons. Stato, sez. VII, 2 novembre 2022, n. 9451).
A tale conclusione il Giudice di appello è pervenuto sulla base della considerazione generale che «dall’ammissione con riserva non [può] derivare il consolidamento della posizione della parte ricorrente, in quanto il processo cautelare costituisce una fase autonoma e distinta nell’ambito del giudizio di impugnazione, non in grado di consumare il rapporto processuale principale e senza, quindi, che l’eventuale sospensiva del provvedimento impugnato – destinata ad avere efficacia solo fino alla decisione di merito, al fine di evitare effetti negativi irreversibili prima di tale decisione – possa determinare la cessazione della materia del contendere o l’improcedibilità dell’impugnativa (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 2dicembre 2003, n. 7864, 21 novembre 2006, n. 6807, 19 maggio 2010, n.3165; Cons. Stato, sez. III, 13 maggio 2011, n. 2907, 25 marzo 2013, n. 1660,6 giugno 2013, n. 5671; Cons. Stato, sez. VI, 4 gennaio 2016, n. 12). (…) Il carattere, dunque, interinale della pronuncia cautelare esclude la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la cessazione degli effetti della decisione adottata dal giudice amministrativo in via di urgenza porterebbe inevitabilmente al ripristino dell’atto lesivo, ove non definitivamente annullato con la pronuncia di merito. Non a caso, d’altra parte, una significativa deroga ai principi ricordati è stata resa possibile solo con la disposizione legislativa, da considerare per ciò stesso norma eccezionale e di stretta interpretazione, di cui all’art. 4, comma 2-bis, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, introdotto dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, concernente gli esami di abilitazione per avvocato e, in più occasioni, dichiarata inapplicabile ai concorsi pubblici a numero chiuso o alle valutazioni scolastiche (fra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 21 settembre 2010, n. 7002, 8 luglio 2011, n. 41100, 11gennaio 2012, n. 106, 21 maggio 2013, n. 2727, 10 aprile 2014, n. 1722,nonché n. 12 del 2016)».
10.3. – Il collegio ritiene che la questione del c.d. assorbimento debba essere esaminata alla luce dell’evoluzione conosciuta, a partire dall’affermazione della giurisprudenza sopra ricordata, dalle disposizioni che disciplinano lo svolgimento degli esami di maturità.
10.4. – Nel sistema vigente prima della legge n. 425/1997 (art. 3, co. 6), poi abrogata e sostituita dall’attuale normativa di cui al d.lgs. n. 62/2017, era previsto che a conclusione dell’esame di maturità venisse formulato, per ciascun candidato, un motivato giudizio sulla base delle risultanze tratte dall’esito dell’esame, dal curriculum degli studi e da ogni altro elemento posto a disposizione della commissione e che il giudizio, se positivo, si concludesse con la dichiarazione di maturità espressa a maggioranza e fosse integrato da una valutazione espressa da tutti i componenti la commissione, ciascuno dei quali assegnava un punteggio compreso tra 6 e 10 (art. 8, co. 1 e 2, del decreto legge n. 9/1969, convertito con modificazioni dalla legge n. 119/1969, concernente il riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media, il cui contenuto era stato poi sostanzialmente riprodotto dall’art. 197, co. 13 e 14, del d.lgs. n. 297/1994, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado).
L’esito dell’esame di maturità era dunque il frutto del giudizio espresso a maggioranza dalla commissione di esame, dal quale discendeva il superamento o il mancato superamento dell’esame stesso, senza che ad un giudizio e ad una votazione insufficienti espressi dalla commissione potessero essere sommati, al fine di giungere al punteggio minimo di trentasei sessantesimi, punteggi o crediti maturati negli ultimi anni del ciclo di studi.
É sotto la vigenza della disciplina sopra richiamata che si era affermata la giurisprudenza per la quale «[n]el caso in cui il candidato sia stato ammesso con riserva a sostenere gli esami di maturità a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo, il superamento con esito positivo delle prove di esame comporta il verificarsi dell’effetto preclusivo della decisione sul merito del ricorso avverso il giudizio di non ammissione agli esami espresso dal consiglio di classe, attesa la funzione satisfattoria del giudizio finale espresso dalla commissione di maturità» (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20 ottobre 1990, n. 918).
10.5. – Rispetto all’esame di maturità così come disciplinato dalle sopra citate disposizioni, l’attuale sistema presenta significativi elementi di differenza, sia nello svolgimento delle prove che nelle valutazioni che portano alla conclusione della procedura d’esame.
É infatti oggi previsto dall’art. 17 del d.lgs. n. 62/2017:
- che l’esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio;
- che la prima prova, in forma scritta, è volta ad accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato e consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico;
- che la seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo;
- che, infine, il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale del candidato, al quale viene proposto di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera.
Per ciascuna delle tre prove, la commissione d’esame dispone di un massimo di venti punti (art. 18, co. 2).
A conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d’esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti acquisiti per il credito scolastico per un massimo di quaranta punti (art. 18, co. 1).
Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame è di sessanta centesimi (art. 18, co. 4, del d.lgs. n. 62/2017).
10.6. – Orbene, la regola di origine giurisprudenziale del c.d. “assorbimento” della mancata ammissione all’esame di Stato per effetto del superamento dell’esame stesso, al quale il candidato sia stato ammesso con riserva dal giudice, sconta da sempre un’evidente approssimazione logica, grazie alla quale il giudizio negativo formulato a giugno dal consiglio di classe nei confronti dello studente è ritenuto suscettibile di essere superato dalla favorevole valutazione espressa a luglio dalla commissione d’esame.
Tale approssimazione, nei termini in cui è stata concepita dalla giurisprudenza, può reggere soltanto a condizione che la nuova valutazione sia il frutto di un giudizio globale positivo espresso dalla commissione dell’esame di maturità sulla preparazione e sulla maturità del candidato all’esito delle prove d’esame.
Tanto premesso, il collegio ritiene che la concreta applicabilità della regola dell’assorbimento non possa non tenere conto dell’attuale configurazione normativa dell’esame di Stato.
Come emerge dalle disposizioni citate nel punto che precede, l’esame di Stato, per come attualmente disciplinato, «comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio».
L’effetto di assorbimento della mancata ammissione predicato dalla giurisprudenza sopra ricordata, dunque, non può prescindere dal superamento delle prove di cui si compone l’esame di Stato (tanto è vero che la stessa giurisprudenza ritiene che detto effetto possa prodursi solo in caso di «esito positivo delle prove dell’esame di Stato cui era stato ammesso»), e ciò perché solo detto superamento può ritenersi indicativo di un favorevole «apprezzamento globale del candidato» tale da superare il giudizio negativo espresso dal consiglio di classe in sede di ammissione all’esame di Stato.
Ne consegue che, anche volendosi seguire la giurisprudenza più sopra ricordata, l’assorbimento non potrebbe determinarsi nel caso in cui le prove scritte e il colloquio – che, si ripete, costituiscono le prove d’esame ai sensi del citato art. 17 del d.lgs. n. 62/2017 – non siano state superate dal candidato, rimanendo in tal caso irrilevante la circostanza che, nonostante le insufficienze conseguite nelle medesime prove, lo studente potrebbe comunque arrivare alla votazione minima di sessanta centesimi in forza dei crediti scolastici.
Tale ultima eventualità (ovvero il superamento dell’esame nonostante una o più insufficienze nelle prove di cui lo stesso si compone) potrebbe verificarsi solo nel caso, da ritenersi in sé fisiologico perché implicitamente contemplato dalla legge, di espressione di un giudizio favorevole di ammissione all’esame da parte del collegio dei docenti ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 62/2017, con conseguente attribuzione dei crediti scolastici per gli ultimi tre anni di corso, al quale faccia seguito un esito non soddisfacente delle prove d’esame, che in tal caso può essere colmato, ai fini del raggiungimento del punteggio minimo di sessanta centesimi previsto dall’art. 18, co. 4, del decreto, sommando ai voti delle prove d’esame i crediti assegnati dal consiglio di classe.
10.7. – Le considerazioni sopra svolte permettono di evitare anche possibili usi sviati della tutela cautelare di fronte al giudizio di non ammissione dello studente all’esame di Stato.
Infatti, applicandosi la regola giurisprudenziale dell’assorbimento senza tener conto della necessità del superamento delle prove d’esame, si giungerebbe a ritenere possibile che lo studente, ammesso con riserva in via cautelare d’urgenza ai sensi dell’art. 65 cod. proc. amm. (che, a rigore, postula l’«estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio», per definizione sussistente nei brevissimi tempi tra la conclusione delle operazioni di scrutinio e la prima prova dell’esame di Stato, senza delibazione, pur sommaria, della fondatezza del ricorso), superi l’esame di Stato, pur in presenza di un giudizio di non ammissione del consiglio di classe, anche in caso di insufficienze nelle prove d’esame e solo in virtù dei crediti scolastici maturati negli ultimi tre anni del ciclo di studi, eventualità che si pone in evidente distonia con il carattere di strumentalità della tutela cautelare.
Quest’ultimo esige che, anche in caso di ammissione con riserva all’esame di Stato per effetto della misura cautelare urgente, l’assorbimento dell’iniziale giudizio negativo del consiglio di classe possa determinarsi soltanto allorché lo studente abbia poi positivamente superato le prove dell’esame di Stato, ottenendo così un favorevole apprezzamento globale da parte della commissione d’esame, perché altrimenti il ricorrente otterrebbe grazie alla tutela cautelare più di quanto potrebbe ottenere dal fisiologico svolgersi del procedimento amministrativo.
10.8. – Da tutte le suesposte considerazioni il collegio ritiene di dover trarre la conclusione della inoperatività, nel caso controverso, della regola di matrice giurisprudenziale del c.d. “assorbimento” dell’esito negativo del giudizio di ammissione all’esame di Stato in ragione dell’esito dello stesso, al quale lo studente sia stato ammesso con riserva in forza dei provvedimenti cautelari emessi dal giudice amministrativo.
L’odierna ricorrente, infatti, all’esito delle prove d’esame alle quali era stata ammessa con riserva grazie al decreto cautelare di questo Tribunale, ha ottenuto le votazioni di tredici ventesimi alla prima prova scritta, sette ventesimi alla seconda prova scritta (Lingua e cultura latina) e undici ventesimi al colloquio, riportando dunque due insufficienze su tre.
Ne consegue, per quello che al momento interessa, la necessità dello scrutinio del ricorso introduttivo del giudizio, dovendosi procedere all’esame dei motivi aggiunti proposti avverso i successivi atti solo nell’eventualità in cui il ricorso introduttivo si fosse rivelato meritevole di accoglimento.
11. – Muovendo, dunque, dall’esame del primo motivo di ricorso introduttivo, devono farsi le seguenti considerazioni.
L’ammissione dello studente all’esame di Stato è deliberata, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, al quale è rimessa la verifica dei requisiti prescritti dall’art. 13, co. 2, del d.lgs. n. 62/2017 e, in particolare, come previsto dalla lett. d) della disposizione appena citata, della «votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi», precisando che «[n]el caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo».
La disposizione prevede chiaramente che, nel caso di votazione inferiore a sei decimi in due o più discipline, lo studente non può essere ammesso all’esame di Stato, essendo in tal caso vincolato l’atto che nega l’ammissione all’esame, mentre nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina (o gruppo di discipline) l’allievo non vanta un diritto all’ammissione, potendo essere la stessa discrezionalmente disposta dal consiglio di classe solo con delibera adeguatamente motivata.
Nel caso di specie, risulta che nella seduta del 10.06.2023 il Consiglio di classe, all’unanimità, ha deliberato la non ammissione della ricorrente all’esame di Stato a causa delle insufficienze dalla stessa riportate in quattro materie, ovvero, Lingua e letteratura italiana (5), Lingua e cultura latina (5), Lingua e cultura greca (5) e Lingua e cultura straniera – Inglese (5).
Orbene, la valutazione espressa dal consiglio di classe in sede di scrutini scolastici costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell’amministrazione, non sindacabile dal giudice amministrativo se non per evidenti illogicità: in riferimento agli esiti di detti scrutini, quindi, il sindacato del giudice deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole procedimentali e alla assenza di palesi profili di illogicità, spettando esclusivamente al consiglio di classe giudicare sulla gravità delle lacune degli alunni e sulla loro idoneità a precludere la prosecuzione degli studi (TAR Campania, Napoli, sez. IV, 5 luglio 2021, n. 4615).
La ricorrente non si duole del mancato rispetto delle regole procedurali relative agli scrutini e sostiene che le valutazioni espresse dal Consiglio di classe in relazione alle materie sopra indicate, contrasterebbero con l’andamento nella maggior parte delle materie, con la media dei voti e con le votazioni ottenute nelle materie che ella considera caratterizzanti dell’indirizzo prescelto (Storia, Filosofia e Storia dell’arte).
Ma, al di là del fatto che nel corso di studi di un liceo classico non possono non ritenersi caratterizzanti materie come Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura latina e Lingua e cultura greca, la succitata disposizione dell’art. 13 del d.lgs. n. 62/2017 è chiara nel condizionare l’ammissione all’esame di Stato non già alla sufficienza della media dei voti conseguiti dall’allievo o all’andamento nella maggior parte delle materie, ma, come si è visto, ad una deliberazione del consiglio di classe che sia valsa allo stesso una «votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto», potendo il consiglio discrezionalmente derogare a tale criterio solo in presenza di votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline e con deliberazione congruamente motivata.
Né colgono nel segno le doglianze relative alla asserita mancanza di istruttoria e di motivazione in relazione all’attribuzione delle insufficienze nelle quattro materie sopra indicate, dal momento che la ricorrente non offre nemmeno un principio di prova di ipotetici errori di valutazione commessi dagli organi scolastici nella certificazione delle competenze dell’allieva e nell’attribuzione dei suddetti voti finali.
Il primo motivo del ricorso introduttivo è pertanto infondato.
12. – Né miglior fortuna merita il secondo motivo del ricorso introduttivo.
Secondo costante orientamento, non possono in alcun modo incidere sulla legittimità del giudizio finale di non ammissione degli alunni agli esami di maturità o alle classi successive l’incompleta, carente o, addirittura, omessa attivazione dei corsi di recupero da parte della scuola, tenuto conto del fatto che il giudizio di non ammissione di un alunno si basa sull’insufficiente rendimento scolastico e quindi sulla insufficiente preparazione e maturazione per accedere alla successiva fase degli studi, mentre le eventuali carenze della scuola nel predisporre tutti gli strumenti idonei a consentire il recupero dell’alunno non incidono sull’autonomia del giudizio di non ammissione, che deve essere effettuato sulla base della preparazione e della maturità raggiunti dall’alunno. La valutazione di legittimità del giudizio di non ammissione agli esami di Stato o alla classe superiore, dunque, deve essere condotta avendo esclusivo riguardo agli elementi che denotano, alla conclusione dell’anno scolastico, la presenza o meno di un sufficiente livello di preparazione e di maturità dell’alunno, senza che su di essa possa incidere il livello della comunicazione scuola-famiglia intervenuta nel corso del medesimo anno scolastico e la mancata attivazione di specifici interventi atti a favorire il recupero scolastico dello studente (TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 9 novembre 2016, n. 2571; in termini, fra le tante, TAR Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 15 ottobre 2021, n. 456; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 9 novembre 2020, n. 5073; TAR Puglia, Bari, sez. II, 10 gennaio 2020, n. 22; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 17 dicembre 2019, n. 5987; TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 3 ottobre 2018, n. 283; TRGA Trento, sez. I, 14 settembre 2018, n. 184; TAR Puglia, Lecce, sez. II, 26 giugno 2018, n. 1071).
Anche il secondo motivo di ricorso è pertanto infondato.
13. – In conclusione, il ricorso introduttivo non merita accoglimento, mentre devono essere di conseguenza dichiarati improcedibili i motivi aggiunti, essendo a tal riguardo assorbente la ritenuta legittimità delle valutazioni compiute dal Consiglio di classe nel disporre la non ammissione all’esame finale di Stato della ricorrente, la cui ammissione con riserva disposta in via cautelare non è stata seguita da un esito della procedura d’esame tale da superare il giudizio serbato dal Consiglio di classe nella seduta del 10.06.2023.
14. – La particolarità della materia del contendere induce il collegio a disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, rigetta il ricorso e dichiara l’improcedibilità dei motivi aggiunti nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle sue generalità.