Peraltro, la riforma Cartabia ha modificato la disciplina prevedendo che il deposito dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso deve essere effettuato fino a 15 giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio.
Il Giudice di primo grado accoglieva parzialmente il reclamo proposto ai sensi dell'art. 26 l. fall. dall'avvocato contro il decreto di liquidazione delle sue competenze da parte del giudice delegato al fallimento.
Contro tale pronuncia, l'avvocato propone ricorso in Cassazione.
Con l'ordinanza n. 29992 del 30 ottobre 2023, la Corte di Cassazione dichiara il ricorso...
Svolgimento del processo
1. – con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Lagonegro ha accolto parzialmente il reclamo ex art. 26 l.fall. proposto dall’avvocato R. P. contro il decreto di liquidazione delle proprie competenze da parte del giudice delegato al fallimento T. s.r.l.;
2. – l’avv. P. impugna il decreto con quattro motivi di ricorso per cassazione; il Fallimento intimato non svolge difese.
Motivi della decisione
2.1. – il primo mezzo lamenta violazione dell’art. 61 r.d. 1578/1933 ed erronea qualificazione del ruolo in cui è stata operata la liquidazione del compenso;
2.2. – il secondo deduce violazione dell’art. 5, d.m. 55/2014 e omessa applicazione dell’art. 10 c.p.c. nella determinazione del valore della causa;
2.3. – il terzo denunzia violazione dell’art. 2033, comma 1, c.c. e mancato riconoscimento del rimborso forfetario;
2.4. – il quarto deduce violazione dell’art. 13, comma 10, l. 247/2012 per mancato riconoscimento del rimborso forfetario;
3. – il ricorso, notificato a mezzo posta come da relata in calce, è inammissibile per mancato deposito dell’avviso di ricevimento, con conseguente superfluità dell’esame dei motivi;
3.1. – secondo la tradizionale e consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. U, 627/2008; Cass. 18361/2018), la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio;
3.2. – di conseguenza, l'avviso non allegato al ricorso e non depositato può essere successivamente prodotto entro l'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia avuto inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero entro l'adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall'art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti, nel rispetto dell'art. 372, comma 2, c.p.c.;
3.3. – in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c., salva la facoltà del difensore del ricorrente, presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio, di domandare la rimessione in termini per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiederne un duplicato all'amministrazione postale, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982;
3.4. – anche più recentemente è stato ribadito il principio per cui, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la prova dell'avvenuto perfezionamento della sua notificazione a mezzo posta deve essere data tramite la produzione dell'avviso di ricevimento entro l'udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire al ricorrente di effettuare tale deposito, in contraddizione con il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111 Cost., ferma la possibilità per questi di chiedere la rimessione in termini, assolvendo gli oneri sopra indicati (Cass. 8641/2019);
4. – il suddetto principio va confermato ma anche corretto, alla luce della recente riforma del processo civile ed in particolare dell’art. 372, comma 2, c.p.c., il quale prevede ora che il deposito dei documenti relativi all'ammissibilità, ancora possibile indipendentemente dal deposito del ricorso e del controricorso, non va più «notificato mediante elenco, alle altre parti», ma deve essere effettuato «fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio»;
4.1. – ai sensi dell’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 149 del 2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, tale modifica si applica «anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio»;
5. – nel caso in esame non risulta effettuato alcun deposito dell'avviso di ricevimento, né risulta avanzata alcuna istanza da parte del difensore del ricorrente, sicché, in assenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese;
6. – sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. U, n. 23535/2019 e n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.