Sebbene la Cartabia prescriva di valutare anche la condotta successiva dell'imputato, quest'ultima esclude l'applicazione del beneficio ex art. 131-bis c.p. solamente quando incide effettivamente sull'offesa, aggravandola.
La Corte d'Appello di Bologna confermava la condanna dell'imputato per i reati di detenzione a fine di cessione di stupefacenti e porto ingiustificato di armi dopo che era stato sorpreso nel parcheggio di un supermercato con 6,5 grammi di eroina ed un coltello a serramanico. Applicate le circostanze attenuanti, la Corte territoriale comminava...
Svolgimento del processo
1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di N.H alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 850 di multa, applicate le circostanze attenuanti generiche, per i reati di detenzione a fine di cessione di stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) e porto ingiustificato di un coltello (art. 4 I. 110/1975), reati commessi in Reggio Emilia il 30 ottobre 2018, quando l'imputato, controllato in un parcheggio di un supermercato mentre si trovava in compagnia di altri due connazionali, veniva trovato in possesso di gr. 6,5 di sostanza stupefacente tipo eroina e di un coltello a serramanico con lama di cm 8.
2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia:
2.1. erronea applicazione della legge penale per il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 75 d.P.R. 309/1990 poiché sono stati valorizzati, per escludere la destinazione a uso personale, indici meramente presuntivi e ipotetici;
2.2. vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.: l'imputato, al momento del fatto, era incensurato tanto è vero che, per tale ragione, in primo grado gli erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena. Erroneamente la Corte ha valorizzato, quali indici di abitualità del reato, condanne per fatti successivi trascurando, invece, indicatori positivi evidenziati dalla difesa e incentrando la propria valutazione esclusivamente sulla gravità del fatto laddove, per la giurisprudenza di legittimità, la valutazione del giudice deve prendere in considerazione tutti gli elementi e le peculiarità del caso concreto e non solo quelli che attengono alla entità dell'aggressione del bene giuridico protetto.
3. II ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020, in relazione all'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023 n. 75 che ha previsto la trattazione cd. cartolare del giudizio per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31 dicembre 2023.
Motivi della decisione
1. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna in accoglimento del secondo motivo di ricorso. E', invece, generico e manifestamente infondato il primo motivo di ricorso.
La Corte di appello di Bologna ha confermato la qualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 ed ha escluso che la condotta potesse essere sussunta in quella di detenzione per uso personale e, pur valorizzando il dato quantitativo modesto (ca. 0,25 gr. di principio attivo), ha ritenuto che il frazionamento in cinque dosi; la disponibilità della somma di euro 400 quale provento di spaccio pregresso, non avendone l'imputato dimostrato altra legittima provenienza, le circostanze e modalità del fatto (l'imputato, era stato controllato nel parcheggio di un supermercato mentre si trovava in compagnia di altri due connazionali, e, al momento del controllo, aveva lasciato cadere un pacchetto di sigarette nel quale si trovava lo stupefacente, suddiviso in cinque dosi), escludevano che l'imputato si trovasse nel luogo in cui era stato controllato per acquistare droga, destinata al consumo personale.
La Corte di merito ha ritenuto non applicabile la causa di. non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sottolineando la pericolosità, per la salute degli assuntori, della droga oggetto di spaccio e ha ritenuto che non si fosse in presenza di "attività eccezionale" avendo l'imputato diversi precedenti a suo carico per reati contro il patrimonio e di altro tipo, tali per cui si reputa che l'attività delinquenziale sia abituale, perlomeno per permettergli di procurarsi i mezzi di sussistenza essendo persona senza fissa dimora.
Ritiene il Collegio, al confronto con la motivazione svolta nella sentenza impugnata sulla destinazione alla cessione dello stupefacente, che le argomentazioni difensive sono in realtà volte a proporre una valutazione alternativa degli elementi di prova.
E', infatti, costante l'affermazione che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). Nel caso in esame, non si appalesa illogica, e men che mai manifestamente tale, la valutazione delle concrete circostanze del fatto, in particolare, il comportamento tenuto dall'imputato, che aveva lasciato cadere il pacchetto di sigarette contenente la droga al momento del controllo, la divisione in dosi e la disponibilità della somma di 400 euro che l'imputato non aveva mai giustificato trattandosi di persona priva di stabile attività lavorativa, somma modesta ma mai irrilevante e ricondotta all'attività di spaccio pregressa.
2. Altrettanto non può dirsi con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen..
Nel giudizio della Corte di merito, valenza centrale, ai fini del diniego di applicazione della causa di non punibilità, ha assunto il requisito di abitualità della condotta illecita, giudizio espresso anche sulla base dei precedenti penali dell'imputato che, come rilevato dal difensore e come riscontrabile dal certificato penale agli atti del giudizio di appello, sono relativi a fatti successivi a quello per cui si procede.
La valutazione della Corte di appello, nella parte in cui ha valorizzato tali condanne, si pone in contrasto con la giurisprudenza più risalente di questa Corte, secondo cui, ai fini dell'apprezzamento della condizione della non abitualità della condotta, non assumevano rilievo i comportamenti successivi alla commissione del reato (Sez. 3, n. 2216 del 22/11/2019, Anzaldi, Rv. 278391), poiché la disposizione di cui all'art. 131-bis cod. pen. correla l'esiguità del disvalore ad una· valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esso desumibile, dell'entità del danno o del pericolo, da apprezzare in relazione ai soli profili di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen. e non invece con riguardo a quelli indicativi della capacità a delinquere, di cui al comma 2 dell'art. 133 cod. pen., includenti la condotta susseguente al reato.
La Corte di appello, in ragionato confronto critico con le modalità dei fatti e con il complessivo giudizio sulla personalità dell'imputato, ai fini del giudizio di particolare tenuità dell'offesa e dell'abitualità dovrà pertanto riesaminare il punto concernente il diniego di applicazione della causa di non punibilità, essendo state erroneamente ritenuti "precedenti" a carico dell'imputato condanne intervenute per fatti successivi.
La giurisprudenza di questa Corte ha precisato che la condotta susseguente al reato costituisce elemento suscettibile di valutazione nell'ambito del giudizio sulla sussistenza delle condizioni per la concreta applicabilità dell'esimente, rilevando ai fini dell'apprezzamento dell'entità del danno, ovvero come possibile spia dell'intensità dell'elemento soggettivo (Sez. 3, n. 20279 del 21/03/2023, Malgrati, Rv. 284617; Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Hu Qinglian, Rv. 284497). Anche le Sezioni Unite di questa Corte (SS.UU., n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, RvQ283064), nelle more dell'entrata in vigore del d. lgs. 150 e sulla base delle disposizioni dettate nella legge delega (art. 1, comma 21, I. 27 settembre 2021, n. 134) avevano chiarito che i comportamenti successivi, al pari degli altri indicatori, ben possono «integrare nel caso concreto un elemento suscettibile di essere preso in considerazione nell'ambito del giudizio di particolare tenuità dell'offesa, rilevando ai fini dell'apprezzamento della entità del danno, ovvero come possibile spia dell'intensità dell'elemento soggettivo».
Sulla scorta di queste precisazioni è evidente che, nell'ambito dei parametri che congiuntamente il giudice di merito deve esaminare ai fini del giudizio di particolare tenuità dell'offesa, la condotta susseguente al reato non viene in considerazione come indice della capacità a delinquere dell'agente, consentendo, così, di valorizzare condanne intervenute per altri fatti-reato successivi, bensì quale criterio che, nell'ambito di una valutazione complessiva, può incidere sulla valutazione del grado dell'offesa al bene giuridico tutelato, concorrendo a delineare un'offesa di particolare tenuità. Tale impostazione riconduce dunque i requisiti dell'esiguità del danno o del pericolo e delle modalità della condotta, compresa quella successiva al reato, a elementi che attengono sempre al disvalore oggettivo del fatto e che focalizzano lo sguardo sul grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato, secondo l'efficace descrizione contenuta nella legge delega.
Con maggiore chiarezza deve, dunque, essere affermato che la condotta susseguente al reato, per essere valutata negativamente ai fini dell'applicazione della non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., deve incidere effettivamente sull'offesa, aggravandola, mentre dovranno ritenersi inconferenti rispetto al giudizio sull'entità dell'offesa comportamenti successivi che si limitino a manifestare la capacità a delinquere.
3. Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna affinché rivaluti le condizioni di applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., rinviando per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.