
Svolgimento del processo
1. Con delibera in data 5-7-2019 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca rigettava l’istanza proposta dall’Avvocato ricorrente, volta ad ottenere la cancellazione dall’albo degli avvocati formulata in considerazione del suo grave stato di salute che impediva lo svolgimento di qualsiasi attività professionale;
2. il Consiglio dell’Ordine aveva rigettato l’istanza di cancellazione in considerazione della pendenza di diversi procedimenti disciplinari a carico del professionista, aperti dinanzi al competente Consiglio distrettuale di disciplina;
3. in data 9-9-2019 il professionista presentava altra istanza di cancellazione dall’albo pure rigettata dal Consiglio dell’Ordine, in data 27-9-2019;
4. il professionista proponeva, in data 20-4-2020, ricorso al Consiglio Nazionale Forense, assumendo la fondatezza della richiesta cancellazione alla stregua di una interpretazione dell’art. 57 della legge professionale che escludeva l’automatismo del divieto di cancellazione in pendenza di un procedimento disciplinare e in presenza di patologia cardiaca incompatibile con qualsiasi attività atta a determinare situazioni di stress emotivo o fisico.
5. il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva il ricorso e mandava al Consiglio dell’Ordine di Lucca per i provvedimenti conseguenti;
6. il CNF, sulla scorta della documentazione comprovante le condizioni di salute del professionista, ha ritenuto il godimento di diritti fondamentali - quale quello alla pensione di anzianità, subordinato, per gli avvocati, alla cancellazione dall’albo professionale - prevalere, in virtù della copertura costituzionale del diritto alla previdenza ex art. 38, Cost., sulla disposizione dell’ordinamento forense che indirettamente lo limiterebbe ove ritenuto prevalente il divieto di cancellazione dall’albo dell’avvocato sottoposto a procedimento disciplinare; ha rimarcato, inoltre, l’esigenza di garantire l’interesse al corretto esercizio della professione unitamente ad elementari considerazioni relative al rispetto della dignità dell’individuo ed alla tutela dei suoi diritti fondamentali;
10. avverso tala sentenza il Consiglio dell’Ordine forense di Lucca ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, avverso il quale l’Avvocato ha resistito con controricorso;
11. l’Ufficio del Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo rigettarsi il ricorso;
Motivi della decisione
12. con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 17, comma 16 e 57 della legge n. 247 del 2012 e si critica l’interpretazione costituzionalmente orientata, sperimentata dal CNF, assumendone la palese contrarietà al chiaro dettato del citato art. 57, tale da non consentire alcuna deroga;
14. si sottolineano chiarezza ed univocità della formulazione della norma, nel disporre il generale divieto di pronunciare la cancellazione durante lo svolgimento del procedimento disciplinare, inteso nella più ampia accezione di procedura disciplinare con inizio dalla notizia dell’illecito trasmessa al Consiglio Distrettuale, argomentando, per corroborare la portata assoluta del divieto, dall’operatività anche in ipotesi di rinuncia dell’iscritto all’iscrizione;
15. si richiama Cass., Sez.Un., n. 15406 del 2003 e il principio, ivi enunciato, secondo cui l’art. 37 r.d.l n.1578/33 - precedente all’ art. 57 legge n. 247 cit. ma con formulazione pressoché analoga - pone un divieto, di portata generale, di pronunciare la cancellazione dall’Albo dell’avvocato nei confronti del quale sia in corso un procedimento disciplinare;
16. si richiama, ulteriormente, Cass., Sez.Un., n. 18771 del 2004, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, co. 8, r.d.l. n. 1578 del 1933, in relazione agli art. 3, co.1, e 13, co. 1, Cost., e al principio di ragionevolezza, nella parte in cui non consente la cancellazione dell'iscritto dall'albo professionale, in pendenza di un procedimento disciplinare, e in quanto costringerebbe la persona a far parte di un’associazione professionale contro la sua volontà, con il pagamento dei relativi contributi e con l'impossibilità di poter svolgere attività ritenute incompatibili;
17. si ricorda la ratio fondante la legittimità costituzionale della norma, vale a dire l'esigenza di vietare che il Consiglio dell'Ordine degli avvocati possa fare ricorso, in via breve, alla misura della cancellazione come forma di autotutela nei confronti degli iscritti;
18. si ribadisce, ancora, che il principio sotteso alla norma, nell’attuale formulazione e nell’interpretazione datane dalla Suprema Corte, è volto a tutelare non solo la credibilità dell’ordine professionale e l’immagine dell’avvocatura, potenzialmente compromesse o offuscate dalla condotta dell’iscritto sottoposto al giudizio dell’organo disciplinare, con conseguente necessità di ripristinarne il prestigio violato, ma anche l’interesse generale al corretto esercizio dell’avvocatura; si rimarca che le dette tutele sarebbero impedite, di fatto, qualora l’iscritto potesse eludere il procedimento disciplinare attraverso la richiesta della propria cancellazione dall’albo;
19. si assume, parimenti, che la norma assolve all’altrettanto importante e complementare funzione di garanzia nei confronti del professionista, vietando la cancellazione anche quale possibile forma di autotutela cui il Consiglio dell’Ordine potrebbe ricorrere nelle ipotesi in cui l’iscritto sia raggiunto da una contestazione disciplinare, compromettendone, con ciò, le sue facoltà difensive;
20. delineati nei termini anzidetti il criterio ispiratore e la ratio della norma, il Consiglio dell’Ordine ricorrente contesta la pretesa del CNF di introdurre, nel silenzio della legge, un’eccezione al divieto sancito dalla disposizione in esame radicata nel rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti a livello costituzionale (diritto alla salute e godimento delle pretese previdenziali ed assistenziali) giacché l’interpretazione costituzionalmente orientata finirebbe per superare la portata stessa della norma, valicandone il significato: per il tramite dell’interpretazione si finirebbe per conseguire l’effetto che solo una pronuncia di illegittimità costituzionale potrebbe produrre;
21. viene rammentato che la lettera della legge costituisce un limite invalicabile all’interpretazione del Giudice e all’interpretazione conforme a Costituzione;
22. si ribadisce che, nel caso in esame, l’art. 57 cit. impone al Consiglio locale un divieto assoluto di cancellazione che non incontra eccezioni in presenza di problemi di salute e dei valori costituzionali richiamati dal Consiglio Nazionale, e che tale lacuna potrebbe essere scrutinata dalla Corte Costituzionale ma giammai essere l’effetto di un percorso interpretativo dei giudici di merito e di legittimità;
23. si assume l’inconferenza dei precedenti giurisprudenziali richiamati dal Consiglio Nazionale in riferimento all’art. 17 della legge n.247 cit., che prevede quale deroga le ipotesi di sopravvenuta incompatibilità professionale ovvero di perdita dei requisiti di legge o, ancora, della mancanza ab origine di uno dei requisiti di legge;
24. in altri termini, si ritiene giustificata la cancellazione dall’Albo, per insussistenza dei requisiti, in presenza di un procedimento disciplinare e con interruzione dello stesso per la mancata soggezione di chi è stato impropriamente iscritto all’Albo alle norme disciplinari previste dall’ordinamento forense; per converso, a diversa conclusione si ritiene debba condurre la sussistenza di motivi di salute, visto che neppure dall’impianto della legge n. 247 cit. si ricavano elementi o argomenti logico giuridici atti a supportare la conclusione cui è giunta la sentenza impugnata;
25. si ricorda che, per l’iscrizione all’Albo professionale, non è richiesta alcuna certificazione sulle condizioni fisiche del richiedente, per cui non se ne può invocare l’eventuale compromissione in guisa di mancanza sopravvenuta dei requisiti richiesti;
26. si deduce, con il secondo motivo, violazione degli artt. 1 e ss. e 6 della legge n. 241 cit., per avere la sentenza richiamato valori di primaria importanza, quali il diritto alla salute e ai trattamenti previdenziali, la cui compromissione non era stata allegata o prospettata in sede di richiesta di cancellazione davanti al Consiglio territoriale, giacchè il professionista non avrebbe dedotto, nelle sue domande di cancellazione dall’albo, la volontà di avvalersi delle prestazioni previdenziali e assistenziali erogate dalla Cassa Forense, dipendenti dallo stato di salute e subordinate alla previa cancellazione dall’Albo degli Avvocati;
27. in definitiva, si assume che l’Organo nazionale avrebbe accolto il ricorso sul presupposto di una questione, quale il pregiudizio economico, introdotta per la prima volta in sede di ricorso giurisdizionale;
28. tanto premesso, il Collegio ritiene utile un approfondimento dell’Ufficio del Massimario sul delicato profilo implicato dal ricorso all’esame, vale a dire il bilanciamento tra la volontà del professionista di essere cancellato dall’Albo, per ragioni inerenti allo stato di salute in concorso con l’età avanzata, e il divieto assoluto di cancellazione in pendenza di un procedimento disciplinare, tenuto conto che l’accesso alle prestazioni previdenziali erogate dalla Cassa previdenziale è condizionato alla cancellazione dall’Albo;
29. si appalesa proficuo, inoltre, l’approfondimento sul tema anche in riferimento ad altre professioni ordinistiche, evidenziando, anche in una prospettiva comparatistica eurounitaria, l’eventuale previsione di divieti di cancellazione in pendenza di iniziative disciplinari degli organi competenti, in presenza di condizioni sanitarie invalidanti dell’iscritto;
30. infine, e non di minor rilievo, l’approfondimento dovrà concernere la compatibilità costituzionale della previsione del divieto di cancellazione per il professionista che, nel corso dell’azione disciplinare, versi in condizioni di salute ostative alla permanenza dell’iscrizione all’Albo e richieda la cancellazione;
31. si dispone l’oscuramento dei dati identificativi del professionista intimato.
P.Q.M.
La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo.