Pertanto, in caso di impugnazione della cartella di pagamento avente ad oggetto il recupero del ticket, la cognizione della controversia spetta al giudice tributario.
Con la sentenza n. 5479 del 6 ottobre 2023, la CGT di 2° grado della Campania valuta la sussistenza o meno della propria giurisdizione in merito all’avviso di pagamento del ticket sanitario.
In via preliminare, la Corte ha rilevato che la natura giuridica del pagamento del ticket è da qualificare in termini fiscali, poiché il versamento avviene non in ragione di un rapporto di sinallagmaticità tra le due contrapposte prestazioni, ma per finanziare la spesa pubblica nell’interesse della collettività.
Pertanto, il pagamento del ticket sanitario integra l’assolvimento di un tributo e la cognizione della controversia spetta al giudice tributario.
Ciò detto, la CGT di 2° grado della Campania, riforma la sentenza di primo grado che declinava la propria giurisdizione in favore di quella dell'autorità giudiziaria ordinaria.
Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sez. XIII, sentenza (ud. 9 maggio 2023) 6 ottobre 2023, n. 5479
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello del 16/01/2023, in pari data notificato e depositato il 02/02/2023, il signor G. E. impugnò la sentenza n. 6607/2022, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 20/06/2022 e non notificata, che aveva declinato la propria giurisdizione in ordine alla controversia instaurata dall'E. con ricorso avverso l'avviso di pagamento n. (------), in forza del quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione gli aveva chiesto di pagare la somma di ? 416,14 a titolo di recupero del ticket sanitario relativo agli anni 2017, 2018 e 2020.
L'E. chiese in via preliminare la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e quindi la declaratoria della giurisdizione del giudice tributario in ordine alla presente controversia e per l'effetto di tanto quella dell'illegittimità dell'avviso di pagamento che aveva impugnato.
Con controdeduzioni depositate il 19/05/2021 si costituì l'Agenzia delle Entrate Riscossione e chiese, in via preliminare, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, la ASL Napoli 3; nel merito, la declaratoria di inammissibilità dell'appello e/o della sua infondatezza; in via subordinata, qualora fosse stato accolto l'appello dell'E., chiese la rimessione ex art. 59 D.Lgs. n. 546/1992 della controversia dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli.
All'udienza del 09/05/2023 la controversia veniva decisa.
Motivi della decisione
La prima questione che questa Corte deve valutare è la sussistenza o meno della propria giurisdizione, questione che il giudice di primo grado ha affrontato d'ufficio, ritenendo che il ticket sanitario richiesto con l'avviso di pagamento impugnato avesse natura di prestazione assistenziale o di corrispettivo di una prestazione e, in quanto tale, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario.
E' materia, questa, che si staglia su un panorama giurisprudenziale alquanto contrastato, come testimoniato dalle sentenze citate nella sentenza impugnata a cui si contrappongono quelle riportate nell'atto di appello.
Va visto allora più da vicino il dato normativo relativo al così detto ticket sanitario, che è una modalità con le quali il cittadino partecipa al sostentamento della spesa sanitaria in occasione di prestazioni che egli richiede al servizio sanitario nazionale e che venne introdotta in virtù del D.L. n. 382/1989 (art. 1).
La questione della giurisdizione è strettamente collegata al grado di corrispettività della prestazione sanitaria richiesta in rapporto a quella economica (ticket) dovuta dal cittadino.
Soccorre in proposito l'art. 1 D.Lgs. n. 124/1998, secondo il quale "Il Servizio sanitario nazionale garantisce la tutela della salute e l'accesso ai servizi alla totalità dei propri assistiti, senza distinzioni individuali o sociali.
Nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza efficaci, appropriati ed uniformi posti a carico del Servizio sanitario nazionale sono individuate le prestazioni la cui fruizione è subordinata al pagamento diretto da parte dell'assistito di una quota limitata di spesa, finalizzata a promuovere la consapevolezza del costo delle prestazioni stesse. La partecipazione è strutturata in modo da evitare l'uso inappropriato dei diversi regimi di erogazione dei servizi e delle prestazioni."
Il riferimento alla "quota limitata di spesa", pur denotando una corrispettività tra la prestazione patrimoniale imposta al cittadino e l'attività sanitaria espletata su sua richiesta e in suo favore, consente di escludere un rapporto di sinallagmaticità tra le due contrapposte prestazioni fino al punto di considerarle legate da un rapporto di interdipendenza e tale da configurare un diritto soggettivo del cittadino, che costituisce il segno distintivo della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
Inoltre il successivo art. 7 del citato D.L., che qualifica il gettito ottenuto dai tickets come un concorso alle disponibilità finanziarie complessive per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, rimarca la natura latu sensu tributaria di tale forma di prestazione patrimoniale imposta per legge al cittadino che richiede determinate prestazioni al servizio sanitario nazionale.
Infatti il finanziamento di una funzione pubblica, come quella espletata dal Servizio sanitario nazionale nell'interesse della collettività piuttosto che del solo cittadino che chiede di fruire di una determinata prestazione sanitaria e/o di acquistare dei farmaci dietro pagamento del ticket, evidenzia significativamente che tale prestazione patrimoniale è finalizzata a far fronte alle spese necessarie per lo svolgimento delle attività istituzionali dello Stato nell'interesse della collettività, che, detto in altri termini, è la funzione tipica dei tributi.
Ne consegue che la sentenza appellata, che ha declinato la propria giurisdizione in favore di quella dell'autorità giudiziaria ordinaria, non è condivisibile.
A questo punto si pone una questione in termini di rito, poiché l'art.59 D.Lgs. n. 546/1992 prevede che la causa venga rimessa al giudice di primo grado se il giudice di secondo grado dichiara la propria giurisdizione che in prime cure era stata declinata.
Sennonché, se la declinazione della giurisdizione viene formulata d'ufficio, come è avvenuto nel caso di specie, la Suprema Corte ha affermato che "Nel processo tributario, nel caso di impugnazione della sentenza di primo grado pronunciata "a sorpresa", in quanto fondata su questioni rilevate d'ufficio di fatto o miste, di fatto e di diritto, senza il previo contraddittorio delle parti, non si impone la rimessione della causa al grado precedente - la quale costituisce soluzione eccezionale - dal momento che in appello è ammessa la produzione di nuovi documenti, sicché non si determina un vulnus al diritto di difesa." (ord. n. 34634/2021).
Ciò impone a questa Corte di decidere la causa nel merito e va quindi presa in esame preliminarmente l'eccezione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione circa la violazione del principio del contraddittorio per non aver l'appellante notificato il proprio atto di appello all'ente impositore (ASL Napoli 3), e ha quindi chiesto che venga disposta l'integrazione del contraddittorio a tale azienda sanitaria.
L'eccezione non ha pregio, visto che tale azienda sanitaria non è stata parte del giudizio di primo grado e pertanto bene ha fatto l'appellante a notificare il suo mezzo di impugnazione soltanto all'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Anche la violazione dell'art. 53 D.Lgs. n. 546/1992, eccepita sempre dalla citata Agenzia, non è condivisibile, perché l'appello si presenta comunque sufficientemente delineato.
Infondata è anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso perché rivolto nei confronti di un atto non impugnabile in quanto non compreso tra quelli elencati dall'art. 19 D.Lgs. n. 546/1992, ma anche in questo caso la censura dell'Agenzia non coglie nel segno, visto che l'atto impugnato contiene una precisa richiesta di pagamento e quindi esprime una pretesa tributaria sufficientemente delineata, il che consente di ritenerlo un atto impugnabile, tenuto anche conto che l'elenco di cui al citato art. 19 non è tassativo.
Ugualmente infondata è l'ultima questione in termini di rito che l'Agenzia ha sollevato ossia la necessità di chiamare in causa, per ordine del giudice, l'Azienda sanitaria Napoli 3, visto che nelle conclusioni dell'atto di appello tale richiesta non compare se non come conseguenza dell'asserita qualità di parte in causa che la predetta Azienda avrebbe rivestito sin dal primo grado di giudizio, circostanza che la lettura degli atti di causa non consente di avvalorare.
E' quindi possibile passare all'esame del merito della controversia e a tal riguardo il ricorso si presente fondato in relazione al motivo di impugnazione incentrato sulla carenza di motivazione.
Infatti dall'avviso di pagamento si ricava che i due tickets richiesti erano previsti dall'art. 2 D.Lgs. n. 124/1998, il quale al primo, secondo e terzo comma prevede quali prestazioni sono assoggettate al pagamento del ticket mentre al quarto stabilisce che anche le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso possono essere assoggettate al pagamento del ticket qualora non vi si riscontrino carattere di emergenza o di urgenza.
Logicamente l'unica fattispecie che potrebbe dare adito al recupero di un ticket è proprio quella delineata dal quarto comma, che però richiede la prova, a carico dell'azienda sanitaria, della carenza dei requisiti di emergenza e/o di urgenza, prova che non è stata fornita, il che determina l'accoglimento del ricorso.
Quanto alle spese di lite se ne può disporre la compensazione, stante il contrastato orientamento giurisprudenziale in materia di giurisdizione.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in totale riforma della sentenza appellata, dichiara che la controversia rientra nella giurisdizione tributaria e, quanto al merito, annulla l'atto l'avviso di pagamento n. (------). Spese compensate.