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3 novembre 2023
Il caso processuale: decreto ingiuntivo nullo in presenza di una quietanza liberatoria del socio riportata nell’atto di cessione di quote
Il socio ha diritto al compenso per i lavori svolti nella società nonostante la successiva cessione della sua quota societaria?
La Redazione
L’oggetto del processo: opposizione a decreto ingiuntivo in materia societaria

ilcaso

La Società citava in giudizio Tizio al fine di sentire dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo con il quale era stato ingiunto all'opponente di corrispondere la somma  in forza delle fatture emesse relative ai lavori eseguiti nell'interesse della Società opponente, di cui era socio, di installazione di un impianto fotovoltaico nell'anno 2012 e lavori di manutenzione nell'anno 2014, asserendo che nulla era dovuto, avendo il convenuto all'atto della cessione della sua quota societaria rilasciato una dichiarazione liberatoria ed in mancanza di prova circa l'attività svolta e/o una pattuizione sul prezzo preteso. Costituendosi in giudizio, Tizio, titolare della omonima ditta individuale, eccepiva il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, asserendo che il decreto ingiuntivo opposto era stato ottenuto dalla omonima ditta individuale e non dalla persona fisica.

La normativa risolutiva

legislazione

La disciplina della quietanza è espressamente contemplata nell'art. 1199 c.c., il quale dispone che nel momento in cui il creditore riceve un pagamento è tenuto ad un'importante incombenza di natura probatoria rappresentata dal rilascio della attestazione dell'avvenuto adempimento della prestazione.  Inoltre, affinché sorga l'obbligo al rilascio della quietanza, corrispondente ad un vero e proprio diritto soggettivo del debitore, è indispensabile la specifica richiesta da parte di quest'ultimo, nonché la sopportazione a suo carico delle spese occorrenti per l'emissione del documento. In sintesi, la quietanza liberatoria (o a saldo) consiste in una dichiarazione, per prassi sottoscritta a fine rapporto, con cui il lavoratore attesta di aver percepito una determinata somma a totale soddisfacimento di ogni sua spettanza e di non aver altro da pretendere dal proprio datore di lavoro.

La procedura

esempio

La cessione della quota di società, se pur priva del requisito dell'autentica notarile e, dunque, non pubblicabile nel Registro delle Imprese, ha piena efficacia tra le parti. All'uopo, si precisa come la quota di società non sia altro che la somma dei rapporti sociali scaturenti direttamente od indirettamente dal contratto sociale. Ed infatti, è senz'altro riduttivo considerare la partecipazione di società come una mera posizione creditoria. Il socio che partecipa ad una società, seppure personale, non ha semplicemente un credito per i dividendi che la società potrà realizzare, ma è legato alla società da un coacervo di diritti ed obblighi chiaramente individuati nell'atto costitutivo della società e dalle norme del codice civile. Il credito del socio verso la società è meramente eventuale e potrà essere determinato solo alla chiusura dell'esercizio sociale, se ed in quanto la società abbia prodotto utili. Ne deriva che è corretto qualificare la partecipazione ad una società di persone come una posizione contrattuale ove il contratto di società integra un contratto a prestazioni corrispettive nel quale ciascuna delle parti è titolare di diritti ed obblighi reciproci (Trib. Monza 25 agosto 2014).

La soluzione del giudice

ildiritto

Nella fattispecie in esame, a seguito dell'istruttoria di causa, era emerso la dichiarazione rilasciata da Tizio all'atto di cessione delle sue quote. In particolare, nel documento era previsto che «il cedente rilascia pertanto al cessionario ampia e finale quietanza, dichiarando di nulla avere più a pretendere, né dalla società né dai singoli soci, in conseguenza del cessato rapporto sociale».
Ebbene, secondo il giudicante, il decreto ingiuntivo era stato richiesto dalla ditta individuale e non dalla persona fisica, posto che nella impresa individuale non può essere riconosciuta alcuna soggettività diversa dall'imprenditore, in quanto essa si identifica con il suo titolare tanto sotto l'aspetto sostanziale che processuale. Peraltro, Tizio non contestava affatto quanto dedotto da parte opponente circa l'impegno dei soci a contribuire al funzionamento della società mettendo a disposizione le rispettive competenze professionali, tanto che lo stesso nella sua comparsa di costituzione e risposta specificava di avere sempre svolto la manutenzione ordinaria dei pannelli, tramite quindi la propria ditta individuale che li ha installati, circostanza questa pacifica e non contestata nello specifico dall'opponente, “senza mai pretendere alcunché”.
 
In conclusione, la predetta quietanza riportata nell'atto di cessione di quote costituiva elemento estintivo della pretesa di Tizia; ciò, di conseguenza, comportava la revoca del decreto ingiuntivo opposto.