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La Società citava in giudizio Tizio al fine di sentire dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo con il quale era stato ingiunto all'opponente di corrispondere la somma in forza delle fatture emesse relative ai lavori eseguiti nell'interesse della Società opponente, di cui era socio, di installazione di un impianto fotovoltaico nell'anno 2012 e lavori di manutenzione nell'anno 2014, asserendo che nulla era dovuto, avendo il convenuto all'atto della cessione della sua quota societaria rilasciato una dichiarazione liberatoria ed in mancanza di prova circa l'attività svolta e/o una pattuizione sul prezzo preteso. Costituendosi in giudizio, Tizio, titolare della omonima ditta individuale, eccepiva il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, asserendo che il decreto ingiuntivo opposto era stato ottenuto dalla omonima ditta individuale e non dalla persona fisica. |
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La disciplina della quietanza è espressamente contemplata nell' |
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La cessione della quota di società, se pur priva del requisito dell'autentica notarile e, dunque, non pubblicabile nel Registro delle Imprese, ha piena efficacia tra le parti. All'uopo, si precisa come la quota di società non sia altro che la somma dei rapporti sociali scaturenti direttamente od indirettamente dal contratto sociale. Ed infatti, è senz'altro riduttivo considerare la partecipazione di società come una mera posizione creditoria. Il socio che partecipa ad una società, seppure personale, non ha semplicemente un credito per i dividendi che la società potrà realizzare, ma è legato alla società da un coacervo di diritti ed obblighi chiaramente individuati nell'atto costitutivo della società e dalle norme del codice civile. Il credito del socio verso la società è meramente eventuale e potrà essere determinato solo alla chiusura dell'esercizio sociale, se ed in quanto la società abbia prodotto utili. Ne deriva che è corretto qualificare la partecipazione ad una società di persone come una posizione contrattuale ove il contratto di società integra un contratto a prestazioni corrispettive nel quale ciascuna delle parti è titolare di diritti ed obblighi reciproci (Trib. Monza 25 agosto 2014). |
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Nella fattispecie in esame, a seguito dell'istruttoria di causa, era emerso la dichiarazione rilasciata da Tizio all'atto di cessione delle sue quote. In particolare, nel documento era previsto che «il cedente rilascia pertanto al cessionario ampia e finale quietanza, dichiarando di nulla avere più a pretendere, né dalla società né dai singoli soci, in conseguenza del cessato rapporto sociale». |
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Società Agricola M. citava in giudizio B.G. al fine di sentire dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo n. 739/2021 con il quale si ingiungeva all’opponente di corrispondere la somma di € 22.392,70=, oltre interessi e spese, in forza delle fatture emesse nn. 27 e 28 del 27.11.2020, relative ai lavori eseguiti nell’interesse della Società opponente, di cui era socio, di installazione di un impianto fotovoltaico nell’anno 2012 e lavori di manutenzione nell’anno 2014, asserendo che nulla era dovuto, avendo il convenuto all’atto della cessione della sua quota societaria rilasciato una dichiarazione liberatoria ed in mancanza di prova circa l’attività svolta e/o una pattuizione sul prezzo preteso.
Si costituiva in giudizio B.G., titolare della omonima ditta individuale, il quale chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, asserendo che il decreto ingiuntivo opposto era stato ottenuto dalla omonima ditta individuale e non dalla persona fisica, quale ex socio di M..
Valutato il complesso della documentazione prodotta, ritiene il decidente che la opposizione a decreto ingiuntivo sia fondata e meriti accoglimento.
Anzitutto in diritto giova sottolineare il principio in base al quale “in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio, il quale ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito” (Cass. Civ. n. 12765/2007).
Orbene, nel caso de quo dirimente la controversia è la dichiarazione rilasciata dal B. all’atto di cessione delle sue quote (doc. n. 4 atto di citazione) in cui testualmente viene riportato: “il cedente rilascia pertanto al cessionario ampia e finale quietanza, dichiarando di nulla avere più a pretendere, né dalla società né dai singoli soci, in conseguenza del cessato rapporto sociale”.
Sul punto irrilevante è la circostanza che il decreto ingiuntivo sia stato richiesto dalla ditta individuale e non dalla persona fisica, posto che nella impresa individuale non può essere riconosciuta alcuna soggettività diversa dall’imprenditore, in quanto essa si identifica con il suo titolare tanto sotto l’aspetto sostanziale che processuale.
Peraltro, il B. non contesta affatto quanto dedotto da parte opponente circa l’impegno dei soci a contribuire al funzionamento della società mettendo a disposizione le rispettive competenze professionali, tanto che lo stesso nella sua comparsa di costituzione e risposta specifica di avere sempre svolto la manutenzione ordinaria dei pannelli, tramite quindi la propria ditta individuale che li ha installati, circostanza questa pacifica e non contestata nello specifico dall’opponente, “senza mai pretendere alcunchè”.
La predetta quietanza riportata nell’atto di cessione di quote costituisce, quindi, elemento estintivo della pretesa del B., che comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2785/2021 R.G.:
- accoglie la opposizione al decreto ingiuntivo n. 739/2021, che viene revocato;
- condanna B.G. alla rifusione in favore di Società Agricola M. delle spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di € 2.540,00=, oltre accessori.