
Svolgimento del processo
Il giudizio trae origine dall’opposizione proposta da C.E.C. avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura di Pesaro e per violazione dell’art. 1 della legge 386/1990, per aver emesso, in qualità di legale rappresentante della società (OMISSIS) S.r.l., otto assegni bancari non pagati per difetto di autorizzazione delle banche trattarie.
Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione.
Il Tribunale di Pesaro, con sentenza resa pubblica il 15.5.2018, accoglieva l’appello di C.E.C., la quale aveva dedotto che al momento di emissione degli assegni, recanti data successiva, l’autorizzazione non era stata revocata; in ogni caso, non le era stata comunicata la revoca ex art. 9 della L. n.386 del 1990 e che tra la data di effettiva emissione e quella indicata sui titoli era intervenuto il fallimento della società (OMISSIS) S.r.l., in nome della quale erano stati emessi gli assegni oggetto di causa.
Il Tribunale di Pesaro riteneva che la consumazione dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 1 della legge 386/1990 si realizza nel momento della consegna del titolo al prenditore, debitamente sottoscritto dal traente. Nel caso di specie, dall’escussione testi risultava che alla data di emissione degli assegni postdatati l’autorizzazione delle banche trattarie era ancora esistente.
Avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Pesaro e Urbino ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
C.E.C. ha resistito con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria, la Sesta Sezione Civile ha rimesso la causa alla pubblica udienza in relazione all’individuazione del momento della consumazione dell’illecito amministrativo con riferimento all’emissione di assegni privi di autorizzazione della banca trattaria nell’ipotesi in cui il titolo sia incompleto e l’autorizzazione sia stata revocata.
C.E.C. ha depositato memoria illustrativa in prossimità dell’udienza.
Il Sostituto Procuratore Generale in persona del dott. F.T. ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 della L. 386/1990 e dell’art. 1176 c.c., in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c., oltre alla manifesta contraddittorietà della motivazione per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che l’illecito di emissione degli assegni senza autorizzazione della banca trattaria si consumi al momento della consegna degli assegni mentre la consumazione dell’illecito coinciderebbe con il momento in cui i titoli sono presentati per la riscossione. Secondo il Ministero ricorrente, non avrebbe alcuna rilevanza, ai fini della sussistenza dell’illecito, che si trattasse di assegni post datati in quanto, in ogni caso, l’apposizione di una data successiva a quella reale comporterebbe per l’emittente l’assunzione del rischio della sopravvenuta assenza dell’autorizzazione o della provvista al momento in cui il titolo viene presentato per la riscossione.
Il motivo è fondato.
L’art.1 della L. 386 del 1990, come sostituto dall’art.28 del D. Lgs n.507 del 30.12.1999 prevede che è punito con sanzione amministrativa chiunque emette un assegno bancario o postale senza l’autorizzazione del trattario.
Dalla lettura della norma emerge che l’illecito amministrativo si consuma nelle ipotesi in cui chiunque emetta un assegno, bancario e postale, non disponga dell’autorizzazione della banca quando viene portato all’incasso; tale presupposto si verifica anche nelle ipotesi in cui l’autorizzazione dapprima esistente sulla base di una convenzione stipulata tra il cliente ed il trattario venga revocata.
Come affermato da questa Corte, con orientamento al quale il collegio intende dare continuità, in materia di responsabilità amministrativa connessa all'emissione di assegni privi di provvista (quale fattispecie sanzionata in via amministrativa dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, a seguito di depenalizzazione recata dal d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507), sussiste l'elemento psicologico della colpa, con conseguente impossibilità di invocare l'errore scusabile, nella condotta del procuratore di una società di capitali che abbia emesso assegni in assenza della autorizzazione della banca trattaria, a nulla rilevando che in alcuni titoli manchi la data o la stessa sia postergata, giacché in tal caso il traente assume su di sé il rischio della revoca di detta autorizzazione, al momento in cui gli assegni vengono presentati per la riscossione (Sez. 2, Sentenza n. 9788 del 04/05/2011, Rv. 617898 - 01).
La circostanza che si tratti di assegni postdatati è irrilevante ai fini della consumazione dell’illecito in quanto chi emette un assegno bancario privo della data di emissione, e quindi valevole come da promessa di pagamento, si assume la responsabilità della eventuale attribuzione al medesimo documento delle caratteristiche dell'assegno bancario, e pertanto risponde dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 1 della legge n. 386 del 1990,come sostituito dall'art. 28 del d.lgs. n. 507 del 1999, se, al momento dell'utilizzazione del titolo, non vi sia l'autorizzazione ad emetterlo (Cass.Sez. 2, Sentenza n. 14322 del 20/06/2007, Rv. 597910 – 01; Cassazione penale n. 5333 del 1999, n. 7988).
Il dovere di diligenza media dell'emittente di un assegno si esplica nell’obbligo di conformare l'andamento del suo conto bancario al fine di assicurare che in ogni momento vi sia sicchè in caso di assegni postdatati assume consapevolmente il rischio della sopravvenienza di un difetto di provvista o di autorizzazione al momento della loro presentazione (Cass. civ.18345/2006; Cass. civ.24842/2005).
A tali prin(omissis)i non si è uniformata il Tribunale che, riguardo alla consumazione dell’illecito amministrativo di un assegno post datato, ha ritenuto che l’autorizzazione della banca trattaria debba sussistere al momento della consegna del titolo al prenditore mentre deve sussistere al momento in cui viene portato all’incasso. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio al Tribunale di Pesaro in persona di altro magistrato che applicherà il seguente prin(omissis)io di diritto:
“ colui che emette un assegno bancario privo della data di emissione e con data postergata, valevole come da promessa di pagamento, si assume la responsabilità della eventuale attribuzione al medesimo documento delle caratteristiche dell'assegno bancario e risponde dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 1 della legge n. 386 del 1990, come sostituito dall'art. 28 del d.lgs. n. 507 del 1999, se, al momento della presentazione del titolo all’incasso, non vi sia l'autorizzazione ad emetterlo”
Il giudice di rinvio regolerà le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, o al Tribunale di Pesaro in persona di altro magistrato.