Per quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto.
Modificando parzialmente le condizioni della separazione consensuale delle parti, la Corte d'Appello di Genova aumentava l'assegno a carico del padre per il mantenimento della figlia minore in considerazione della rilevante differenza reddituale tra le parti, dell'incremento del patrimonio immobiliare dell'uomo a seguito della...
Svolgimento del processo
La Corte d'appello di Genova con decreto n. cronol. n. 437/2021 ha modificato il decreto del Tribunale con il quale, in accoglimento parziale del ricorso ex art.710 c.p.c. di AB nei confronti di CV , a parziale modifica delle condizioni della separazione consensuale delle parti, omologata dal Tribunale con decreto del maggio 2015, dato atto che il figlio L , nato nel X ., si era trasferito a vivere con il padre, aveva disposto la collocazione prevalente del figlio L presso il padre e che quest'ultimo provvedesse al suo mantenimento ordinario ih via esclusiva e diretta, con spese straordinarie a carico del padre per 1'80% e della madre per il 20%, revocato il precedente contributo paterno da versare alla madre, di € 575,00 mensili, mentre era stata respinta la richiesta della resistente V di aumento del contributo paterno (fissato in sede di separazione in € 575,00 mensili) al mantenimento della figlia minore c , nata nel X presso di lei collocata.
In particolare, i giudici di appello·, per quanto in questa sede ancora interessa, hanno deciso di aumentare l'assegno, a carico del padre, per il mantenimento della figlia minore, da € 575,00 a € 800,00 mensili, oltre il 100% delle spese straordinarie, in considerazione della rilevante «differenza reddituale» tra le parti, del fatto che il patrimonio immobiliare del B, in ragione della successione materna s,i era incrementato notevolmente (figurando, nelle ultime dichiarazioni dei redditi del padre, «oltre 40 immobili»), nonché delle maggiori esigenze di vita della minore, ormai quattordicenne.
Avverso la suddetta pronuncia, AB propone ricorso per cassazione, notificato il 15/10/2021, affidato a un motivo, nei confronti di CV (che resiste con controricorso, notificato il 23/11/2021).
Il ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1.II ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.337 ter , comma quarto, n. 4, c.c., in punto di determinazione dell'assegno di mantenimento da porre a carico del padre per il mantenimento della figlia minore C , per avere la Corte d'appello aumentato l'importo dell'assegno di mantenimento della figlia minore e
ad € 800,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie, facendo esclusivo riferimento ai redditi del padre, per effetto di incremento del suo patrimonio immobiliare. La Corte territoriale avrebbe trascurato di considerare la situazione reddituale della V -1. che era migliorata rispetto all'epoca della separazione personale, considerato l'aumento del reddito da lavoro con contratto a tempo indeterminato e il canone cli locazione percepito per immobile di cui è usufruttuaria.
2. L'unica censura è inammissibile.
Questa Corte ha costantemente ribadito che, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio anche se maggiorenne e non autosufficiente), deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori oltre alla Considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass. 19299/2020; Cass. 4145/2023).
Nella specie, la Corte d'appello, nell'ambito della verifica della modifica delle condizioni di separazione personale, omologata nel 2015, ha effettuato sia la valutazione comparata dei redditi dei genitori, rilevando il notevole divario reddituale tra la situazione economica del padre (il cui patrimonio, anche immobiliare, si era incrementato in misura considerevole per effetto della successione materna, risultando egli proprietario di oltre 40 immobili) e della madre (che percepisce soltanto un reddito da indeterminato, in misura lieve incrementatosi nel corso degli ultimi anni, non risultando beneficiaria diretta del reddito da locazione, essendosi contestata la relativa circostanza allegata in giudizio dal ricorrente), sia le cresciute esigenze della figlia minore, attualmente sedicenne, collocata presso la madre.
3. Per tutto quanto sopra espostosi, va dichiarato inammissibile il ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Essendo il procedimento esente, non si applica l'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente, al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 4.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.