
Ai fini dell'accoglimento o del rigetto della relativa istanza, è sufficiente che dall'osservazione della personalità del condannato emerga che sia stata avviata una revisione critica del proprio passato.
Svolgimento del processo
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, presentata da GM ai sensi dell'art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), disponendo, invece, la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter ord. pen. Il richiedente è stato condannato per il tentato omicidio della moglie, avvenuto in data 22 ottobre 2019, e già sottoposto alla custodia cautelare in carcere da tale data al 7 gennaio 2020 quando è stato ,ammesso agli arresti domiciliari divenuti poi "esecutivi". li Tribunale di sorveglianza nel rigettare l'istanza di affidamento in prova, applicando la detenzione domiciliare ha dato atto dei progressi del condannato, partendo dalla considerazione che il grave atto di violenza intra-familiare è derivato, come risultante dalla lettura della sentenza di condanna (unica non avendo avuto altre condanne né carichi pendenti), dalle gravi problematiche di depressione di cui era affetto e ch'e! tale patologia è stata oggetto di cura con un medico specialistlco e proseguendo nel dare atto dell'avvenuto adempimento delle obbligazioni risarcitorie nel confronti della moglie e di mantenimento del figlio con i quali ha progressivamente ristabilito rapporti affettuosi con i figli e civili con la ex moglie, on la quale ha divorziato consensualmente. SI aggiunge che risulta il rispetto delle prescrizioni durante la misura cautelare domiciliare (salvo un unico lieve ritardo di 18 minuti rispetto all'orario stabilito per Il rientro), l'asserita necessità di maggiori spazi di libertà quale invalido civile affetto da patologia respiratòrla che necessita lo svolgimento di attività all'aria aperta e lo svolgimento di attività lavorativa presso la cooperativa sociale ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì. Nonostante tali riconosciuti progressi il Tribunale ha negato la misura dell'affidamento in prova "non ritenendola sufficientemente contenitiva in considerazione della natura ed estrema gravità del reato commesso, perpetrato co modalità atroci e risalente ad un'epoca non troppo remota, e alla necessità, in un'ottica precauzionale e di adeguata tutela anche della persona offesa del reato, di monitorare attentamente la tenuta comportamentale del soggetto tramite la previsione di stringenti prescrizioni che possano comunque consentirgli di portare a termine quel percorso di graduale risocializzazione già intrapreso nel corso dell'attuale misura".
Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 27 Cost. e 47 ©rd. pen. con relativo difetto di motivazione, evidenziando che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il beneficio dell'affidamento in prova non può essere determinato dalla natura e gravità dell'illecito per cui vi è stata la condanna, bensì sarebbe necessario valutare in via prognostica più indici tra i quali il principale è rappresentato dalla condotta del reo successiva ai fatti di reato.
Il Procuratore generale ha depositato una requisitoria scritta in cui ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato, quindi, meritevole di accoglimento.
2. Come correttamente evidenziato in rìcorso, nel provvedimento impugnato si è dato atto che il soggetto richiedente non ha altre condanne o procedimenti pendenti, ha risarcito la p.o. (moglie da cui si è divorziato consensualmente) con cui ha riallacciato i rapporti insieme ai figli di cui provvede al mantenimento (dimostrato documentalmente con attestazione scritta dalla p.o.), ha prodotto una certificazione positiva dello psichiatra e svolge attività lavorativa. La decisione di rigetto è stata cosi assunta in violazione dello spirito dell'istituto dell'affidamento in prova al servizio
sociale con motivazione non immune dai vizi logici rappresentati. La misura,. alternativa alla detenzione richiesta è stata negata in relazione a un generico f
presupposto pericolo di reiterazione del reato fondato esclusivamente sulla grav tà del reato e non su fatti concreti riferibili alla condotta del condannato, anche successiva alla sua scarcerazione. Il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che i rapporti familiari sono descritti come normali e il M è stato autorizzato da tempo a uscire dalla propria abitazione, ove era in regime di arresti domicilìari, già dal 7 gennaio 2020. La decisione di far proseguire l'espiazione defla pena nelle forme della detenzione domiciliare, sia pure con le prescrizioni lvi Indicate, non appare coerente con la constatazione dei risultati già raggiunti nel processo di risocializzazione del condannato, in assenza di Indici contrari rivelatori del paventato pericolo di reiterazione del reato.
3. Va, così, ribadito il consolidato orientamento di questa Corte in materia rappresentato, tra le altre, da Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, Rv. 277924 - 01, così rpassi ata: "iri_ tema di affidamento in prova al servizio sociale, al fini del giudizio prognostico In ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalìzzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, In senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente" 'che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (In motivazione, la Corte ha specificato che le fonti di conoscenza che il tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penalì, le pendenze processuali e le informazioni di polizia sia anche la condotta carceraria ed i risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affidamento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante)".
4. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza, ferme restando le sue valutazioni di merito, per rivalutare l'istanza relativa alla misura alternativa già negata.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sorveglianza di Mìlano.