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6 novembre 2023
Come va determinato il contributo unificato per i giudizi di opposizione allo stato passivo?
Il Ministero della Giustizia precisa che deve essere determinato in base al criterio del valore della domanda proposta, secondo gli scaglioni previsti dall'art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002, con l'applicazione della maggiorazione prevista per le impugnazioni.
di La Redazione
Tramite il canale Filo Diretto, sono pervenuti diversi questi al Ministero della Giustizia in merito alla determinazione del contributo unifico per i giudizi di opposizione allo stato passivo, e più in generale per le impugnative del decreto di esecutività dello stato passivo.
Con provvedimento del 24 ottobre 2023, il Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni precisa innanzitutto che il Codice della Crisi prevede un solo ed unico modulo processuale per tutti i rimedi impugnatori ammessi contro lo stato passivo reso esecutivo dal giudice delegato, salvaguardando le esigenze di semplificazione e accelerazione della fase di accertamento del passivo, in sostanziale continuità con la normativa previgente.
Quanto al profilo procedimentale, le impugnative avverso il decreto di esecutività dello stato passivo configurano altrettanti giudizi a cognizione piena retti da regole autosufficienti e proprie, esclusi dall'ambito applicativo delle regole generali di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c. , così da non potersi ricondurre ai procedimenti di cui al Capo VI, Libro IV, Titolo II del codice di rito.
Il procedimento in questione, dunque, costituisce un unicum, di fatto distinto dagli altri procedimenti in camera di consiglio. Il legislatore del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza ha dettato, infatti, una disciplina autosufficiente, tale per cui il procedimento è integralmente governato dagli artt. 206 e 207 CCII.
Sulla base di ciò, può concludersi che. nei giudizi impugnatori introdotti ai sensi agli artt. 206, 207 CCII, il contributo unificato non può essere determinato avuto riguardo quello determinato, in misura fissa, per i procedimenti camerali di cui agli art. 737 e ss. c.p.c. , bensì deve essere determinato in base al criterio del valore della domanda proposta, secondo gli scaglioni previsti dall'articolo 13, comma 1, D.P.R. n. 115/2002 , con l'applicazione della maggiorazione prevista, per le impugnazioni, dal medesimo art. 13, comma 1-bis; il tutto, fatte ovviamente salve le norme speciali di esenzione veicolate dallo stesso D.P.R. n. 115/2002 per particolari materie e procedimenti.