Svolgimento del processo
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, di cui all’epigrafe, che ha accolto l’appello di L.M. contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva rigettato il ricorso dello stesso contribuente avverso la cartella di pagamento ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 che, all’esito del controllo della dichiarazione dei redditi relativi all’anno d’imposta 2008, aveva rilevato il mancato pagamento delle rate, ulteriori alla prima, dovute per l’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale dei terreni di proprietà del contribuente, il quale si era avvalso del regime opzionale di cui all’art. 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Il contribuente - che nei giudizi di merito aveva sostenuto di aver beneficiato della riapertura dei termini per la rideterminazione del costo dei terreni oggetto di rivalutazione alla data del 1° gennaio 2013, consentita dall’art. 1, comma 473, della legge 24 dicembre 2012, nonché della possibilità, prevista dall’art. 7, comma 2, lett. ee) del d.l. n. 70 del 2011, convertito nella legge n. 106 del 2011, di sottrare l’imposta sostitutiva, già versata per la precedente rivalutazione, da quella dovuta per la nuova rivalutazione- si difende con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente, va dato atto che il contribuente, a seguito della precedente istanza di sospensione del giudizio del 13 febbraio 2022, presentata in vista della adunanza del 15 marzo 2023, non risulta aver depositato presso questa Corte copia dell’eventuale domanda di definizione agevolata di cui all’ art. 1, commi 186 ss., della legge n. 197 del 2022 e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
Il ricorso va quindi trattato nel merito.
2. Con il primo motivo si denunzia «Violazione e falsa applicazione dell'art. 57 del d.lgs. 564/92 e dell’art. 111 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.», premettendo do l’Ufficio che la CTR ha affermato che la prima rata dell’imposta sostitutiva versata dal contribuente per l’originaria rivalutazione sarebbe stata superiore alla complessiva imposta sostitutiva dovuta per effetto della nuova rivalutazione. Tuttavia, tale dato sarebbe frutto dell’errata identificazione, come importo complessivamente dovuto all’esito della seconda rivalutazione, della somma che invece costituiva soltanto la differenza, ammessa dallo stesso contribuente, tra l’importo complessivo dell’imposta sostitutiva derivante dalla seconda rivalutazione e quanto invece già versato a titolo di prima rata dell’imposta sostitutiva per la prima rivalutazione.
Nella sostanza, rileva la ricorrente Agenzia, la CTR ha ritenuto che l’importo complessivo dovuto per la seconda rivalutazione fosse di euro 17.220,00, quando tale somma costituiva soltanto la differenza che il contribuente riteneva dovuta per la seconda rivalutazione, una volta sottratto dal maggiore importo quanto egli aveva già pagato a titolo di prima rata per la prima rivalutazione.
Così operando, denunzia l’Amministrazione, il giudice d’appello ha pronunciato ultra petita, in quanto ha ridotto il debito complessivo per l’imposta di cui alla seconda rivalutazione rispetto a quello presupposto ed allegato nel merito dallo stesso contribuente a sostegno della propria contestazione della pretesa erariale qui sub iudice, e su tale presupposto ha fondato la ratio decidendi per effetto della quale ha ritenuto infondata la cartella relativa alle ulteriori rate derivanti dalla prima rivalutazione.
Il motivo è ammissibile e fondato.
Occorre muovere dalla premessa che, come riconosce lo stesso controricorrente (pag. 17 del controricorso) la CTR, nel passaggio della motivazione che qui rileva, « [ha]abbia effettivamente confuso l’importo della differenza da versare da parte del contribuente a seguito della seconda rideterminazione come importo globale dell’imposta da versare», così dando luogo ad un’erronea interpretazione ampliativa, quindi ultra petita, delle difese del medesimo contribuente, che individuava l’importo complessivamente dovuto per la seconda rivalutazione in misura superiore ad euro 17.220,00, visto che tale somma era quella che egli assumeva risultante dalla (controversa) sottrazione, dal quantum totale di cui alla seconda rivalutazione, della prima rata della precedente rivalutazione, già versata.
Non può peraltro condividersi l’affermazione del controricorrente secondo cui, tale “confusione” di importi costituirebbe, all’interno della complessiva motivazione della sentenza impugnata, un mero errore materiale irrilevante. Infatti, la lettura della parte propriamente motiva della sentenza impugnata evidenzia come l’accoglimento dell’appello del contribuente sia inequivocabilmente fondato unicamente sulla constatazione che «l’imposta dovuta a seguito della seconda rideterminazione» era inferiore alla rata già versata» per la prima rivalutazione. Questa, non altra, è la ratio decidendi che può enuclearsi dalla decisione censurata.
Va allora ricordato che se è vero che la rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito, è altrettanto vero che essa è comunque sindacabile (tra l’altro) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; nonché qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del petitum, potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. 10/06/2020, n. 11103). Eventualità che si sono verificate nel caso di specie, nel quale l’erronea attribuzione, alle difese del contribuente, di una portata maggiore del dedotto, nei termini già indicati, ha inquinato direttamente l’unica ratio decidendi espressa dal giudice a quo.
Può quindi enuclearsi il seguente principio di diritto: «In materia di ricorso per cassazione, l’individuazione e l’interpretazione del contenuto della domanda, attività riservate al giudice di merito, sono comunque sindacabili, come vizio di nullità processuale ex art. 360, co.1, c.p.c., ove l’inesatta rilevazione del contenuto della domanda determini un vizio attinente alla individuazione del petitum, sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato».
All’accoglimento del primo motivo del ricorso principale consegue pertanto la cassazione della sentenza impugnata, con conseguente rinvio al giudice a quo, cui è rimessa la decisione nel merito, al netto dell’errore illustrato, che ha determinato il vizio processuale rilevato, fatto salvo quanto infra si dirà, a proposito del primo motivo di ricorso incidentale.
2. Per effetto dell’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, è opportuno trattare anticipatamente del primo motivo dell’impugnazione incidentale, con il quale il contribuente lamenta che la CTR abbia omesso di pronunciarsi sul terzo motivo del suo appello, con il quale aveva censurato la sentenza della CTP per non essersi pronunziata sulla nullità della cartella per violazione del contraddittorio endoprocedimentale.
Il motivo è fondato.
Invero il ricorrente incidentale, in apertura del controricorso, ha riprodotto in nota sia il ricorso di primo grado che l’appello, ed in particolare il terzo motivo, che qui interessa, per documentare che la relativa questione era stata proposta e riproposta in entrambi i gradi di merito, ma su di essa la sentenza della CTR ha taciuto.
Non è configurabile, nel caso specifico, un implicito rigetto, atteso che la CTR ha espressamente, anche se sinteticamente, elencato i motivi dell’appello, senza far menzione di quello qui in esame, evidenziando pertanto di non averlo considerato a monte tra quelli da decidere e comunque decisi. Invero, nella fattispecie concreta, la lettura della motivazione resa dalla CTR evidenzia come l’unica ratio decidendi, individuata sostanzialmente come ragione più liquida a favore del contribuente, sia ravvisabile nella (erronea, per come già rilevato) inferiore misura del complessivo importo dell’imposta sostitutiva dovuta per la seconda rivalutazione rispetto alla somma già pagata per la prima rata della precedente rivalutazione, con conseguente pretermissione della decisione sull’eccezione pregiudiziale di cui al terzo motivo d’appello.
3. All’accoglimento del primo motivo del ricorso principale e del primo motivo di quello incidentale consegue l’assorbimento del secondo motivo del ricorso principale, il quale censura la violazione e la falsa applicazione degli artt. 7 della legge n. 448 del 2001 e 7, comma 2, lett. ee) e lett. ff), del d.l. n. 70 del 2011, convertito nella legge n. 106 del 2011, in combinato disposto con l’art. 12 delle preleggi, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Infatti, la relativa questione presuppone, oltre che la decisione sulla questione potenzialmente pregiudiziale oggetto dell’omessa pronuncia di cui al primo motivo di ricorso incidentale, (anche) la previa corretta ricostruzione in fatto della relazione tra le due rivalutazioni, alla stregua della corretta interpretazione delle difese delle parti, essendo quella operata dalla sentenza impugnata viziata per le ragioni che hanno condotto all’accoglimento del primo motivo di ricorso principale.
4. Egualmente assorbito rimane il secondo motivo del ricorso incidentale che, a prescindere dalla rubricazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nel corpo del mezzo si sostanzia nella riproposizione delle ragioni per effetto delle quali, in diritto, la prima rata dell’imposta sostituiva di cui alla prima rivalutazione dovrebbe essere detratta dall’imposta sostitutiva complessiva scaturita dalla seconda rivalutazione. Si tratta quindi questioni che potranno essere riproposte e valutate nel merito del giudizio di rinvio conseguente ai motivi accolti.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale e, dichiarati assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.