Svolgimento del processo / Motivi della decisione
1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 4/03/2019, all'esito di rito abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino nei confronti di T.N., imputato del reato di cui all'art.95 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 per aver presentato il 22/04/2016 domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presso il Tribunale di Torino attestando falsamente di trovarsi nelle condizioni reddituali utili al conseguimento del beneficio, mentre gli accertamenti fiscali effettuati dalla Agenzia delle Entrate avevano fatto emergere un reddito familiare complessivo di euro 20.294,00 per l'anno 2014 e di euro 16.672,00 per l'anno 2015. Con l'aggravante cli aver conseguito l'ammissione al beneficio.
2. T.N. propone ricorso per cassazione censurando la sentenza con l’unico motivo per violazione di legge in relazione agli artt.47 cod. pen., 192 e 546 cod. proc. pen. nonché per motivazione apparente rispetto alla prova assunta in atti della dichiarazione della madre dell'imputato.
Secondo la difesa, la sentenza andrebbe annullata in quanto il giudice ha ignorato la prova, in atti, dalla quale era possibile evincere che la dichiarazione resa dall'imputato si era fondata sulla dichiarazione reddituale a firma della madre D.J., pacificamente errata negli importi, la cui conformità al vero il T.N., in quanto detenuto, non avrebbe potuto verificare.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. Il ricorso è fondato in quanto l'argomento principale sul quale la Corte territoriale ha fondato la pronuncia di conferma del giudizio di primo grado in merito alla prova della condotta tipica del reato contestato sottolinea che il ricorrente avrebbe dovuto verificare la corrispondenza al vero del reddito dichiaratogli dalla congiunta rispetto a quello risultante dalla dichiarazione ufficiale dei redditi materni. Con tale espressione i giudici di merito hanno descritto un atteggiamento antidoveroso che non è configurabile in termini di dolo.
4.1. La giurisprudenza formatasi in relazione alla norma violata, segnatamente a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite Infanti (Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008 dep. 2009, Infanti, Rv. 242152 - 01), ha posto l'accento sul fine antielusivo della norma incriminatrice per affermare che integrano il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio.
4.2. Le norme costituzionali di riferimento sono l'art.3 e l'art.24 Cost. e la ratio della disposizione, atteso il destinatario della dichiarazione, che è l'autorità giudiziaria, è di sanzionare condotte omissive o mendaci. L'art.95 punisce, infatti, espressamente «la falsità o le omissioni» e l'elemento soggettivo del dolo generico sussiste indipendentemente dall'idoneità della falsità o dell'omissione a determinare l'ammissione al beneficio, tanto che quest'ultima costituisce circostanza aggravante del reato e che il giudice deve procedere a una rigorosa verifica dell'elemento soggettivo del dolo generico solo al fine di escludere l'eventuale inutilità del falso (Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017 Bonofiglio Rv. 271051 - 01).
4.3. La condotta dolosa, anche nella forma del dolo eventuale, impone che vengano enunciati gli elementi dai quali il giudice di merito ha enucleato l'atteggiamento antidoveroso quanto meno in termini di accettazione del rischio, risolvendosi altrimenti la motivazione in una formula priva di addentellato con la realtà fattuale esaminata. Nell'affermare la sussistenza dell'atteggiamento antidoveroso di colui che non verifichi attentamente la corrispondenza al vero del reddito dichiarato il giudice di merito non ha, dunque, fatto buon governo delle regole di accertamento dell'elemento soggettivo del reato.
5. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.