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8 novembre 2023
L’Amministrazione deve provvedere sulla domanda di accesso alle misure di accoglienza entro 30 giorni
Le misure di accoglienza devono essere applicate fin dalla data di presentazione dell'istanza di protezione internazionale. Lo ha stabilito il TAR Lombardia con la sentenza n. 2224 del 6 ottobre 2023.
di La Redazione
Il TAR Lombardia, con sentenza n. 2224 del 6 ottobre 2023, ha accertato l'illegittimità del silenzio serbato, della Prefettura Meneghina, sulla richiesta d'accesso alle misure di accoglienza per i richiedenti asilo e ha disposto l'immediato accesso dell'istante a tali misure.
In particolare, il ricorrente cittadino pakistano, nel 2017 entrava in Italia dopo essere fuggito dal suo paesed'origine dove si trovava in pericolo di vita. 
Il ricorrente aveva presentato domanda di protezione internazionale, ma a causa del silenzio dall'Amministrazione si trova costretto a vivere in condizioni degradanti presso una stazione ferroviaria di Milano. 

Il ricorrente, per tramite del suo legale chiedeva sia l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Milano, sulla domanda di inserimento del ricorrente nel sistema di accoglienza, sia che venga ordinato all'Amministrazione di provvedere all'istanza e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, considerato anche le condizioni precarie del ricorrente. 
 
Il Collegio precisa che il termine di 30 giorni previsto dall'art. 2, c. 2 della L. 241/90 si deve applicare al silenzio-inadempimento sulle domande di accesso alle misure di accoglienza, in mancanza di un diverso termine previsto dalla legge o dall'Amministrazione ai sensi dello stesso art. 2, c. 3. 
Il Collegio inoltre, ritiene che per procedimenti che riguardano l'immigrazione devono intendersi quelli finalizzati al rilascio o al rinnovo di un titolo di soggiorno, e per tali procedimenti si prevede un termine di 180 giorni vista la particolare e intrinseca complessità e per l'alto numero dei procedimenti amministrativi attivati con le istanze degli interessati.
Lo stesso però non si può dire per i procedimenti che riguardano l'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale.
«Questi ultimi trovano, infatti, la propria disciplina nella direttiva 2013/33/UE e nel d.lgs. n. 142/2015 e sono finalizzati ad assicurare la tempestiva erogazione di misure di accoglienza per tutto il periodo in cui si svolge il procedimento di esame della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale competente, fino al momento della decisione definitiva: un termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento priverebbe di significato misure che sono necessariamente correlate alla procedura di concessione della protezione internazionale, tant'è che, in forza di quanto previsto all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 142/2015, “si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale”».
 
Per questo motivo l'Amministrazione deve provvedere sulla domanda di accesso alle misure di accoglienza presentata dal ricorrente, definendo con un provvedimento espresso il relativo procedimento, entro trenta giorni.