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8 novembre 2023
Il caso processuale: la prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è ammessa la modifica della domanda da parte del creditore opposto?
La Redazione
L’oggetto del processo: opposizione a decreto ingiuntivo

ilcaso

Tizia aveva concesso, a titolo di prestito, a Caio la somma da restituirsi in ratei mensili. La prova del prestito era rappresentata dalla dichiarazione contenente il riconoscimento del debito. Il debitore aveva corrisposto solo un rateo e restava pertanto debitore della somma oltre interessi legali. Chiedeva pertanto l'emissione del decreto ingiuntivo in relazione a detto importo. Notificato il decreto ingiuntivo, Caio proponeva opposizione, contestando la fondatezza dell'avversa pretesa creditoria, deducendo che la scrittura privata prodotta dalla ricorrente faceva riferimento al prestito mai effettivamente ricevuto; che, infatti, la controparte non aveva in alcun modo documentato il trasferimento del denaro in suo favore (mediante assegno o bonifico bancario).

La normativa risolutiva

legislazione

Il Legislatore con l'art. 1813 c.c. ha previsto che il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Il contratto soddisfa l'interesse del mutuatario a fruire di un bene fungibile o del denaro e quello del mutuante di ricevere una somma quale corrispettivo del prestito, trattandosi di contratto, di regola, oneroso. La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta.

La procedura

esempio

Il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto; ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la "res" oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione, non valendo ad invertire tale onere della prova la deduzione, ad opera del convenuto, di un diverso titolo implicante l'obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa quale eccezione in senso sostanziale (Cass. civ., sez. II, 22 novembre 2021, n. 35959). Dunque, l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Cass. civ., sez. II, 16 ottobre 2017, n. 24328).

La soluzione del giudice

ildiritto

Nel caso di specie, a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, Tizia aveva presentato una scrittura privata recante la sottoscrizione di entrambe le parti in causa. Sulla base del contenuto della scrittura privata sottoscritta da ambo le parti, queste avevano con tale atto voluto sottoscrivere un contratto di mutuo. La riferibilità ad ambo le parti della scrittura privata in questione escludeva la configurabilità di una ricognizione di debito che presuppone, invece, una dichiarazione unilaterale recettizia proveniente da una sola delle parti del rapporto obbligatorio. Ciò posto, Tizia, agendo per la restituzione del prestito concesso al genero e comprovato dalla scrittura privata, avrebbe in primo luogo dovuto dare prova della corresponsione della somma oggetto del mutuo. Tuttavia, nel giudizio, nessuna prova era stata fornita nel corso del giudizio al fine di dimostrare che, contestualmente alla sottoscrizione della scrittura privata, l'opposta avesse erogato a Caio la somma. Dopo, Tizia, nell'àmbito della comparsa di costituzione, aveva tuttavia fornito una ricostruzione dei fatti diversa rispetto a quella riferita nel ricorso e risultante dalla scrittura privata prodotta nella fase monitoria. Ed infatti aveva sostenuto che il prestito era stato concesso non contestualmente alla sottoscrizione del contratto, bensì l'anno precedente. Secondo il Giudicante, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è sempre ammessa la modifica della domanda da parte del creditore opposto, sia con riguardo al petitum che alla causa petendi, purché la domanda modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non si determini né una violazione dei diritti di difesa della controparte né l'allungamento dei tempi del processo. Dunque, era ben possibile che nel giudizio di opposizione il creditore fondasse la propria pretesa su una causa petendi diversa rispetto a quella allegata nel ricorso. Nel caso in esame, quindi, Tizia se nella fase monitoria aveva radicato il proprio diritto di pagamento sul presupposto di un prestito erogato contestualmente alla stipula del contratto di mutuo, nel giudizio di opposizione aveva invece fornito una difforme ricostruzione della vicenda, sostenendo di aver erogato all'opponente il capitale prestato un anno prima rispetto all'epoca della sottoscrizione della scrittura privata. Tale diversa versione dei fatti presentava numerosi elementi di criticità che ne minavano fortemente la verosimiglianza.

In conclusione, il Giudice ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo.