Nel caso in esame, la Cassazione richiama le norme transitorie dettate dalla riforma Cartabia e, in particolare, l’art. 87-bis.
Il Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Livorno dichiarava inammissibile il ricorso per cassazione depositato telematicamente in quanto trasmesso ad un indirizzo PEC non ricompreso nell'allegato al provvedimento del DGSIA del 9 novembre 2020.
Contro tale provvedimento, il difensore propone opposizione ai sensi dell'
Svolgimento del processo
1. Con l'ordinanza del 7 marzo 2023 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Livorno ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione depositato telematicamente dal difensore di I. M. il 23 febbraio 2023 avverso l'ordinanza del 14 febbraio 2023 con cui il Giudice per le indagini preliminari, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato, per quanto qui interessa, l'istanza di riduzione e restituzione di beni sottoposti a confisca nei confronti di I. M., condannato con sentenza irrevocabile per reati tributari.
Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Livorno ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 87-bis, commi 7, lett. c), e 8, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. L'atto di impugnazione era stato depositato telematicamente ex art. 111-bis cod. proc. pen. e trasmesso a mezzo PEC all'indirizzo gipgup.tribunale.livorno@giustiziacert.it, non ricompreso nell'allegato al provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi automatizzati (DGSIA) del Ministero della Giustizia del 9 novembre 2020.
2. Avverso tale ultima ordinanza il difensore di I. M. ha proposto opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., depositata il 23 marzo 2023.
2.1. In via preliminare si è asserito, in punto di procedibilità, che il rimedio avverso «... il provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia provveduto irritualmente nella forma camerale», sia unicamente l'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., in quanto la proposizione di un ricorso per cassazione priverebbe la difesa di un grado di giudizio.
2.2. Con l'unico motivo di impugnazione, poi, il ricorrente sostiene che sia ammissibile l'originario ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza del 7 febbraio 2023 in forza del principio ex art. 568 cod. proc. pen. di conservazione delle impugnazioni.
Il ricorso spedito a mezzo PEC, con firma certa, al giudice a quo, assicurerebbe in ogni caso la conformità al principio di idoneità del mezzo processuale, la certezza del compimento dell'atto e la sua provenienza: ne conseguirebbe l'esistenza e validità del ricorso per cassazione proposto.
L'art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022 dovrebbe essere interpretato in maniera costituzionalmente orientata: l'impugnazione dovrebbe conservare la sua efficacia ove giunga, in ogni modo, alla cognizione del giudice che ha emesso l'atto impugnato, come nel caso in esame in cui il ricorso è stato inviato ad un indirizzo PEC del Tribunale di Livorno.
Il giudice dell'esecuzione avrebbe aderito ad un orientamento minoritario della giurisprudenza, la quale, invece, propenderebbe in via maggioritaria per l'applicazione dei principi di conservazione dell'impugnazione e raggiungimento dello scopo, privilegiando un approccio sostanzialistico, sulla scia di quanto affermato da Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167-01, sul luogo del deposito del ricorso ex art. 311 cod. proc. pen..
In base a tale sentenza, solo l'inosservanza del termine di presentazione dell'impugnazione ne determinerebbe l'inammissibilità, non anche il diverso luogo di presentazione, ove comunque l'atto pervenga tempestivamente nella cancelleria del giudice individuato ex lege, in tal modo raggiungendo il proprio scopo.
Tale interpretazione sarebbe conforme anche alla più recente giurisprudenza della Corte EDU, di cui alla sentenza Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, e sarebbe stata accolta dalla Corte di cassazione con la sentenza di Sez. 5, n. 26465 del 26 aprile 2022, Astra S.r.l., non massimata.
3. Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Livorno, avanti al quale l'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. è stata depositata - ritenendo applicabile al caso in esame l'art. 591, comma 3, cod. proc. pen. - in data 23 marzo 2023, ne ha disposto la trasmissione alla Corte di cassazione.
4. Con la requisitoria scritta depositata il 24 luglio 2023 il Procuratore Generale ha richiesto che sia dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione, stante la pacifica trasmissione del primo ricorso per cassazione ad un indirizzo PEC errato.
5. Il difensore del ricorrente ha depositato una memoria con cui ha dedotto l'«Intervenuto pagamento integrale delle somme disposte a titolo di pena, intervenuta decadenza e/o assenza dei requisiti per il mantenimento della confisca sui beni del ricorrente».
Motivi della decisione
1. Va preliminarmente rilevato che il Giudice dell'esecuzione ha correttamente qualificato quale ricorso per cassazione l'opposizione depositata il 23 marzo 2023 ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; non è invece corretta la qualificazione dell'originaria impugnazione, proposta con ricorso per cassazione, che invece deve essere ritenuta essere un'opposizione all'esecuzione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione, così qualificata l'opposizione depositata il 23 marzo 2023, però, è infondato.
1.1. Con il provvedimento impugnato, l'ordinanza del 7 marzo 2023, il Giudice dell'esecuzione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione depositato telematicamente dal difensore di I. M. il 23 febbraio 2023 avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca o riduzione della confisca.
1.2. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, nei casi previsti dall'art. 676 cod. proc. pen., anche se il giudice dell'esecuzione proceda con la camera di consiglio, il rimedio avverso il provvedimento emesso è l'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858).
Pertanto, avverso l'ordinanza del 14 febbraio 2023, emessa ex art. 676 cod. proc. pen., l'interessato avrebbe dovuto proporre l'opposizione e non il ricorso per cassazione.
1.3. Di conseguenza, il ricorso per cassazione, depositato telematicamente dal difensore di I. M. il 23 febbraio 2023, avverso l'ordinanza del 14 febbraio 2023 deve essere qualificato quale opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
La diversa qualificazione dell'atto, però, non incide in alcun modo poteri del giudice del provvedimento impugnato di verificare l'ammissibilità del ricorso per cassazione, da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione, depositato secondo le modalità telematiche.
1.4. Ed invero, tra le disposizioni transitorie dettate in attesa dell'integrale entrata in vigore della c.d. «riforma Cartabia» (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), con l'art. 5-quinquies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, inserito in sede di conversione con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, è stato introdotto l'art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022.
Tale disposizione, al comma 1, stabilisce che, sino all'entrata a regime del processo penale telematico, è consentito il deposito con valore legale, effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, «indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia».
1.4.1. Ai commi 3, 4 e 6, si prevede che l'atto di impugnazione - che non sia una richiesta di riesame o l'appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali o reali - debba essere trasmesso secondo le modalità indicate dal citato provvedimento del DGSIA di cui comma 1, all'indirizzo PEC dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, del pari «individuato ai sensi del comma l».
Così i commi 3 e 4 dell'art. 87-bis citato:
«3. Quando il deposito di cui al comma 1 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale.
4. L'atto di impugnazione è trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate».
1.4.2. Le disposizioni sul deposito telematico si applicano esplicitamente, in base al comma 6, primo periodo, dell'art. 87-bis d.lgs. n.150 del 2022, anche alle opposizioni ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Tale comma prevede infatti che «... Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano a tutti gli atti di impugnazione comunque denominati e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354».
La giurisprudenza, proprio in applicazione del comma 6 dell'art. 87-bis d.lgs. n.150 del 2022, ha ritenuto che le norme sul deposito telematico, in vigore prima della cd. riforma Cartabia (ma di contenuto identico, come si dirà) si applichino anche all'istanza di rescissione del giudicato quale impugnazione straordinaria; così Sez. 4, n. 44103 del 04/11/2021, Sclifos, Rv. 282168 - 01, secondo cui in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, la disciplina di cui all'art. 24, commi 6-bis e ss. del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazione dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto riferita a tutti gli atti di impugnazione comunque denominati, trova applicazione anche in relazione all'istanza di rescissione del giudicato, nonostante la sua natura di impugnazione straordinaria.
1.5. Il comma 7 dell'art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022 prevede, poi, specifiche ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 3 di tale articolo, ulteriori rispetto a quelle già stabilite dall'art. 591 cod. proc. pen.
Per effetto della precisazione contenuta nel comma 6 - su quali siano le impugnazioni a cui si applicano le norme sul deposito telematico - i casi di inammissibilità previsti dal comma 7 dell'art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022 si applicano anche «... alle opposizioni di cui agli articoli 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale» poiché impugnazioni proposte ai sensi del comma 3 dell'art. 87-bis citato.
1.5.1. Il primo caso di inammissibilità concerne la violazione delle norme sulla sottoscrizione digitale: ai sensi della lett. a) del comma 7 dell'art. 87-bis, l'impugnazione è inammissibile «... quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore».
1.5.2. Gli altri due casi concernono la trasmissione dell'impugnazione; vi deve essere certezza sull'indirizzo di posta elettronica da cui l'impugnazione è proposta e su quello a cui deve essere trasmessa, perché gli indirizzi di posta elettronica devono essere idonei al raggiungimento dello scopo; in particolare, la previsione specifica di indirizzi di posta elettronica presso cui spedire le impugnazioni ha anche la finalità di garantire che l'impugnazione sia utilmente reperibile presso l'ufficio a cui è diretto. L'impugnazione è inammissibile:
«b) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1;
c) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello».
1.6. Il comma 8 dell'art. 87-bis ha introdotto un'ipotesi di competenza funzionale del giudice a quo in deroga alla disciplina generale del codice di rito; stabilisce che «Nei casi previsti dal comma 7, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato».
1.7. La formulazione della norma, per quanto qui interessa, ricalca sostanzialmente quella dell'art. 24 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mod. dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176.
Contrariamente a quanto inizialmente emerso in sede di lavori parlamentari, il legislatore ha optato per l'introduzione ex novo dell'art. 87-bis citato, in luogo della tecnica del rinvio alla disciplina emergenziale, per condivisibili ragioni di intellegibilità della norma, lasciando, tuttavia, sostanzialmente inalterata la previsione della causa di inammissibilità in esame.
Nello specifico, con l'art. 87-bis, commi 7, lett. c), e 8, d.lgs. n. 150 del 2022, è stata riprodotta, con lievi modifiche lessicali, la disciplina già prevista nell'art. 24, commi 6-sexies, lett. e), e 6-septies del d.l. n. 137 del 2020 (cfr. Sez. 6, n. 33045 del 08/06/2023, Nova, non massimata, in un caso del tutto analogo a quello in esame; ma anche Sez. 4, n. 31230 del 14/06/2023, Macrì, non massimata, che, in merito alla diversa questione della tempestività del deposito telematico, ha affermato «l'identità di ratio delle due previsioni di legge e la continuità normativa, in punto di deposito atti, tra la disciplina emergenziale del 2020 e quella transitoria dettata dal legislatore del 2022»).
1.8. Dalla lettura dell'art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022 emerge che il legislatore ha dettato una disciplina complementare all'art. 591 cod. proc. pen. mediante la previsione di specifiche cause di inammissibilità ulteriori rispetto a quelle del codice di rito, la cui cognizione è rimessa al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l'unico che riceve telematicamente l'atto di impugnazione.
Il giudice ad quem, infatti, non riceve l'atto informatico e il messaggio di posta che lo contiene, sicché gli è di fatto impedito o gli è, comunque, difficoltoso, compiere le relative verifiche tecniche (cfr. Sez. 1, n. 28587 del 07/04/2022, Kaiser, non massimata, in motivazione, con riferimento all'art. 24, comma 6- sexies, d.l. n. 137 del 2020).
1.9. Dunque, al giudice dell'esecuzione che ha emesso il provvedimento impugnato è attribuita ex lege la competenza funzionale alla verifica dell'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen.: tale verifica si effettua de plano, non essendo prevista dalla legge la fissazione della camera di consiglio.
La valutazione dell'ammissibilità dell'impugnazione depositata telematicamente senza previa fissazione della camera di consiglio è coerente con il sistema processuale: anche l'art. 591, comma 2, cod. proc. pen. prevede che l'inammissibilità dell'impugnazione possa essere dichiarata di ufficio; l'art. 610 cod. proc. pen. disciplina il procedimento per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione senza previa fissazione della camera di consiglio.
Si veda anche, in tema di revisione l'art. 634 cod. proc. pen.
2. Resta da verificare se e dinanzi a chi sia impugnabile il provvedimento che dichiari l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione o del ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione.
2.1. L'unica norma applicabile è l'art. 591, comma 3, cod. proc. pen.; avverso l'ordinanza che dichiari l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 87-bis, comma 7, d.lgs. n.150 del 2022 è esperibile il ricorso per cassazione.
L'art. 591 cod. proc. pen. è anche richiamato esplicitamente dall'art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022.
2.2. Avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione non è possibile procedere con l'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., come sostenuto dal ricorrente, perché tale forma di impugnazione concerne esclusivamente i casi previsti dalla legge negli artt. 676 e 667 cod. proc. pen. e fra essi non è prevista la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione «telematica».
Per altro, anche le dichiarazioni d'inammissibilità delle istanze presentate al giudice dell'esecuzione sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
2.3. Dunque, qui non rileva la qualità dell'organo, l'essere l'autore del provvedimento il giudice dell'esecuzione, ma il contenuto dell'ordinanza che concerne l'inammissibilità dell'impugnazione: di conseguenza deve trovare applicazione l'art. 591, comma 3, cod. proc. pen.
Avverso l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'impugnazione depositata telematicamente può essere esperito unicamente il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 3, cod. proc. pen., dovendosi ritenere la previsione dell'art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022 speciale rispetto alla disciplina dettata dal codice sul vaglio di ammissibilità dell'impugnazione, in difetto di un'altrettanta specifica previsione sul regime di impugnazione dell'ordinanza resa dal giudice a quo, con la conseguenza che detto regime resta quello disciplinato dalla norma generale (cfr. Sez. 4, n. 7097 del 25/01/2022, M., Rv. 282673-01, in motivazione, con riguardo all'art. 24, comma 6-sexies, d.l. n. 137 del 2020).
2.4. Correttamente, pertanto, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Livorno ha ritenuto, a fronte dell'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., proposta irritualmente dal difensore del ricorrente, di qualificare l'atto quale ricorso per cassazione e di trasmettere gli atti alla Corte di cassazione, nel rispetto del principio di conservazione dell'impugnazione.
La possibilità di esperire unicamente tale mezzo di impugnazione risulta, inoltre, coerente con le esigenze di speditezza e contenimento dei tempi di durata ', del processo, perseguite dalla cd «riforma Cartabia».
2.5. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, infine, tale scansione procedimentale non sottrae alla parte privata un grado di giudizio, in violazione del proprio diritto di difesa, in quanto l'ammissibilità o meno dell'atto di impugnazione costituisce una questione di rito, su cui il sindacato della Corte di legittimità è pieno e senza limiti, potendosi estendere anche al fatto processuale (cfr. Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F. e altri, Rv. 273525-01, in relazione alla deduzione del vizio ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.).
3. Alla luce di tutto quanto esposto, l'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., proposta dal difensore di I. M., deve essere riqualificata, ai sensi degli artt. 568, comma 5, e 591, comma 3, cod. proc. pen., quale ricorso per cassazione - come correttamente ritenuto dal giudice dell'esecuzione - e l'unico motivo di impugnazione che può essere trattato in questa sede concerne il vizio ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. relativo alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione - l'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., così riqualificato il ricorso per cassazione - depositata telematicamente e pronunciata dal giudice del provvedimento impugnato in base all'art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022.
3.1. Il ricorso, così riqualificata l'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., è infondato, avendo il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Livorno correttamente rilevato l'inammissibilità dell'originario ricorso per cassazione - da qualificarsi quale opposizione dell'esecuzione per le ragioni espresse - avverso l'ordinanza dello stesso giudice dell'esecuzione del 14 febbraio 2023, ex art. 87- bis, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 150 del 2022.
L'impugnazione è stata depositata telematicamente ex art. 111-bis cod. proc. pen., con trasmissione all'indirizzo PEC gipgup.tribunale.livorno@giustiziacert.it, non menzionato nell'allegato al provvedimento del DGSIA del 9 novembre 2020, in luogo del corretto depositoattipenali.tribunale.livorno@giustiziacert.it, unico indirizzo riferibile al Tribunale di Livorno.
Tale circostanza emerge pacificamente dagli atti del giudizio e non è neanche contestata dal ricorrente.
3.2. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, già con riguardo alla sovrapponibile causa di inammissibilità di cui all'art. 24, comma 6-sexies, lett. e), d.l. n. 137 del 2020, la Corte di cassazione ha ritenuto, con orientamento granitico, che la trasmissione dell'impugnazione ad un indirizzo PEC non compreso (nell'allegato al provvedimento del DGSIA del 9 novembre 2020 costituisse causa di inammissibilità dell'atto. Cfr. Sez. 3, n. 26009 del 29/04/2021, F., Rv. 281734; Sez. 6, n. 46119 del 09/11/2021, M., Rv. 282346 - 01.
Sul punto, già Sez. 1, n. 28587 del 07/04/2022, Kaiser, non massimata, ha affermato che la carenza o il vizio in merito alla riferibilità all'ufficio giudiziario dell'indirizzo PEC di destinazione pone non soltanto in dubbio l'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo processuale che la legge gli affida, ma ne determina finanche l'inesistenza giuridica, collocandosi tra i requisiti essenziale dell'atto di impugnazione proposto secondo lo schema formale del deposito telematico.
3.3. Tale orientamento, con specifico riguardo alla causa di inammissibilità di cui all'art. 87-bis, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 150 del 2022, è stato, ancor più di recente, ribadito da Sez. 3, n. 32467 del 23/05/2023, Alfavitskyi, non massimata, nonché da Sez. 6, n. 33045 del 08/06/2023, Nova, non massimata.
3.4. In tale contesto a nulla vale il richiamo alla giurisprudenza secondo cui è ammissibile l'atto trasmesso ad un indirizzo PEC di un ufficio giudiziario diverso da quello che sarebbe competente, ma comunque presente nell'allegato al provvedimento del DGSIA, ovvero all'ipotesi esaminata da Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167-01, in tema di luogo fisico del deposito del ricorso ex art. 311 cod. proc. pen.
In entrambi i casi non è in questione l'idoneità del luogo (fisico o virtuale) a ricevere il deposito dell'atto, al contrario di quanto accade, invece, nell'eventualità in cui l'impugnazione sia trasmessa ad un indirizzo PEC non presente nel provvedimento del DGSIA, non deputato dall'Amministrazione al ricevimento dei depositi telematici e, conseguentemente, non soggetto al controllo di personale amministrativo a ciò addetto.
3.5. L'interpretazione dell'art. 87-bis, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 150 del 2022 fornita è conforme tanto ai principi costituzionali in tema di garanzia del diritto di difesa, quanto a quelli della giurisprudenza CEDU in punto di diritto all'accesso ad un giudice. Non vi sono limitazioni al diritto di impugnazione perché la norma regola le sue modalità di presentazione, che è materia rimessa, come tale, alla discrezionalità del legislatore; si chiede solo alla parte il rispetto di quelle regole di semplificazione e di organizzazione che servono per rendere efficiente il sistema. La chiara e univoca individuazione degli indirizzi PEC riferibili a ciascun ufficio giudiziario sul territorio nazionale, contenuta nell'allegato al provvedimento del DGSIA del 9 novembre 2020, nonché la possibilità di trasmettere l'atto a uno qualsiasi degli indirizzi ivi elencati, costituiscono un adeguato contemperamento tra le garanzie difensive e le esigenze di buon andamento dell'Amministrazione.
Né sono rilevanti i riferimenti alle sentenze della Corte Edu, che concernono i casi in cui l'accesso all'impugnazione avvenne per interpretazioni ritenute troppo formalistiche, mentre qui l'inammissibilità è specificamente prevista dalla legge in base alla ratio prima indicata.
4. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. La memoria nulla deduce sulla dichiarazione ammissibilità del ricorso, prospettando solo questioni sul merito della confisca. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.