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8 novembre 2023
Campionati under 18 e regionale juniores: la FIGC abbrevia i termini procedurali davanti agli organi di giustizia sportiva
Con due diversi comunicati, la Federazione annuncia nuovi termini procedurali relativi alle gare della fase nazionale dei campionati regionale juniores della LND ed under 18 dilettanti (stagione sportiva 2023/2024).
di La Redazione
La FIGC ha pubblicato due diversi comunicati inerenti ai termini procedurali davanti agli organi della giustizia sportiva relativi alle gare della fase nazionale del campionato:
  • under 18 dilettanti;
  • regionale juniores organizzato dalla LND.

Comunicato ufficiale n. 113/A - Campionato regionale juniores organizzato dalla LND) (stagione sportiva 2023/2024) 
Si prevedono le seguenti abbreviazioni di termini.
A) Per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi nazionali instaurati su ricorso della parte interessata:
  • i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;
  • il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso è fissato alle ore 24 del giorno della gara;
  • i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno successivo non festivo alla disputa della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 13  dello stesso giorno; la decisione sarà pubblicata entro le ore 19 dello stesso giorno.
B) Per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale:
  • il termine per presentare il preannuncio di reclamo è fissato alle ore 24 del giorno della decisione del Giudice Sportivo;
  • il termine entro cui deve essere depositato il ricorso, e trasmesso alla controparte, è stabilito entro le ore 10 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;
  • il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti è fissato alle ore 11 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione di preannuncio del reclamo;
  • il termine entro cui deve tenersi l'udienza è fissato alle ore 18 del giorno in cui è stato depositato il reclamo;
  • il termine entro cui il reclamante può fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 13 del giorno dell'udienza;
  • al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

precisazione

Il deposito di ricorsi, reclami e controdeduzioni dovrà essere effettuato via pec o telefax.


Comunicato ufficiale n. 114/A – Campionato under 18 dilettanti (stagione sportiva 2023/2024)
Si prevedono le seguenti abbreviazioni di termini.
A) Per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:
  • il termine per il deposito della dichiarazione di preannuncio del ricorso è fissato alle ore 24 del giorno in cui si è disputata la gara;
  • il termine per il deposito del ricorso presso la segreteria e trasmissione ad opera del ricorrente alla controparte è fissato alle ore 10 del giorno successivo a quello della gara;
  • il termine per l'eventuale deposito di controdeduzioni ad opera della controparte è fissato alle ore 12 del giorno successivo a quello della gara;
  • al termine della riunione che definisce il giudizio viene pubblicato il Comunicato ufficiale con la decisione.
B) Per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale:
  • il termine per presentare il preannuncio di reclamo è fissato alle ore 24 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;
  • il termine entro cui deve essere depositato il reclamo e trasmesso alla controparte è fissato alle ore 9 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
  • il termine entro cui il reclamante può fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 11 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione;
  • l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale è fissata lo stesso giorno di presentazione del reclamo;
  • al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.
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