Svolgimento del processo
1. Con sentenza emessa in data 17 febbraio 2022, il Tribunale di Messina ha condannato S. L. alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 493-ter cod. pen.
2. L'imputato ha proposto appello avverso detta sentenza, ritenendo, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, l'inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa S. V. L..
3. Con sentenza deliberata in data 27 giugno 2022, la Corte di Appello di Messina, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale, ha assolto S. L. perché il fatto non sussiste.
4. La parte civile S. V. L., a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza di assoluzione.
5. Il ricorrente lamenta, in un unico motivo di impugnazione, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 493-ter cod. pen. nonché motivazione carente, illogica e contraddittoria in ordine alla ritenuta inattendibilità della persona offesa.
5.1. La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto la persona offesa inidonea a testimoniare a causa dell'età e del deterioramento cognitivo alle patologie da cui era affetto il L. al momento della sua deposizione.
La Corte di merito non avrebbe tenuto conto che il procedimento instaurato per la nomina dell'amministratore di sostegno è tuttora pendente, atteso che, in accoglimento della querela di falso sporta da S. V. L., è risultata falsa la perizia posta a fondamento della richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno.
5.2. I giudici di appello, con motivazione del tutto apparente, avrebbero desunto il consenso all'utilizzo da parte del figlio del libretto postale per l'effettuazione dei prelievi indicati nel capo di imputazione in considerazione della ritenuta inattendibilità del L..
La motivazione sarebbe, pertanto, contraddittoria nella parte in cui i giudici di appello affermano che la persona offesa, all'epoca dei fatti, era in grado di autorizzare il figlio ad utilizzare il proprio libretto postate per poi ritenere il L. privo dell'idoneità a testimoniare.
Infine, la Corte di merito, travisando le dichiarazioni della persona offesa, ha affermato che il L. avrebbe riferito di aver autorizzato l'imputato a prelevare somme necessarie al sostentamento dei genitori, circostanza espressamente negata dall'anziano nel corso del suo esame dibattimentale
(vedi pag. 7 del ricorso). , _,
6. In data 4 aprile 2023 il difensore dell'imputato ha depositato memoria conclusiva con la quale ha invocato l'inammissibilità del ricorso.
La difesa ha segnalato, in prima battuta, che il ricorso presentato dall'amministratore di sostegno della parte civile sarebbe inammissibile in quanto privo della necessaria autorizzazione emessa dal giudice tutelare ai sensi degli artt. 374 e 411 cod. civ. con conseguente invalidità della procura speciale rilasciata al difensore nominato in data anteriore all'emissione della sentenza impugnata.
Il ricorso sarebbe, inoltre, inammissibile in quanto non è proposto ai soli effetti civili come previsto dall'art. 576, comma 1, cod. proc. pen. avendo il ricorrente chiesto l'annullamento della sentenza di appello in relazione alla penale responsabilità dell'imputato.
Il ricorso non conterrebbe, inoltre, l'indicazione e la specificazione dei capi e punti cui si riferisce l'impugnazione con conseguente violazione dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen.
7. In data 20 luglio 2023 il difensore dell'imputato ha depositato memoria conclusiva con la quale ha insistito nei motivi indicati nella precedente memoria.
8. In data 7 settembre 2023 il difensore della parte civile ha depositato memoria conclusiva con la quale ha insistito nei motivi di ricorso e sostenuto l'infondatezza delle eccezioni di inammissibilità proposte dalla difesa dell'imputato.
Motivi della decisione
1. Deve essere preliminarmente osservato che non ricorre alcuna delle violazioni di legge eccepite dal difensore dell'imputato in relazione al ricorso proposto dalla parte civile.
L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che il ricorso per cassazione è stato regolarmente sottoscritto dal difensore di fiducia nominato dall'amministratore di sostegno della parte civile come da procura speciale in atti. Questa Corte di cassazione ha, in proposito, statuito che il difensore della parte civile può proporre impugnazione qualora sia, come nel caso di specie, munito della procura speciale con cui gli è conferita la rappresentanza processuale del danneggiato nonché il potere di compiere e ricevere tutti gli atti del procedimento necessari allo svolgimento dell'azione civile, ivi compreso l'impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. 6, n. 14404 del 12/03/2019, Rv. 275432).
Nel caso di specie il giudice tutelare aveva autorizzato l'amministratore di sostegno alla costituzione di parte civile con provvedimento che, di conseguenza, comportava la possibilità di impugnare la sentenza in esame senza bisogno di apposito ed ulteriore provvedimento autorizzativo, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa con un riferimento estensivo non condivisibile a quanto previsto nel rito civile dall'art. 365 cod. proc. civ.
Il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile, indicando in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure dedotte e consentendo al giudice di legittimità dii individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, è dotato dei necessari requisiti di completezza e specificità con conseguente insussistenza della violazione dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen. lamentata dal difensore dell'imputato.
Parimenti non sarebbe ravvisabile alcuna violazione dell'art. 576, comma 1, cod. proc. pen.; l'atto di impugnazione riporta, nell'incipit, espressamente la dizione «ricorso per Cassazione ex art. 576 c.p.p.» e contiene una ampia confutazione delle ragioni che hanno indotto i giudici di appello ad assolvere l'imputato ed a revocare le statuizioni civili.
Il Collegio intende, peraltro, dare seguito al principio di diritto secondo cui l'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento, è ammissibile anche quando non contenga l'espressa indicazione che l'atto è proposto ai soli effetti civili, in quanto l'atto va valutato, in applicazione del principio del favor impugnationis, nel suo complesso, senza che esso debba necessariamente contenere la specificazione della domanda risarcitoria (vedi (Sez. U., n. 6509 del 20-12-2012, Collucci, Rv. 254130; Sez. 4, n. 29154 del 14/03/2018, Cappellutti, Rv. 272976 - 01, da ultimo Sez. 4, n. 32661 del 04/05/2023, Cundari).
2. Tutto ciò premesso il ricorso della parte civile deve essere accolto per le seguenti ragioni.
2.1. La sentenza impugnata non risulta rispettosa dell'onere di motivazione rafforzata che grava sul giudice di appello che addivenga al ribaltamento della decisione presa dal primo giudice. Il percorso argomentativo esposto nella sentenza impugnata risulta logicamente inappagante e del tutto carente in ordine alla valenza probatoria delle dichiarazioni della persona offesa; i giudici di appello si sono limitati ad affermare, con motivazione stringata e congetturale, «l'inaffidabilità» della deposizione dibattimentale del L. in considerazione del fatto che lo stesso « da tempo ben antecedente ai medesimi fatti versasse in uno stato di deficit cognitivo e cerebrale acclarato e pregiudizievole»(vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).
I giudici di appello hanno, quindi, desunto «l'inaffidabilità della denuncia di smarrimento resa dalla stessa p.o. alla data del 09 maggio 2019» e delle dichiarazioni dibattimentali rese dal L. esclusivamente dall'esigua documentazione sanitaria in atti attestante la patologia che affliggeva la persona offesa nel 2017 -encefalopatia lacunare con atrofia cerebrale, decadimento cognitivo e demenza mista- e dalla sottoposizione del L. ad amministrazioni di sostegno nel corso del 2020 e, quindi, in data successiva alla presentazione della denuncia che ha dato origine al presente procedimento.
2.2. La motivazione appare lacunosa nella parte in cui omette di indicare gli elementi univocamente diretti a dimostrare tale apodittica affermazione e nella parte in cui non tiene conto delle capacità cognitive, linguistiche e mnemoniche manifestate dal L. nel corso del suo esame dibattimentale nonché illogica e contraddittoria laddove dopo aver affermato la sostanziale inidoneità a testimoniare della parte civile, utilizza le dichiarazioni rese dalla stessa in ordine ad una pregressa autorizzazione alla gestione «di strumenti di risparmio e prelievo» per affermare la mancanza di prova in ordine all'elemento soggettivo del reato.
Appare evidente che quanto sinteticamente argomentato dai giudici di appello in ordine alla sostanziale «inaffidabilità» della parte civile contiene un implicito riconoscimento di una incapacità a testimoniare del L., non si verte, infatti, in tema di inattendibilità del teste ma di una non meglio precisata «inaffidabilità» conseguente alla patologia cerebrale da cui lo stesso è affetto da diversi anni.
2.3. Ciò premesso deve essere rimarcato che tale affermazione appare del tutto congetturale in quanto priva di alcuna reale valutazione scientifica della idoneità di tale patologia ad incidere sulla capacità di testimoniare del dichiarante. I giudici di secondo grado, in assenza di elementi logico-fattuali e scientifici idonei a fare chiarezza sulla effettiva compromissione delle funzioni cognitive e mnemoniche della parte civile, avrebbero dovuto procedere a perizia finalizzata all'accertamento della capacità di comprensione delle domande e di adeguamento delle risposte, della capacità di recupero mnestico e della piena coscienza di riferirne con verità e completezza, invece di limitarsi in modo sommario a riportare la patologia desumibile dalla documentazione sanitaria in atti.
Deve essere, in conclusione, affermato che l'incapacità a testimoniare non è ravvisabile in presenza di qualsiasi patologia psichiatrica o cerebrale ma solo laddove venga accertato in concreto che la riscontrata patologia sia idonea a rendere il teste incapace di comprendere il senso delle domande postegli, di discernere in modo cosciente e critico il contenuto delle domande al fine di adeguarvi coerenti risposte e di avere sufficiente capacità mnemonica in ordine / ai fatti oggetto della deposizione.
Sulla scorta delle considerazioni sopra svolte la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente, agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.