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10 novembre 2023
Partite IVA con ricavi fino a 170mila euro: i chiarimenti del Fisco sul rinvio al 2024 del secondo acconto IRPEF

L'art. 4 del Decreto Anticipi differisce dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 il termine per versare la seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, per le persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi fino a 170mila euro.

di La Redazione
Per le persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi fino a 170mila euro slitta dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 il termine per versare la seconda rata di acconto delle imposte sui redditi. È possibile, inoltre, versare lo stesso importo in cinque mensilità da gennaio a maggio 2024.
 
Questo il chiarimento del dell'Agenzia delle Entrate dato con la circolare n. 31 del 9 novembre 2023, che si sofferma sulla novità contenute nel decreto collegato alla manovra 2024, il D.L. n. 145/2023 (Decreto Anticipi).
 
In particolare, il collegato alla manovra ha introdotto, solo per il periodo d'imposta 2023:
  • il differimento dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 della scadenza del versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione Redditi Persone fisiche 2023;
  • la possibilità di effettuare il versamento in cinque rate mensili di pari importo, a partire da gennaio 2024, con scadenza il 16 di ogni mese.

precisazione

Per i contributi previdenziali e assistenziali resta fermo il termine ordinariamente previsto del 30 novembre 2023.

Nel delimitare l'ambito di applicazione della misura, il Fisco precisa che possono usufruire della proroga le persone fisiche titolari di partita IVA che hanno dichiarato, con riferimento al periodo d'imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170mila euro. Ne possono beneficiare anche le persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi fino a 170mila euro tenute a versare l'acconto in un'unica soluzione.
Sono, invece, esclusi:
  • i contribuenti non titolari di partita IVA;
  • i titolari di partita IVA diversi dalle persone fisiche come, ad esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali.

Inoltre, per verificare il rispetto del “tetto”, fissato a 170mila euro, si deve far riferimento ai compensi, nonché ai ricavi ex art. 57 del TUIR, dichiarati per il 2022. Se il contribuente esercita più attività, o se la persona fisica esercita sia un'attività di lavoro autonomo sia un'attività di impresa, vanno sommati i relativi ricavi e compensi.
 
Per quanto riguarda, infine, i contribuenti non sono tenuti a presentare la dichiarazione IVA, essi devono tenere in considerazione l'ammontare complessivo del fatturato 2022 (fatture e corrispettivi telematici).
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