Confermati i lavori socialmente utili in luogo delle pene detentiva e pecuniaria all’automobilista trovato fuori dalla sede stradale con un tasso alcolemico pari a 1,85 g/l.
Il GIP dichiarava l’imputato responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza escludendo l’aggravante della provocazione di un incidente stradale che era stata contestata all’imputato poiché era stato trovato fuori dalla sede stradale. Per effetto di ciò, il GIP ha sostituito la pena con il lavoro di pubblica utilità, applicando anche la...
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
1. Con sentenza del 17 febbraio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo - all'esito di giudizio abbreviato subordinato a produzioni documentali e all'esame di un testimone - ha dichiarato DDC responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. e), e comma 2 sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ha escluso la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis che era stata contestata all'imputato C è stato condannato alla pena di mesi tre di arresto ed € 1.002,00 di ammenda. La pena così determinata è stata sostituita col lavoro di pubblica utilità per la durata di mesi tre e giorni due ai sensi dell'art. 189, comma 9 bis, d.lgs. n. 285/92 ed è stata applicata all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due.
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia ha proposto ricorso contro la sentenza lamentando violazione di legge: per essere stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis, cod. strada; per essere stata conseguentemente disposta la sostituzione delle pene detentiva e pecuniaria col lavoro di pubblica utilità; per essere stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in luogo di quella della revoca della patente che sarebbe derivata dalla ritenuta sussistenza dell'aggravante.
Il ricorrente osserva che a C era stato contestato di aver cagionato un incidente stradale e la sentenza impugnata riferisce che egli fu «trovato fuori dalla sede stradale». Rileva che, per giurisprudenza costante, perché l'aggravante dell'aver causato un incidente stradale possa ritenersi integrata è sufficiente che si verifichi l'urto del veicolo con un ostacolo o la sua fuoriuscita dalla sede stradale, senza che sia necessaria la constatazione di danni a persone o cose. Sottolinea che, per effetto della errata esclusione dell'aggravante, il Tribunale ha potuto sostituire la pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità, sostituzione che non sarebbe stata possibile ai sensi dell'art. 186, comma 9 bis, d.lgs. 285/92 se l’aggravante fosse stata ritenuta sussistente. Il ricorrente osserva inoltre che, avendo escluso l'aggravante, la sentenza impugnata ha disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due, ma, in ragione del tasso alcolemico accertato (pari a 1,85 g/l), se l'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2 bis, cod. strada fosse stata riconosciuta, la patente di guida avrebbe dovuto essere revocata.
3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
4. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria di replica chiedendo il rigetto del ricorso e sottolineando che, pur nella scarna motivazione, il G.i.p. non ha violato gli insegnamenti della Corte di legittimità perché, dopo aver sentito un testimone, ha escluso che l'imputato fosse uscito dalla sede stradale per aver perso il controllo del veicolo e ha ritenuto «plausibile» che C «si fosse volontariamente fermato a bordo strada».
5. Il ricorso è stato proposto ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen. deducendo erronea applicazione della legge penale. Si sostiene che la sentenza impugnata conterrebbe un errore di diritto perché, pur avendo dato atto che C «è stato trovato fuori dalla sede stradale», il Tribunale ha escluso che egli abbia provocato un incidente.
Il ricorrente non ha fornito argomenti atti a documentare la dedotta violazione di legge. Non ha fornito, Infatti, nessuna indicazione sulle concrete modalità del fatto e non ha spiegato perché la presenza dell'auto fuori dalla sede stradale fosse indice inequivoco del verificarsi di un incidente.
Non è sufficiente in tal senso il rinvio alla nozione di incidente stradale elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Se è vero, infatti che integra un incidente stradale «qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli» (Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, Granelli, Rv. 275872; Sez. 4, n. 36777 del 02/07/2015, Scudiero, Rv. 26441.9; Sez. 4, n. 42488 del 19/09/2012, Pititto, Rv. 253734); è pur vero che l'affermazione contenuta in sentenza, secondo la quale «l'imputato è stato trovato fuori dalla sede stradale, ma non vi è prova che [...] abbia provocato un sinistro della strada» non contrasta con questo principio di diritto perché, pur con sintesi estrema, esclude che la fuoriuscita dalla sede stradale abbia assunto i caratteri di un incidente per aver interrotto il normale svolgimento della circolazione o provocato pericolo per la collettività.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.