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13 novembre 2023
Reclamabile il diniego di nomina del consulente tecnico preventivo

Lo ha stabilito la Consulta con la sentenza in commento dichiarando l'illegittimità costituzionale degli artt. 669-quaterdecies e 695 c.p.c., nella parte in cui non consentono il reclamo contro il rigetto del ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c..

La Redazione

Con sentenza n. 202 del 10 novembre 2023, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 669-quaterdecies e 695 del c.p.c., nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo, previsto dall'art. 669-terdecies c.p.c., avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, di cui all'art. 696-bis del medesimo Codice.

La controversia tra origine da un reclamo proposto avverso l'ordinanza del giudice monocratico che aveva disatteso un ricorso ex art. 696-bis c.p.c., proposto per la nomina di un consulente tecnico per l'accertamento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale, poiché la transazione intercorsa con la compagnia assicurativa non avrebbe tenuto conto dei danni neurologici che si erano manifestati in un momento successivo all'accordo.

Il Tribunale adito proponeva incidente di legittimità costituzionale per decidere sull'eccezione di inammissibilità del reclamo sollevata dalla compagnia assicurativa resistente.

Nelle sue argomentazioni, la Corte costituzionale sostiene che «la perdita del diritto della parte ricorrente alla chance di svolgere, mediante la nomina di un consulente ai sensi dell'art. 696-bis cod. proc. civ., un approfondimento tecnico nell'ambito di un procedimento mirato ad evitare l'instaurazione di un lungo e dispendioso giudizio contenzioso, deve essere presidiato da uno strumento di gravame, quale è il reclamo del provvedimento di rigetto».
Pertanto, prosegue la Consulta, «il diritto della parte istante a contestare le statuizioni di provvedimenti di rigetto inidonei alla formazione del giudicato, e che tuttavia determinano a carico della stessa un pregiudizio a diritti – sostanziali o processuali – del medesimo, costituisce una componente essenziale ed insopprimibile del diritto di difesa, in quanto si tratta di misure che non sono sottoposte ad alcuna ulteriore forma di controllo, neppure in sede di legittimità».
In tali situazioni, l'assenza di un reclamo dinanzi ad altro giudice contro un provvedimento di diniego comporta una compressione della tutela giurisdizionale non tollerabile, «al punto da trasmodare in violazione dell'art. 24 Cost.». Irrilevante la circostanza che il ricorso potrebbe essere riproposto a fronte dell'ordinanza di rigetto: sul punto, la Corte ha più volte sottolineato che «non vi è equivalenza, quanto a qualità della tutela giurisdizionale, tra riproponibilità dell'istanza al medesimo giudice che già l'abbia respinta e reclamabilità davanti ad un altro giudice».

La Consulta si sofferma anche sulla collocazione dell'istituto della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite nel Codice di procedura civile: esso è inserito nella Sezione IV, del Capo III, del Titolo I, del Libro IV, dedicata ai provvedimenti di istruzione preventiva. A tal proposito, precisa che la relativa disciplina processuale è modellata su quella dell'accertamento tecnico preventivo per la quale, a propria volta, l'art. 696, terzo comma, rinvia all'art. 695 c.p.c.. Quest'ultima norma, in combinato disposto con l'articolo 669-quaterdecies c.p.c., è stata da tempo dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui «non contempla il rimedio del reclamo cautelare contro gli altri provvedimenti di diniego emessi a fronte di un ricorso in tema di istruzione preventiva, ovvero l'assunzione di testimoni e l'accertamento tecnico preventivo».
Pertanto, conclude la Corte costituzionale, «la mancata previsione del medesimo strumento di controllo anche nei confronti della misura con la quale il giudice disattenda il ricorso della parte volto alla nomina di un consulente tecnico ex articolo 696-bis cod. proc. civ. si traduce, sul piano dell'articolo 3 Cost., in una diseguaglianza nei mezzi di tutela contemplati per provvedimenti che, per scelta ex ante del legislatore, sono tutti ricondotti nel più ampio genere dell'istruzione preventiva».