Attività turistica: indebito recupero tramite compensazione con un debito IVA non sussistente
L'istante, con l'intento di eseguire presso la propria struttura ricettiva/residence alcuni lavori,
volti ad incrementarne l'efficienza energetica, al fine di beneficiare delle agevolazioni fiscali, inviava apposita istanza al Ministero del Turismo. A seguito di decreto di concessione dei benefici in parola, l'istante risultava assegnataria di una somma a titolo di contributo a fondo perduto a titolo di credito d'imposta. A causa delle difficoltà dell'utilizzo del credito di imposta (cessione del credito), l'istante ha posto al Fisco l'interrogativo circa la
possibilità di utilizzo del medesimo credito in compensazione con il versamento dell'IVA, salvo l'ulteriore richiesta di rimborso.
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L'articolo 1, ai commi 1 e 2, del Decreto-Legge n. 152 del 2021, prevede il riconoscimento di un credito d'imposta e/o di un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti che operano nel settore turistico/ricettivo commisurato alle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi. Con avviso pubblico del Ministero del Turismo, pubblicato il 23 dicembre 2021 recante le modalità applicative per l'erogazione di contributi e crediti d'imposta in oggetto all'articolo 9 è stato chiarito che il credito di imposta è utilizzabile «entro e non oltre il 31 dicembre 2025», sicché, nell'ipotesi di non avvenuta compensazione o cessione del credito entro e non oltre il 31 dicembre 2025, la facoltà di beneficiare dell'agevolazione in parola viene meno, restando preclusa ogni possibilità di rimborso.
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Premesso ciò, con la
risposta all'interpello del 13 novembre 2023 n. 460, il Fisco, con riferimento allo specifico quesito sottoposto, ha ritenuto di “non condividere” la soluzione prospettata dall'istante, con cui si proponeva di compensare tramite modello F24 il credito agevolativo con un debito
IVA artatamente indicato nel modello di pagamento, in quanto non corrispondente al debito d'imposta determinato in conformità a quanto stabilito dall'
articolo 1 del d.p.r. n. 100/1998. Difatti:
Calcolo dell'imposta
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Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del d.p.r. n. 633/1972 |
Diritto alla detrazione |
Entro il medesimo termine, può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell'Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica. |
Dunque, secondo l'Agenzia dell'Entrate, l'espediente indicato dal contribuente avrebbe il solo fine di maturare in sede di dichiarazione annuale una eccedenza a credito
IVA da chiedere a rimborso, eludendo, con l'invenzione di un debito
IVA non sussistente, i limiti di utilizzo del credito d'imposta di cui si discute,
mutandone ''arbitrariamente'' la natura da agevolazione ad eccedenza IVA.
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Si ricorda che l'agevolazione in commento consiste nel riconoscimento di un credito d'imposta:
-fino all'80% delle spese ammissibili, e/o di un contributo a fondo perduto;
-fno al 50% delle spese ammissibili per un importo massimo di 40.000 euro, in favore dei soggetti che operano nel settore turistico/ricettivo commisurato alle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di riqualificazione e ammodernamento delle strutture ricettive.
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In conclusione, l'Agenzia delle Entrate
ha negato la possibilità di procedere alla compensazione del credito d'imposta per la ristrutturazione delle imprese turistico con un debito
IVA inesistente nel corso dell'esercizio 2025 e chiedendo successivamente il rimborso dello stesso.