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14 novembre 2023
L’ex ha diritto alla ripetibilità delle somme versate a titolo di mantenimento se la moglie non possiede i requisiti per percepirlo
La Cassazione con ordinanza n. 31635 del 14 novembre 2023, ricorda che il riconoscimento dell'originaria insussistenza dei presupposti per il versamento del sussidio di mantenimento determina la piena ripetibilità delle somme versate a tale titolo, a prescindere dal fatto che la richiedente avesse agito con mala fede o colpa grave.
La Redazione
Il Tribunale di Messina pronunciava la separazione personale dei coniugi e rigettava la domanda proposta dalla donna per ricevere un assegno di mantenimento.

La Corte territoriale respingeva sia l'appello principale della donna sia il gravame incidentale dell'uomo.
In particolare, disattendeva il motivo di impugnazione con cui l'uomo aveva lamentato la mancata pronuncia, da parte del giudice di prime cure, sull'istanza di restituzione delle somme corrisposte in ottemperanza al provvedimento con il quale, in via provvisoria, era stato disposto che doveva provvedere al mantenimento della moglie.
Avverso tale decisone l'uomo ricorre per la cassazione, lamentando la violazione o falsa applicazione degli artt. 156 e 2033 c.c. e 96 c.p.c., in relazione al capo della sentenza che ha dichiarato l'irripetibilità delle somme corrisposte dal ricorrente alla moglie a titolo di mantenimento.
Una simile decisione è sbagliata perché le somme erogate dal ricorrente alla controparte non avevano funzione alimentare, dato che la moglie lavorava da anni “in nero” presso lo studio del padre ed era risultata, dagli accertamenti del Tribunale, proprietaria di beni immobili.
Inoltre, la moglie non aveva adempiuto all'ordine di esibizione avente ad oggetto la propria documentazione reddituale e andava «censurata ex art. 96 c.p.c. la malafede e il dolo processuale palesemente conclamati negli atti del giudizio e nella sentenza di prime cure».
 
Per la Suprema Corte tale doglianza è fondata
In particolare, le SS.UU. hanno ritenuto che «nel caso in cui si accerti nel corso del giudizio (all'interno della sentenza di primo o secondo grado) l'insussistenza ab origine, in capo all'avente diritto, dei presupposti per il versamento dell'assegno di mantenimento separativo, ancorché riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della condictio indebiti (cfr. Cass., Sez. U., 32914/2022, dove, al punto 8.3, si precisa che «ove con la sentenza venga escluso in radice e «ab origine» (non per fatti sopravvenuti) il presupposto del diritto al mantenimento, separativo o divorzile, per la mancanza di uno «stato di bisogno» del soggetto richiedente (inteso, nell'accezione più propria dell'assegno di mantenimento o di divorzio, come mancanza di redditi adeguati) …. non vi sono ragioni per escludere l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, ai sensi dell'art. 2033 c.c. (con conseguente piena ripetibilità)».
Nel caso di specie la stessa Corte territoriale aveva sottolineato che il Giudice di prime cure aveva rilevato che la moglie non aveva fornito prove sufficienti della esistenza dei presupposti richiesti per avere diritto all'assegno di mantenimento.
Pertanto, il riconoscimento dell'originaria insussistenza dei presupposti per il versamento del sussidio di mantenimento determina la piena ripetibilità delle somme versate a tale titolo, a prescindere dal fatto che la richiedente avesse agito con mala fede o colpa grave.