Esclusa l’inammissibilità dell’appello perché non c’è stato alcun danno per il diritto di difesa e il contraddittorio. Anche la Cancelleria ha confermato di non essere riuscita ad aprire la busta telematica, ma tale impossibilità dipende da un evento fortuito non imputabile all’appellante.
La controversia trae origine dall’appello proposto dai genitori avverso la decisione con cui il Tribunale per i minorenni di Bologna aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei minori.
La Corte territoriale dichiarava inammissibile l’appello poiché tardivo, sul rilievo che «la mancata ricezione da parte degli appellanti...
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 14.12.2020, notificata ai sensi dell’art. 15, comma 3, della legge n. 184 del 1983, in data 7.1.2021, il Tribunale per i minorenni di Bologna ha accolto il ricorso proposto dal Pubblico Ministero, dichiarando lo stato di adottabilità dei minori E.A.A. e D.A., figli di A.A. e M.C.L., confermando la nomina a tutore provvisorio del Servizio Sociale dell’Unione V. e V. e disponendo il collocamento dei due minori nell’attuale famiglia affidataria a scopo adottivo, con interruzione dei rapporti con i genitori, con la sola eccezione di garantire al minore E. di proseguire la frequentazione «di fatto» dei genitori nell’ambito di incontri protetti organizzati dal Tutore e dal Servizio Sociale.
2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello con ricorso depositato il 24.2.2021 A.A. e M.C.L., chiedendo preliminarmente di dichiarare la nullità del procedimento per violazione dell’art. 78 cod.proc.civ., di revocare lo stato di adottabilità alla luce dell’asserita inesistenza dello stato di abbandono dei minori e, in via istruttoria, di disporre una consulenza tecnica sulle persone degli appellanti volta ad indagarne le capacità genitoriali.
Unitamente all’atto introduttivo, le parti appellanti hanno depositato istanza di rimessione in termini, segnalando di avere proposto tempestivamente appello in data 5.2.2021 depositando la busta telematica; che la busta telematica risultava accettata e consegnata il 5.2.2021, ma successivamente l’Ufficio giudiziario non aveva comunicato alcun esito e la busta risultava ancora in lavorazione; che, dopo avere comunicato il problema alla Cancelleria, avevano provveduto a nuovo deposito stante l’impossibilità per la Cancelleria di recuperare la precedente busta telematica.
Il Servizio Sociale, tutore dei minori ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.
La Corte di appello di Bologna con sentenza del 29.4.2022 ha dichiarato inammissibile l’appello in quanto tardivo, gravando gli appellanti delle spese di lite.
3. Secondo la Corte di appello, la mancata ricezione da parte degli appellanti della terza e della quarta p.e.c. (missiva di posta elettronica certificata) non avrebbe di per sé inficiato il perfezionamento e la tempestività del deposito telematico, essendo a tal fine sufficiente la ricezione del secondo messaggio contenente la ricevuta di avvenuta consegna che, secondo le scansioni cartacee depositate, sarebbe avvenuta il 5.2.2021, alle ore 17:49:05.
Era comunque necessario – ha osservato la Corte felsinea - che il contenuto della busta contenesse effettivamente gli atti necessari a perfezionare il deposito, e in particolare l’atto stesso di appello, la procura e il provvedimento appellato, mentre nel caso di specie all’esito dell’esame esperito in seguito al deposito delle buste telematiche a cura di parte appellante, avvenuto in un secondo tempo, dopo un primo deposito di scansioni cartacee, non era stato possibile verificare compiutamente il contenuto delle stesse in quanto non apribili e palesemente viziate.
4. Avverso la predetta sentenza, notificata in data 29.4.2022, con atto notificato il 27.5.2022 hanno proposto ricorso per cassazione A.A. e M.C.L., con il supporto di un motivo, volto a denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art.1, comma 58, della legge n.92 del 2012 e dell’art.16 bis, comma 7, del d.l. 179 del 2012.
5. Con successiva istanza di remissione in termini i ricorrenti hanno riferito di aver ricevuto il 16.6.2022, in sede di iscrizione a ruolo del ricorso per cassazione la ricevuta di accettazione e di consegna e una p.e.c. di esito dei controlli automatici informativa di errore imprevisto e necessità di verifiche; che dopo la loro richiesta di verifiche, avevano ricevuto solo il 18.6.2022 la p.e.c. n.4; che dopo la loro richiesta di verifiche, avevano ricevuto solo il 18.6.2022 la p.e.c. n.4 che informava del rigetto dell’atto per errore di decifratura della busta, al pari di due ulteriori p.e.c. del 20.6.2022 di analogo contenuto.
I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
6. Con ordinanza interlocutoria n. 15374 del 31.5.2023 la Corte, disposta preliminarmente la rimessione in termini dei ricorrenti, ha rinviato alla pubblica udienza del 28 settembre ore 10.00 e ha mandato alla Cancelleria di richiedere informazioni scritte alla Cancelleria della Corte di appello di Bologna con riferimento al proc. r.g.v. 211/2021, deciso con sentenza n.5 del 29.4.2022 della Sezione civile per i minorenni, con riferimento alla busta telematica del 5.2.2021 proveniente dalla parte appellante, onde verificare, in particolare, se in particolare se i files degli atti in essa contenuta fossero o meno leggibili da parte della stessa Cancelleria.
La parte ricorrente ha depositato memoria con cui chiede ora in principalità la dichiarazione di nullità del procedimento per mancata nomina curatore ex art.78 c.p.c.
In data 21.9.2023 è pervenuta la richiesta informativa della Cancelleria della Corte di appello di Bologna, che ha risposto quanto segue: «a seguito dell’ordinanza RG 15066/2022 C.L.M. e A.A. c/ C.V. del 6 aprile 2023 e alla richiesta d’informazioni per la causa RG 211/2021 VG della Corte d’ Appello di Bologna:“ con riferimento alla busta telematica del 5.2.2021 proveniente dalla parte appellante e in particolare se i files degli atti in essa contenuta fossero o meno leggibili da parte della stessa Cancelleria” si riporta quanto dichiarato via email alla sottoscritta in data 18.09.2023 da A.S. Area Civile Cisia di Bologna “la busta telematica in questione è stata ricevuta dal Gestore Locale di Posta Elettronica Certificata del Distretto di Bologna, ma la fase di elaborazione, successiva alla ricezione, si è interrotta prima che la busta potesse essere resa disponibile e quindi visibile agli applicativi di cancelleria SICID/SIECIC.»
Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
7. Con la precedente ordinanza interlocutoria è stata disposta la rimessione in termini ex art.153, comma 2, cod.proc.civ. proposta dai ricorrenti relativamente al deposito del ricorso per cassazione notificato in data 27.5.2022 e iscritto a ruolo in via telematica il 16.6.2022.
I ricorrenti, infatti, dopo aver ricevuto le missive p.e.c. con le ricevute di accettazione e di consegna, avevano ricevuto una terza p.e.c. di esito dei controlli automatici, recante informativa di errore imprevisto e necessità di verifiche; dopo la loro richiesta di verifiche, avevano ricevuto solo il 18.6.2022 la p.e.c. n.4 che informava del rigetto dell’atto per errore di decifratura della busta, al pari di due p.e.c. del 20.6.2022 di analogo contenuto.
L’istanza è stata ritenuta fondata, sia perché non constava dai messaggi prodotti dai ricorrenti, che l’errore imprevisto fosse loro addebitabile, sia perché il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda missiva p.e.c. attestante la consegna (Sez. 6 - 3, n. 29357 del 10.10.2022; Sez. 6 - L, n. 238 del 5.1.2023; Sez. 1, n. 6743 del 10.3.2021).
8. Superato il problema della validità del deposito del ricorso per cassazione, la rimessione alla pubblica udienza è stata disposta in relazione al motivo di ricorso con cui i ricorrenti si dolgono della dichiarazione di inammissibilità del loro appello pronunciata dalla Corte felsinea, che non si è basata sui vizi anche in quella sede emersi con riferimento alla ricezione della terza e della quarta p.e.c.
Al riguardo infatti la Corte territoriale, in applicazione dello stesso principio appena enunciato, ha osservato:
«Sul punto si precisa che, nell’ambito del processo civile telematico, la parte depositante riceve quattro messaggi PEC: la ricevuta di accettazione rilasciata dal gestore PEC utilizzato dalla parte depositante a fronte dell’invio della busta telematica contenente l’atto da depositare; la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata nel momento in cui il messaggio contenente la busta telematica è ricevuto nella casella PEC del Ministero della Giustizia; il messaggio di esito dei controlli automatici svolti sul messaggio e sulla busta telematica dal gestore dei servizi telematici del Ministero della Giustizia e, da ultimo, il messaggio di esito dei controlli manuali a seguito dell’intervento della cancelleria di destinazione quando viene accettata la busta telematica (v. Cass. Civ. I sez., Ord.n. 6743 del 10 marzo 2021). E’ ben vero che a tale riguardo la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dall’art. 16 bis, comma 7,
del d.l. n. 179 del 2012 (…) , il quale ha anche aggiunto che, ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art.155, commi 4 e 5, cpc il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza” (v. Cass. Civ. Ord. n.17328 del 27 giugno 2019). Alla luce della citata giurisprudenza, deve quindi ritenersi che la mancata ricezione da parte degli appellanti della terza e della quarta PEC non avrebbe di per sé inficiato il perfezionamento e la tempestività del deposito telematico, essendo sufficiente, per quanto sopra detto, la ricezione del secondo messaggio contenente la ricevuta di avvenuta consegna che, secondo le scansioni cartacee depositate, sarebbe avvenuta il 5 febbraio 2021, ore 17:49:05.»
9. La Corte territoriale ha invece ritenuto l’appello inammissibile per altra ragione e cioè perché che il contenuto della busta spedita telematicamente deve contenere «effettivamente gli atti necessari a perfezionare il deposito, e in particolare l’atto stesso di appello, la procura e il provvedimento appellato. Nel caso di specie deve darsi atto del fatto che l’esame in seguito al deposito delle buste telematiche a cura di parte appellante (cui si è dato corso soltanto dopo il deposito delle buste stesse, avendo l’appellante in un primo tempo depositato soltanto la scansione cartacea di tali depositi) non è stato possibile verificare compiutamente il contenuto delle stesse in quanto non apribili e palesemente viziati.»
10. I ricorrenti sostengono che tale risultato negativo era inevitabile se la Corte di appello aveva proceduto direttamente all’esame delle buste e che queste erano perfettamente leggibili ad opera della cancelleria.
I ricorrenti fanno riferimento agli artt.11 e 34 del decreto 21.2.2011, n. 44 (Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal d.lgs. 7.3.2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del d.l. 29.12.2009, n. 193, convertito nella legge 22.2.2010 n. 24) e al provvedimento 16.4.2014 (specifiche tecniche ex art. 34 D.M. 44/2011), art.14 e allegato 6.
Tanto premesso, i ricorrenti assumono che nella ricevuta di avvenuta consegna vi è unicamente l’ «Atto.enc», (ottenuto dalla cifratura dell’ «Atto.msg»), che, a sua volta, contiene tutti gli atti depositati con l’invio all’ufficio giudiziario destinatario e che la cifratura di Atto.msg è eseguita con la chiave di sessione (ChiaveSessione) cifrata con il certificato del destinatario; che è possibile, pertanto, unicamente alla Cancelleria aprire tale atto per verificarne il contenuto; che i files .enc sono files compressi che vengono creati in fase di deposito e che contengono i dati del deposito in forma criptata; che solo il destinatario di tali files, ovvero la Cancelleria, ha la possibilità di aprirli.
Aggiungono i ricorrenti che dalle motivazioni della sentenza impugnata si evinceva chiaramente che la Corte d’appello di Bologna aveva proceduto autonomamente all’apertura delle buste telematiche depositate dall’avv. G. nel termine assegnato perché a pagina 4 della sentenza, si legge: «Nel caso di specie deve darsi atto del fatto che l’esame in seguito al deposito delle buste telematiche a cura di parte appellante … non è stato possibile verificare compiutamente il contenuto delle stesse in quanto non apribili e palesemente viziate».
11. La questione di interesse nomofilattico attiene ai limiti e modalità del controllo in sede di legittimità sul deposito e il contenuto degli atti telematici, su cui non si rinvengono precedenti specifici nella giurisprudenza della Corte e che appare perciò meritevole di essere esaminata in pubblica udienza.
L’assunto dei ricorrenti, pur prospettato in una censura di violazione di legge, propone una questione di fatto (sua pur processuale) visto che essi sostengono che, diversamente da quanto affermato dalla Corte bolognese, le buste telematiche si potevano aprire e contenevano i necessari allegati (ossia: atto di appello, provvedimento impugnato e procura).
È ben noto tuttavia che in tema di questione processuale la Cassazione è giudice del «fatto processuale» a fronte di una specifica deduzione di violazione da parte del ricorrente (Sez. U, n. 8077 del 22.5.2012; Sez. U, n. 20181 del 25.7.2019; Sez. L , n. 20924 del 5.8.2019): è lecito interrogarsi, quindi, se il fatto processuale telematico debba essere verificato allo stesso modo in cui nel sistema cartaceo sarebbe stato necessario controllare l’apposizione di un timbro di cancelleria su di un atto asseritamente depositato.
12. Si è già osservato che l’assunto dei ricorrenti trova nella vicenda tre importanti elementi di riscontro:
a) il procedimento di deposito telematico aveva subito una interruzione per fatto incolpevole del notificante e il sistema non aveva generato la terza e la quarta p.e.c.;
b) la parte appellata si era regolarmente costituita e si era difesa nel merito, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e il rigetto dell’appello, mostrando così di aver potuto leggere l’atto notificato senza nulla eccepire (sentenza impugnata, pag.3, capoverso);
c) la Corte di appello non ha dichiarato di essersi basata su alcuna certificazione della propria Cancelleria circa la non leggibilità degli allegati alla predetta busta telematica.
13. La Corte ha ritenuto opportuno affrontare le questioni così delineate in pubblica udienza.
Nel frattempo e in una prospettiva di economia processuale intesa a contenere la durata del giudizio in termini ragionevoli, sono state richieste informazioni alla Cancelleria della Corte di appello di Bologna per verificare se il documento informatico di cui si discute fosse o meno leggibile.
Come sopra ricordato, la Cancelleria della Corte di appello di Bologna ha risposto che “la busta telematica in questione è stata ricevuta dal Gestore Locale di Posta Elettronica Certificata del Distretto di Bologna, ma la fase di elaborazione, successiva alla ricezione, si è interrotta prima che la busta potesse essere resa disponibile e quindi visibile agli applicativi di cancelleria SICID/SIECIC.»
In altre parole, la Cancelleria del Giudice a quo ha chiarito che la busta non era visibile neppure ad essa e tuttavia che ciò era dipeso dall’interruzione del processo di acquisizione del messaggio telematico, dopo la generazione della ricevuta di avvenuta consegna rilasciata nel momento in cui il messaggio contenente la busta telematica è stato ricevuto nella casella PEC del Ministero della Giustizia (seconda p.e.c.), per evento ritenuto (correttamente ut supra) dalla stessa sentenza impugnata incolpevole e indipendente da fatto e colpa della parte interessata.
14. Tenuto conto di quanto riferito dalla Cancelleria della Corte di appello di Bologna, confortato peraltro dai molteplici elementi indiziari sopra ricordati, primo fra tutti, la lettura dell’atto senza riserve ed eccezioni di sorta ad opera della controparte, deve concludersi che l’inammissibilità dell’appello è stata dichiarata illegittimamente, perché l’atto difensivo non poteva essere letto ed esaminato dal giudice neppure con l’ausilio dei servizi di cancelleria per effetto di un evento fortuito non imputabile alla parte interessata, dopo la ricezione del messaggio di avvenuta consegna.
In altri e più chiari termini, l’illeggibilità dei files dipendeva dallo stesso fatto fortuito che la Corte aveva ritenuto, correttamente, non imputabile alla parte, cosa questa che per intrinseca coerenza avrebbe imposto la rimessione in termini, tanto più che il diritto di difesa e il contraddittorio non avevano patito vulnus alcuno. Questa circostanza, come ha osservato il Procuratore generale, sarebbe stata agevolmente accertata dalla Corte territoriale se avesse formulato la stessa richiesta proposta da questa Corte alla sua cancelleria, anziché valutare direttamente la leggibilità dei files, a maggior ragione in un contesto in cui non si era verificata alcuna lesione dei diritti alla difesa della controparte e al principio del contraddittorio.
15. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Bologna che valuterà anche la richiesta di dichiarazione di nullità per la mancata nomina del curatore speciale dei minori e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
Occorre infine disporre che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nell’ordinanza.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nell’ordinanza.