Home
15 novembre 2023
La mera proposizione dell'azione civile nel processo penale obbliga l'attore al pagamento del contributo unificato?
Il Ministero della Giustizia ha fornito chiarimenti, mediante provvedimento del 6 novembre 2023, al Presidente della Corte d'Appello di Brescia in merito all'introduzione dell'art. 573 c.p.p., c. 1-bis, introdotto dall'art. 33, c. 1, lett. a) n.2, D.Lgs. n. 150/2022, con il quale viene disciplinata l'impugnazione della sentenza penale per i soli effetti civili.
La Redazione
Tramite il canale Filo diretto, il Presidente della Corte territoriale bresciana ha sottoposto al Ministero della Giustizia diversi quesiti, tra i quali si chiede se “l'attore”, individuato nella parte civile, debba versare il contributo unificato e in quale misura, precisando che nel caso specifico l'iscrizione a ruolo non è stata richiesta dall'attore, il quale potrebbe anche non averne interesse, e che nel processo penale il contributo viene versato alla fine del giudizio.
-
le
regulae iuris
, in materia di contributo unificato, sono dettate dal
combinato disposto
degli
artt. 11 e12 d.P.R. n. 115/2002 ; - al determinarsi delle condizioni di legge, il contributo è posto a carico dell'imputato condannato, unitamente alle altre spese processuali.
Pertanto,
In particolare, secondo il Ministero, la parte civile non deve pagare il contributo unificato per la sola proposizione dell'azione civile nel processo penale: solo nel caso in cui sia stata chiesta una provvisionale o un risarcimento di ammontare determinato, il contributo dovrà essere prenotato a debito in ragione della somma liquidata dal giudice in sentenza, e quindi solo al termine del procedimento.
In conclusione, il Ministero della Giustizia ricorda che nel processo penale il contributo unificato si prenota a debito in quanto «viene in gioco l'iniziativa dello Stato e l'interesse tutelato non è quello privato ma della collettività…» quindi «...il contributo unificato, ove dovuto, non viene versato dalla parte civile, ma prenotato a debito e recuperato nei confronti del condannato».
«Il contributo unificato dovuto per il giudizio di impugnazione della sentenza penale per i soli interessi civili, che a mente dell' |
In particolare, secondo il Ministero, la parte civile non deve pagare il contributo unificato per la sola proposizione dell'azione civile nel processo penale: solo nel caso in cui sia stata chiesta una provvisionale o un risarcimento di ammontare determinato, il contributo dovrà essere prenotato a debito in ragione della somma liquidata dal giudice in sentenza, e quindi solo al termine del procedimento.
In conclusione, il Ministero della Giustizia ricorda che nel processo penale il contributo unificato si prenota a debito in quanto «viene in gioco l'iniziativa dello Stato e l'interesse tutelato non è quello privato ma della collettività…» quindi «...il contributo unificato, ove dovuto, non viene versato dalla parte civile, ma prenotato a debito e recuperato nei confronti del condannato».