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15 novembre 2023
La mera proposizione dell'azione civile nel processo penale obbliga l'attore al pagamento del contributo unificato?
Il Ministero della Giustizia ha fornito chiarimenti, mediante provvedimento del 6 novembre 2023, al Presidente della Corte d'Appello di Brescia in merito all'introduzione dell'art. 573 c.p.p., c. 1-bis, introdotto dall'art. 33, c. 1, lett. a) n.2, D.Lgs. n. 150/2022, con il quale viene disciplinata l'impugnazione della sentenza penale per i soli effetti civili.
La Redazione
Tramite il canale Filo diretto, il Presidente della Corte territoriale bresciana ha sottoposto al Ministero della Giustizia diversi quesiti, tra i quali si chiede se “l'attore”, individuato nella parte civile, debba versare il contributo unificato e in quale misura, precisando che nel caso specifico l'iscrizione a ruolo non è stata richiesta dall'attore, il quale potrebbe anche non averne interesse, e che nel processo penale il contributo viene versato alla fine del giudizio.
 
In merito alla questione, il Ministero della Giustizia ha inteso ribadire che nel processo penale:

  • le regulae iuris , in materia di contributo unificato, sono dettate dal combinato disposto degli artt. 11 e 12 d.P.R. n. 115/2002;
  • al determinarsi delle condizioni di legge, il contributo è posto a carico dell'imputato condannato, unitamente alle altre spese processuali.
Pertanto,

precisazione

«Il contributo unificato dovuto per il giudizio di impugnazione della sentenza penale per i soli interessi civili, che a mente dell'art. 573, comma1bis, c.p.p., deve svolgersi dinanzi al giudice civile, non deve essere pagato dalla parte civile ma deve essere prenotato a debito, quindi recuperato, a cura della cancelleria del giudice/della sezione penale secondo i principi fissati dagli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 115 del 2002».


In particolare, secondo il Ministero, la parte civile non deve pagare il contributo unificato per la sola proposizione dell'azione civile nel processo penale: solo nel caso in cui sia stata chiesta una provvisionale o un risarcimento di ammontare determinato, il contributo dovrà essere prenotato a debito in ragione della somma liquidata dal giudice in sentenza, e quindi solo al termine del procedimento.

In conclusione, il Ministero della Giustizia ricorda che nel processo penale il contributo unificato si prenota a debito in quanto «viene in gioco l'iniziativa dello Stato e l'interesse tutelato non è quello privato ma della collettività…» quindi «...il contributo unificato, ove dovuto, non viene versato dalla parte civile, ma prenotato a debito e recuperato nei confronti del condannato».