
Tale doglianza per la Suprema Corte è fondata, infatti ha sbagliato il Tribunale nel dichiarare inammissibile l'istanza di rivendica, avanzata dalla società X oltre il termine previsto dall'art. 101, c. 1 l. fall, escludendo che la previa proposizione da parte della ricorrente di un'istanza ex art. 87-bis l. fall. di restituzione dei beni, sulla quale il G.D. non aveva mai pronunciato, potesse costituire causa di imputabilità del ritardo, sulla base che il curatore, alla presenza di un delegato della società, aveva completato le operazioni di inventariazione dei beni rivendicati, rendendo in tal modo palese la propria volontà di apprenderli all'attivo della procedura e destinarli alla liquidazione e quindi di negare il proprio indispensabile consenso all'accoglimento della predetta domanda.
Svolgimento del processo
1.1. Il Tribunale di Foggia, con decreto del 12 dicembre 2019, ha rigettato l’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta dalla (OMISSIS) s.n.c. di L.C.A.M. avverso il provvedimento del giudice delegato al Fallimento della (omissis) s.r.l. che aveva dichiarato inammissibile la domanda di rivendica di beni mobili avanzata dalla società, in quanto depositata oltre il termine stabilito dall’art. 101, comma 1°, l.fall. senza che sussistessero i presupposti previsti dal 4° comma dello stesso articolo.
1.2 Il tribunale ha ritenuto irrilevante che (OMISSIS) avesse in precedenza presentato un’istanza di restituzione dei medesimi beni a norma dell’art. 87 bis l.fall. sulla quale il G.D. non aveva pronunciato, posto che, pochi giorni dopo la sua proposizione, il curatore aveva proceduto a inventariare quei beni ed aveva completato le operazioni, alla presenza di un delegato dell’istante, il 19.6.2018.
Il giudice del merito ha osservato, in particolare: i) che l’inserimento dei beni nell’inventario integrava un comportamento concludente del curatore, volto a manifestare la volontà di apprenderli all’attivo e destinarli alla liquidazione, e dunque costituiva indice inequivoco di dissenso rispetto all’istanza di restituzione anticipata ex art. 87 bis cit., che ne escludeva in radice l’accoglibilità; ii)che pertanto (OMISSIS) avrebbe potuto, e dovuto, avanzare domanda di rivendica ai sensi degli artt. 92 e 103 l. fall. sin dal 19.6.2018; iii) che la società aveva invece presentato la domanda solo il 1°.3.2019, dopo oltre un anno dalla data del deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, sicché il ritardo doveva esserle imputato.
1.3 (OMISSIS) s.n.c. ha proposto, per un motivo, ricorso per la cassazione del decreto, cui il Fallimento di (omissis) ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
2.1. Con l’unico motivo articolato, la ricorrente lamenta che il tribunale abbia escluso la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del 4° comma dell’art. 101 l. fall., ritenendo erroneamente che il documento depositato dal curatore fosse un valido inventario dei beni e che, comunque, il deposito dell’inventario fosse un fatto sufficiente a determinare il rigetto dell’istanza ex art. 87 bis l. fall. da essa avanzata il 25.5.2018, nonostante il G.D. non avesse mai pronunciato sulla stessa.
2.2. Va, in via pregiudiziale, dato atto della procedibilità del ricorso.
2.3. La ricorrente ha depositato una copia autentica del decreto impugnato, formato da tre pagine, priva della sua pagina centrale (ovvero proprio della pagina nella quale il tribunale ha illustrato le ragioni della decisione), ma ha riportato pressoché integralmente la motivazione del provvedimento alle pagine 2 e 3 del ricorso.
2.4. Trova dunque applicazione il principio, ripetutamente enunciato da questa Corte, secondo cui la produzione di copia incompleta del provvedimento impugnato è causa d’improcedibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., solo se l’oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della decisione non siano altrimenti evincibili dalla lettura dell’atto e dei motivi di impugnazione. (cfr. Cass. n. 14426 del 2018; conf., Cass. n. 14347 del 2020).
2.5. Il ricorso è fondato.
2.6. Il tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di rivendica - pacificamente avanzata da (OMISSIS) oltre il termine di cui all’art. 101, 1° comma l. fall - escludendo che la previa proposizione da parte dell’odierna ricorrente di un’istanza ex art. 87 bis l. fall. di restituzione dei beni, sulla quale il G.D. non aveva mai pronunciato, potesse costituire causa di imputabilità del ritardo, sul rilievo che il curatore, alla presenza di un delegato della società, aveva completato le operazioni di inventariazione dei beni rivendicati sin dal 19.6.2018, in tal modo rendendo palese la propria volontà di apprenderli all’attivo della procedura e destinarli alla liquidazione e dunque di negare il proprio indispensabile consenso all’accoglimento dell’istanza predetta.
2.7. La decisione è errata in diritto sotto un duplice profilo.
2.8. In primo luogo perché l’art. 87 bis l. fall., nel prevedere al suo secondo comma che i beni di cui è stata chiesta la restituzione in via breve “possono non essere inclusi nell’inventario” , esclude che l’istanza possa essere esaminata ed accolta solo se i beni in questione non sono stati inventariati: la loro inclusione nell’ inventario non costituisce, dunque, fatto dal quale possa desumersi in maniera inequivoca e definitiva la mancanza del necessario consenso (alla restituzione) del curatore.
2.9. In secondo luogo perché il giudice delegato è tenuto in ogni caso a pronunciare sull’istanza, dopo aver acquisito formalmente il parere del curatore, non essendo contemplata dal nostro ordinamento una sorta di “presunzione implicita” di rigetto della domanda avanzata da una parte: l’inerzia serbata dal giudice nell’emissione del provvedimento dovuto non può pertanto risolversi in danno della parte medesima, imputando alla stessa il ritardo accumulato da colui che avrebbe dovuto assumere la decisione.
2.10. Il decreto impugnato va pertanto cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Foggia in diversa composizione, che, nel procedere a un nuovo esame, si atterrà ai seguenti principi di diritto: l’eventuale ritardo nella proposizione della domanda di rivendica di beni mobili ex artt. 93 e 103 l. fall., dopo il decorso del termine di cui all’art. 101, 1° comma l. fall., non può essere imputato alla parte che abbia in precedenza avanzato istanza di restituzione dei medesimi beni ai sensi dell’art. 87 bis l. fall. in ragione del comportamento, al riguardo irrilevante, assunto dal curatore che, in pendenza di detta istanza, abbia provveduto alla loro inventariazione senza formalizzare un espresso dissenso alla restituzione anticipata; una volta depositata l’istanza di restituzione dei beni a norma dell’art. 87 bis l.fall., solo il suo espresso rigetto da parte del giudice delegato rende edotta la parte istante della necessità di proporre la domanda di rivendica/restituzione di cui all’art. 103 l. fall..
3. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, per un nuovo esame, al Tribunale di Foggia in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.