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15 novembre 2023
L’eventuale ritardo nella proposizione dell’istanza di rivendica di beni mobili non può essere imputato alla parte che aveva già presentato domanda di restituzione degli stessi
Lo ha affermato la Cassazione con ordinanza n. 31756 depositata il 15 novembre 2023.
La Redazione
Il Giudice di primo grado di Foggia rigettava l'opposizione proposta dalla società X avverso il provvedimento del giudice delegato al Fallimento della società Y, che aveva dichiarato inammissibile la domanda di rivendica di beni mobili avanzata dalla società X, in quanto depositata oltre il termine stabilito dall'art. 101, c.1, l.fall. senza che sussistessero i presupposti previsti dal c. 4 del medesimo articolo.
Il tribunale riteneva irrilevante che la società X avesse presentato, in precedenza, un'istanza di restituzione dei medesimi beni, ai sensi dell'art. 87-bis l.fall., sulla quale il G.D. non aveva pronunciato, posto che, pochi giorni dopo la sua proposizione, il curatore aveva proceduto a inventariare quei beni ed aveva completato le operazioni, alla presenza di un delegato dell'istante. 
 
La controversia giunge in Cassazione mediante della società X, la quale lamenta che il Giudice di primo grado abbia escluso la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del c. 4 dell'art. 101 l. fall., ritenendo erroneamente che il documento depositato dal curatore fosse un valido inventario dei beni e che, comunque, il deposito dell'inventario fosse un fatto sufficiente a determinare il rigetto dell'istanza da essa avanzata, ai sensi dell'art 87-bis l. fall., nonostante il G.D. non avesse mai pronunciato sulla stessa.

Tale doglianza per la Suprema Corte è fondata, infatti ha sbagliato il Tribunale nel dichiarare inammissibile l'istanza di rivendica, avanzata dalla società X oltre il termine previsto dall'art. 101, c. 1 l. fall, escludendo che la previa proposizione da parte della ricorrente di un'istanza ex art. 87-bis l. fall. di restituzione dei beni, sulla quale il G.D. non aveva mai pronunciato, potesse costituire causa di imputabilità del ritardo, sulla base che il curatore, alla presenza di un delegato della società, aveva completato le operazioni di inventariazione dei beni rivendicati, rendendo in tal modo palese la propria volontà di apprenderli all'attivo della procedura e destinarli alla liquidazione e quindi di negare il proprio indispensabile consenso all'accoglimento della predetta domanda.
 
La Corte di legittimità, con ordinanza n. 31756 del 15 novembre 2023, accoglie il gravame della società X e dispone il rinvio della causa al Tribunale di Foggia in diversa composizione, il quale dovrà rispettare il seguente principio di diritto: «l'eventuale ritardo nella proposizione della domanda di rivendica di beni mobili ex artt. 93 e 103 l. fall., dopo il decorso del termine di cui all'art. 101, 1° comma l. fall., non può essere imputato alla parte che abbia in precedenza avanzato istanza di restituzione dei medesimi beni ai sensi dell'art. 87 bis l. fall. in ragione del comportamento, al riguardo irrilevante, assunto dal curatore che, in pendenza di detta istanza, abbia provveduto alla loro inventariazione senza formalizzare un espresso dissenso alla restituzione anticipata; una volta depositata l'istanza di restituzione dei beni a norma dell'art. 87 bis l.fall., solo il suo espresso rigetto da parte del giudice delegato rende edotta la parte istante della necessità di proporre la domanda di rivendica/restituzione di cui all'art. 103 l. fall.».