
Svolgimento del processo
1. – Intesa Sanpaolo s.p.a. ha proposto opposizione ex art. 98 l.fall. allo stato passivo del Fallimento (omissis) s.r.l. contro l’esclusione del proprio credito di € 107.876,06, insinuato in forza di un mutuo fondiario concesso alla società fallita.
1.1. – Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Avellino ha dichiarato inammissibile l’opposizione per tardività del ricorso, in quanto depositato il 10/12/2015, a fronte della comunicazione ex art. 97 l.fall. del 07/11/2015, con conseguente decorso del termine previsto dall’art. 99, comma 1, l.fall.
1.2. – Per la cassazione di detto decreto ha proposto ricorso Intesa Sanpaolo s.p.a., prospettando un unico motivo di doglianza.
1.3. – Il Fallimento (omissis) s.r.l. non ha svolto difese.
1.4. – Nelle more del giudizio è intervenuta (OMISSIS) s.r.l. quale cessionaria ex art. 111 c.p.c. (segnatamente per aver «acquistato pro-soluto parte dei crediti deteriorati delle banche del gruppo Intesa Sanpaolo S.p.a, tra cui il Banco di Napoli S.p.a.»).
1.5. – Con ordinanza interlocutoria n. 19380 del 16/06/2022 questa Corte ha disposto l’acquisizione del fascicolo d’ufficio presso il Tribunale di Avellino, comprensivo di copia delle ricevute di accettazione e consegna relative al deposito telematico del ricorso ex art. 98 l.fall., contenute nel fascicolo informatico.
1.6. – Per la decisione del ricorso è stata quindi fissata l’adunanza dell’11/10/2023, in vista della quale né la ricorrente originaria né l’intervenuta ha depositato memoria.
Motivi della decisione
2. – Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità dell’intervento di (OMISSIS) s.r.l.
2.1. – Secondo un principio consolidato, in mancanza di un'espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendere parte nel giudizio di cassazione, con facoltà di esplicarvi difese, deve ritenersi inammissibile l'intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, cui tale facoltà deve però essere riconosciuta solo ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa (Cass. 2542Da3ta/p2u0bb1lic9az,ione 16/11/2023 33444/2018, 11638/2916) ovvero quando tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione (Cass. 6774/2022); condizioni, queste, che non ricorrono nel caso in esame.
3. – Con l’unico motivo proposto (confusamente rubricato «Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui agli art. 13 comma 2 e 3 del DM 44/2011 e all’art. 16-bis della legge 228/2012 oltre che all’art. 51, comma 2, d.l. n. 90/2014, ad integrazione del termine dell’art.16 bis, comma 7, d.l. n. 179/12, con riferimento all’art. 360 n. 3; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti secondo il novellato ex art. 360 comma 5 cpc – errata e falsa applicazione dei principi di diritto processuale in merito alla tempestività del deposito giudiziale degli atti processuali – errata applicazione della norma che regola la costituzione degli atti processuali») si lamenta che il tribunale abbia «rilevato la tardività del deposito, facendo partire il momento perfezionativo della costituzione non dalla seconda ricevuta di consegna del documento telematico, ma dall'ultima ricevuta attestante l'avvenuto deposito».
3.1. – Il motivo è inammissibile.
4. – Con riguardo al thema decidendum, questa Corte ha recentemente avuto modo di chiarire che, in tema di deposito telematico, il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito – prodotto solo in via anticipata dalla ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (cd. RdAC) – è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC), in difetto dei quali deve escludersi il perfezionamento del deposito (Cass. 19307/2023; conf. Cass. 27654/2022, 16840/2022, 12422/2021, 17404/2020, 28982/2019).
Tale conclusione è stata supportata dai rilievi di seguito indicati.
4.1. – A norma dell’art. 16-bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012) – inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2, della l. n. 228 del 2012 e modificato dall’art. 51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del 2014 (conv. coDnatampubobdliciafz.ione 16/11/2023 dalla l. n. 114 del 2014) – «il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza (...)».
Il quadro normativo è però integrato dall’art. 13, comma 2, del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 (“Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”), a mente del quale «[2] I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. [3] Nel caso previsto dal comma 2 la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresì, l’avvenuto deposito dell’atto o del documento presso l’ufficio giudiziario competente».
4.2. – In forza delle richiamate disposizioni, il deposito telematico di un atto si articola in quattro fasi, che coincidono con il rilascio di altrettanti messaggi di posta elettronica certificata (PEC) da parte del sistema informatico: 1) «ricevuta di accettazione deposito», ossia la ricevuta di presa in carico del messaggio da parte del gestore PEC del mittente (RdA); 2) «ricevuta di avvenuta consegna›» (RdAC, cd. “seconda PEC”), con la quale il gestore PEC del Ministero della Giustizia attesta che lo stesso è stato ricevuto nella sua casella; 3) «esito controlli automatici deposito» (cd. “terza PEC”), inviato dal gestore dei servizi telematici del Ministero della Giustizia e contenente l’esito dei controlli che il sistema effettua automaticamente sulla busta, all’esito dei quali possono essere segnalate al depositante anomalie che sono codificate secondo specifiche tipologie (warn, anomalia non bloccante; error, anomalia bloccante, non preclusiva dell’accettazione manuale da parte della Cancelleria; fatal, anomalia non gestibile per gravi carenze dell’atto che non consentono l’elaborazione e accettazione manuale); 4) «accettazione deposito» (cd. “quarta PEC”) che viene inviata dalla cancelleria dell’ufficio giudiziario destinatario del deposito, all’esito di controlli manuali delle anomalie eventualmente rilevate dal sistema, e contiene l’eventuale accettazione o il rifiuto del deposito.
Solo a seguito di quest’ultima accettazione il file viene caricato sul fascicolo telematico e diventa visibile alle controparti.
4.3. – Essendo il procedimento di deposito telematico strutturato come fattispecie progressiva, la RdAC consente dunque di ritenere perfezionato il deposito solo in via provvisoria, poiché il definitivo consolidarsi dell’effetto di tempestivo deposito – prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della RdAC – è condizionato dalla ricezione della terza e della quarta PEC e, quindi, al buon fine dell’intero procedimento, essendo necessario il positivo superamento dei controlli, automatici (art. 13, comma 7, d.m. Giustizia n. 44/2011 e art. 14, comma 7, Provv. DGSIA del 16 aprile 2014 in tema di “Specifiche tecniche sul PCT”) e manuali (art. 13, comma 7, d.m. cit. e art. 14, comma 10, Provv. cit.), documentati dalle ultime due comunicazioni PEC (Cass. 28982/2019, 17404/2020, 27654/2022).
4.4. – Lo scopo del deposito non può dirsi infatti raggiunto finché non vi sia stata l’accettazione dell’atto da parte della Cancelleria, che ne determina la conoscibilità a beneficio delle parti del processo e del giudice, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l’esito dell’intervento di accettazione (cd. quarta p.e.c.); in caso di mancato completamento dell’iter del deposito telematico – e in particolare ove sia risultato negativo l’esito di una o di entrambe le ultime fasi della procedura – il deposito telematico, pur perfetto, non può dirsi efficace, poiché inidoneo al raggiungimento dello scopo.
Pertanto, se è vero che il perfezionamento del deposito deve essere cronologicamente fissato al momento della seconda PEC, come stabilisce il citato art. 16-bis, comma 7, d.l. 179/12, è altrettanto vero che detto perfezionamento è subordinato all’esito positivo dei successivi controlli.
4.5. – Il riferito orientamento ha trovato sugello nomofilattico nella recentissima pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, 28403/2023), le quali hanno confermato che il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito, prodottosi anticipatamente con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC), è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC).
5. – Ciò premesso, occorre dare atto dell’estrema genericità e astrattezza del ricorso, che si dilunga in considerazioni meramente teoriche (tanto da evocare inopinatamente, a pag. 14, i “suggerimenti” dati a “colleghi” nel corso di “relazioni”), mancanti di riferimenti specifici alla fattispecie concreta, salva l’affermazione, a pag. 17, che «la ricevuta di avvenuta consegna è sicuramente pervenuta l'ultimo giorno utile anche se dopo le 14.00, mentre la busta è stata accettata dalla cancelleria nei giorni successivi» nonché l’indicazione, a pag. 14, che il ricorso ex art. 98 l.fall. «veniva depositato telematicamente -giuste ricevute- in data 07.12.2016 alle ore 17:23. Di conseguenza il sistema emetteva la risposta di accettazione e la risposta di consegna alle ore 17:24 sempre del 7.12.2016» (in realtà l’anno dovrebbe essere il 2015).
5.1. – Ebbene, se si considera che il provvedimento impugnato si fonda sull’unico assunto che la comunicazione ex art. 97 l.fall. è avvenuta «in data 7.11.2015» e il deposito del ricorso ex art. 98 l.fall. è avvenuto «il 10.12.2015», appare evidente, alla luce del complesso quadro normativo di riferimento di cui si è dato conto, che, per come formulato, il ricorso risulta del tutto carente sulle informazioni essenziali ai fini del decidere, non chiarendo se e quando siano state ricevute le cc.dd. “terza” e “quarta PEC” e, soprattutto, non supportando in alcun modo l’affermazione che le cc.dd. RdA e RdAC siano state generate «in data 07.12.2016» (rectius 2015).
5.2. – E’ noto che, anche laddove vengano denunciati con il ricorso per cassazione "errores in procedendo" – in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto e può accedere direttamente all'esame degli atti processuali del fascicolo di merito – risulta comunque preliminare la valutazione dell'ammissibilità del motivo, in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità, diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo; pertanto, solo dopo aver effettuato quella preliminare valutazione la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all'esame e all'interpretazione degli atti processuali (Cass. 12664/2012, 6014/2018).
5.3. – Da ultimo é stato però chiarito che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, espresso dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. quale corollario del requisito di specificità dei motivi, deve essere interpretato in maniera elastica, in conformità all'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte – oggi recepita dal nuovo testo dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 (Cass. 11325/2023) – che lo reputa compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU purché, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo (Corte EDU, 28 ottobre 2021, Succi e altri c. Italia; Cass. 23688/2023); pertanto, il principio di autosufficienza deve ritenersi rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, sempre che sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. Sez. U, 8950/2022; cfr. Cass. 11325/2023); in particolare, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., è necessario che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati (Cass. 12481/2022).
5.4. – Nulla di tutto ciò si rinviene nel ricorso (cfr. Cass. 16840/2022, che in fattispecie analoga ha ritenuto assolto l’onere di specificità grazie alla trascrizione «nel corpo del ricorso: 1) del “dettaglio di deposito” generato dalla “consolle Avvocato” (…);
2)del report della posta elettronica certificata (…); 3) della “videata consolle avvocato” (…)»), senza che la disposta acquisizione del fascicolo d’ufficio (pur accompagnata dalla esplicita richiesta di inserimento di «copia delle ricevute di accettazione e consegna relative al deposito telematico del ricorso in opposizione contenute all’interno del fascicolo telematico») abbia consentito al Collegio, in camera di consiglio, di rintracciare la prova che la “RdAC” fosse stata effettivamente generata il 7 dicembre 2015 e che in tal modo la successiva “quarta PEC” (in tesi generata il 10 dicembre 2015) avesse reso efficace in via retroattiva il tempestivo perfezionamento del deposito del ricorso ex art. 98 l.fall., diversamente da quanto si legge nel decreto impugnato.
5.5. – Non può infine trascurarsi di sottolineare l’assoluta mancanza di qualsivoglia memoria o deduzione difensiva, sul punto, da parte degli interessati (ricorrente o intervenuta), pur consapevoli delle finalità, essenziali e decisive, cui mirava l’ordinanza interlocutoria.
6. – Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza statuizione sulle spese, in assenza di difese del Fallimento intimato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’intervento di (OMISSIS) s.r.l. Dichiara inammissibile il ricorso di Intesa Sanpaolo s.p.a.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.