La Legge di bilancio 2023 ha stabilito che a partire dal 1° gennaio di quest'anno sono agevolabili con aliquota IVA al 5% «i prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali», non sussistendo alcuna distinzione se gli stessi siano lavabili o compostabili.
Con la risposta n. 463 del 16 novembre 2023, l'Agenzia delle Entrate risponde al quesito relativo alla disciplina di cui al numero 1-quinquies della Tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. n. 633/1972 che prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% alla cessione di «prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali».
In particolare, l'istante chiede se tale normativa sia applicabile al caso in esame, posto gli slip prodotti dalla medesima incorporano un assorbente ed assolvono la funzione diprotezione dell'igiene femminile.
Secondo l'istante, il mantenimento della parola «prodotti» nel numero 1-quinquies della Tabella A, cit. testimonia la volontà del legislatore nazionale di permettere l'applicazione dell'aliquota agevolata, non solo agli assorbenti, ma anche ai ''prodotti assorbenti'' dotati di caratteristiche e finalità comuni ai primi, quali l'assorbenza e la protezione dell'igiene femminile.
Nelle sue argomentazioni, l'Agenzia delle Entrate ha osservato che l'impianto della direttiva 2006/112/CE (anche ''Direttiva
In ambito nazionale, l'art. 1, c. 72, lett. a), n. 1), della L. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), ha ricondotto tutti i prodotti assorbenti per la protezione dell'igiene intima femminile, indipendentemente dalle loro caratteristiche, nell'ambito applicativo dell'aliquota IVA del 5%, ex n. 1-quinquies) della Tabella A, parte II bis, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2023 sono agevolabili con aliquota IVA al 5% «i prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali», non sussistendo alcuna distinzione se gli stessi siano lavabili o compostabili.
Ciò detto, l'Agenzia delle Entrate conclude ritenendo applicabile anche l'aliquota agevolata del 5% anche alla cessione dei prodotti oggetto del quesito.