I provvedimenti giudiziali che, all'esito dell'appello o del reclamo, statuiscono sulle modalità di frequentazione e visita dei figli minori, sono ricorribili per cassazione nella misura in cui il diniego si risolva nella negazione della tutela giurisdizionale al diritto alla vita familiare sancito dall'art. 8 CEDU.
La causa in esame viene azionata da un padre che chiedeva al Tribunale di regolare i rapporti con la figlia in seguito alla separazione dalla madre. Prendendo atto dell'alta conflittualità dei genitori, il Tribunale disponeva una CTU psicologica volta a valutare la capacità genitoriale di entrambi, all'esito della quale disponeva l'affido condiviso con...
Svolgimento del processo
M. C. convenne innanzi al Tribunale di Firenze R. R. C. per regolare i rapporti relativi alla figlia nata dalla loro relazione, il 2.5.15.
Con decreto del 10.7.18, il Tribunale, preso atto dell’alta conflittualità tra i due genitori nella gestione della minore, disponeva una c.t.u. psicologica finalizzata a valutare la capacità genitoriale delle parti, individuare il migliore collocamento della bambina e la regolamentazione degli incontri padre-figlia.
All’esito della c.t.u., il Tribunale disponeva: l’affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con domiciliazione prevalente presso la madre; che il padre potesse tenere con sé la bambina a Milano a fine- settimana alternati; l’obbligo per il C. di versare alla C., a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di euro 400,00 mensile, con spese straordinarie a carico di entrambi per il 50%.
Con decreto del 30.7.2020 il Tribunale, accogliendo i rilievi del c.t.u., affidava la minore ai servizi sociali di Milano, disponendo che i genitori seguissero un percorso di supporto alla genitorialità a cura dei servizi sociali di Milano e Firenze, confermando il regime degli incontri; all’esito dell’ulteriore periodo di monitoraggio, con provvedimento del 9.11.21, il Tribunale confermava l’affidamento della minore ai servizi sociali di Milano, con collocamento presso la madre a Milano, delegando a quest’ultimi l’assunzione di tutte le decisioni di maggior importanza per la vita della minore e la vigilanza sull’osservanza del provvedimento, regolava il regime degli incontri del padre con la minore.
Con sentenza del 22.11.22 la Corte d’appello, in parziale riforma del decreto del Tribunale, ha disposto modifiche sul regime degli incontri dei genitori con la minore, delegando ai servizi sociali l’incarico di disciplinare la frequentazione di quest’ultima con i genitori nel caso di contrasti tra gli stessi.
M. C. ricorre in cassazione con due motivi. R. R. C. resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 337ter, 337sexies, 115, 116, c.p.c., della risoluzione del Consiglio d’Europa del 2015, 9, c.3 e 18 Convenzione di New York, 24, c.3, della Carta di Nizza del 2000, nonché motivazione apparente e contraddittoria in ordine al diritto paterno di vedersi riconosciuta (attraverso la modifica del relativo regime) la frequentazione tra padre e figlia.
Al riguardo, il ricorrente lamenta che la riconosciuta possibilità per il padre di trascorrere un pomeriggio infrasettimanale in più non era da lui fruibile versando nell’impossibilità di esercitare tale prerogativa trovandosi a Firenze per lavoro, arrivando a Milano solo nella tarda serata del venerdì.
Il ricorrente si duole altresì della valutazione delle capacità genitoriali dei genitori e del fatto che la decisione sul collocamento prevalente della minore presso la madre è in contrasto con il principio sancito dall’art. 337ter in ordine al diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i genitori.
Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 147, 148, 316bis, 337ter e sexies, c. 6, c.c., 115,116 c.p.c. in ordine alla misura dell’assegno di mantenimento.
Al riguardo, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia respinto la richiesta di riduzione di tale assegno sulla base del limitato aumento della frequentazione tra padre e figlia del cui mantenimento avrebbe continuato ad occuparsi prevalentemente la madre (per la quale non era stata dimostrata la percezione di stipendio mensile), essendo stata omessa la valutazione dei costi (di viaggio e abitativi) che da soli giustificherebbero la revoca del contributo disposto.
La controricorrente eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancanza di autosufficienza e in quanto, avendo la Corte d’appello erroneamente qualificato come sentenza il provvedimento emesso, trattandosi invece di decreto camerale ex art. 739 c.p.c., non suscettibile di giudicato in quanto avente ad oggetto statuizioni sulle modalità concrete dl collocamento dei minori in regime di affidamento condiviso ovvero presso uno dei genitori affidatari, e privo di decisorietà e definitività (essendo essi riformabili dal giudice che li ha emessi).
Anzitutto, il ricorso è ammissibile, sia quanto al requisito dell’autosufficienza (indicando in maniera sufficientemente chiara il contenuto delle critiche), sia in ordine al profilo della ricorribilità in cassazione.
Come ha osservato, con motivazione pienamente consivisibile questa corte con la pronuncia n 24226 del 2023: «Si deve, in particolare, rilevare che il presente giudizio ha ad oggetto il decreto pronunciato sul reclamo proposto avverso il provvedimento che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 337 ter e 337 quinquies, c.c., ha statuito sulla richiesta di revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli.
Si tratta, dunque, di un provvedimento del tutto distinto da quelli limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale adottati in corso di causa, in ordine ai quali è stata rimessa alle Sezioni Unite (Cass., Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 30457 del 17/10/2022), e di recente anche decisa (Cass., Sez. U, n. 22423 del 25/07/2023), la questione dell’ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost. avverso i detti provvedimenti provvisori e urgenti.
In ordine all’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione contro i provvedimenti che, all’esito dell’appello o del reclamo (a seconda del tipo di procedimento avviato), attengono all’affidamento e al mantenimento dei figli minori, questa Corte si è già pronunciata più volte in senso positivo (Cass., Sez. U, Sentenza n. 30903 del 19/10/2022; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3192 del 07/02/2017; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6132 del 26/03/2015).
Alcuni dubbi interpretativi sono, tuttavia, sorti con riferimento alle statuizioni che disciplinano, nello specifico, i tempi e i modi di visita e frequentazione dei figli da parte dei genitori esercenti la responsabilità. Superando recenti discordanze, questa Corte, con orientamento condiviso, ha affermato che i provvedimenti giudiziali che, all’esito dell’appello o del reclamo (a seconda del tipo di procedimento avviato) statuiscono sulle modalità di frequentazione e visita dei figli minori, sono ricorribili per cassazione nella misura in cui il diniego si risolve nella negazione della tutela giurisdizionale a un diritto fondamentale, quello alla vita familiare che, sancito dall’art. 8 CEDU (Corte EDU, sentenza del 09/02/2017, Solarino c. Italia), è leso da quelle statuizioni che, adottate in materia di frequentazione e visita del minore, risultino a tal punto limitative ed in contrasto con il tipo di affidamento scelto, da violare il diritto alla bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire a quest’ultimo una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole il cui rispetto deve essere sempre assicurato nell’interesse superiore del minore (così Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4796 del 14/02/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9764 dell’08/04/2019; v. anche Cass., Sez. U, Sentenza n. 30903 del 19/10/2022).
In altre parole, le statuizioni che attengono alle modalità di frequentazione e visita del minore sono censurabili per cassazione, superando il filtro dell’inammissibilità per il difetto di decisorietà o per carattere di valutazione di merito, quando l’invalidità dedotta si risolve nella lesione del diritto alla vita familiare, che appartiene al minore ed anche a ciascuno dei genitori, e trova esplicazione nel diritto alla bigenitorialità.
Nella specie, il ricorso, con il quale sono criticate le statuizioni del provvedimento impugnato che hanno regolamentato l’esercizio della responsabilità genitoriale, attiene proprio alla asserita violazione del diritto alla bigenitorialità, a causa della mancata previsione dell’affidamento paritario del minore. Il ricorso è, pertanto, da ritenersi ammissibile.
Premesso ciò, tuttavia il primo motivo è inammissibile perché esso nella sostanza e’ solo diretto al riesame del bilanciamento al diritto di affidamento e visita riconosciuto a ciascuno dei genitori del minore e in relazione ai fatti che hanno portato alla valutazione delle concrete modalità di esercizio del diritto di visita della minore, avendo il ricorrente lamentato che la Corte d’appello non aveva accolto il reclamo sul mancato accoglimento della richiesta di visita per tre settimane su quattro al mese, trattandosi di valutazione di merito, fondata anche sui rilievi del c.t.u.
Parimenti inammissibile è il secondo motivo relativo alla richiesta riduzione dell’importo dell’assegno di mantenimento che il ricorrente ritiene legittimata dai maggiori costi per la visita della figlia, in quanto generico, a fronte della motivazione della Corte territoriale che ha evidenziato come la limitata modifica delle modalità di visita non potesse incidere sull’assegno di mantenimento.
Considerata la particolarità della fattispecie, ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Dispone che ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/03, in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.