Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
20 novembre 2023
Norme in materia di Criteri Ambientali Minimi e verifica di compatibilità ambientale dell’offerta
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9398 del 2 novembre 2023, si è soffermato sulla valenza cogente delle previsioni CAM e sui controlli in sede di gare ed in sede esecutiva. 
Nel caso di specie, è stato dichiarato inefficacie il contratto d'appalto stipulato tra l'AIFA e la società vincitrice, in quanto quest'ultima non aveva rispettato il numero minimo dei macchinari richiesto e soprattutto essi non erano conformi ai CAM.
La Redazione
L'AIFA aveva indetto, mediante bando di gara, una procedura aperta in modalità telematica, da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'erogazione dei servizi di pulizia nonché dei servizi di sanificazione on request da prestarsi presso gli uffici dell'ente, della durata di 36 mesi, prorogabili di ulteriori 36.
In esito alla selezione concorsuale, alla quale avevano partecipato 52 operatori economici, la società X si era collocata al primo posto e la società Y si era classificata al secondo.
La società Y impugnava l'aggiudicazione in favore della controinteressata e gli atti presupposti, lamentando l'inammissibilità dell'offerta della società X per mancato rispetto del numero minimo di macchinari richiesto e per la loro non conformità ai CAM.
 
Tale doglianza è fondata e merita accoglimento. 
 
In particolare, il paragrafo 16, c. 1, del Disciplinare di gara relativo al “Contenuto dell'offerta – Documentazione Tecnica” prevede che:
«L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, le specifiche tecniche in esso contenute nonché le specifiche tecniche e le clausole contrattuali di cui al citato D.M. 29 gennaio 2021 del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare».

Il concorrente, inoltre, dovrà allegare la documentazione Tecnica contenente i seguenti documenti:

    • «Relazione tecnica dei servizi/forniture offerti;
    • Elenco completo dei prodotti/macchine che il concorrente si impegna a utilizzare nel rispetto del D.M. 29 gennaio 2021 ed allegati;
    • Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica».
All'ultimo comma è previsto che l'offerta tecnica debba rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, altrimenti si viene esclusi dalla procedura di gara.
Bisogna inoltre, elencare le attrezzature e i macchinari utilizzati, specificando il numero, la marca, il modello e la potenza dei macchinari utilizzati, con indicazione della capacità operativa e della rumorosità di ciascuno, precisando altresì i sistemi di pulizia dei macchinari e delle attrezzature medesimi.
 
È chiaro quindi che la controinteressata non aveva indicato nella propria offerta tecnica nessuna idropulitrice e non aveva rispettato il numero minimo di macchinari richiesto.
 
Un'offerta deve essere considerata inammissibile, non solo laddove presenti profili che attestino la mancanza di requisiti soggettivi di carattere generale o speciale in capo all'operatore economico, ma anche nel caso in cui la proposta del candidato non risulti coerente, sul piano tecnico, con le prescrizioni vincolanti contenute nel progetto, quali quelle sopra richiamate, che integrano, anch'esse, i requisiti minimi.
 
Di estrema rilevanza è l'art. 34 del D.Lgs. n. 50 del 28 aprile 2016, il quale prevede che:
 

precisazione

«1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144.
2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione».
 
Gli operatori economici devono formulare un'offerta consapevole ed adeguata, tenendo in considerazione anche le norme in materia di C.A.M. (criteri ambientali minimi), le quali, lungi dal risolversi in mere norme programmatiche, costituiscono obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti.
 
L'art. 34, c. 3 del D.Lgs n. 50/2016 sancisce che «L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione”” e che “la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell'obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell'obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, “circolari” e nel diffondere l'occupazione “verde”». 
 
È necessario precisare che bisogna controllare la conformità delle attrezzature ai CAM già nell'ambito delle attività di valutazione delle offerte.
In particolare, in sede di gara, la valutazione della conformità ai CAM deve essere effettuata dalla Commissione per verificare che l'offerta sia rispettosa della lex specialis e dei criteri ambientali, nel rispetto del principio di par condicio dei partecipanti.
Mentre per quanto riguarda il controllo «in sede esecutiva di quanto dichiarato dal soggetto aggiudicatario, atteso che in quella fase il rapporto tra stazione appaltante e impresa offerente si atteggia con una modalità prettamente privatistica e paritetica tra le parti, rispetto alla quale l'ordinamento appronta in favore dell'Amministrazione strumenti civilistici nel caso in cui il contraente sia inadempiente agli obblighi assunti con la propria offerta, che assume a tutti gli effetti i caratteri tipici di una proposta di contratto irrevocabile».
 
Alla luce di tali considerazioni è consolidato il mancato rispetto del numero minimo di macchinari richiesto e alla non conformità ai CAM di tutte le apparecchiature proposte dalla società X.
 
Pertanto, va accolta la domanda di reintegrazione in forma specifica presentata dalla società Y.
In definitiva, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale accoglie, con sentenza n. 9398 del 2 novembre 2023, il ricorso della società Y, dichiara l'inefficacia del contratto stipulato tra AIFA e la società X e dispone infine il subentro in favore della ricorrente.