Ai fini dell'assegnazione della casa familiare, l'interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente domestico rileva solo se essi sono minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Svolgimento del processo
1.- L. D. ha presentato ricorso per cassazione con un mezzo avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria pubblicata il 7 settembre 2021 resa in giudizio divorzile che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accolto il gravame proposto dall’ex coniuge S. M. e respinto le originarie domande formulate dalla D. per conseguire l’assegnazione della casa familiare sita in (omissis) e la contribuzione da parte di S. M. al mantenimento del figlio maggiorenne G..
M. ha replicato con controricorso, seguito da memoria depositata tardivamente.
É stata disposta la trattazione camerale ex art.380 bis.1. cod.proc.civ.
Motivi della decisione
2.1.- Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt.155 e 337 sexies cod.civ.
La censura concerne la statuizione con cui la Corte di merito, esaminate le condizioni economiche del figlio maggiorenne e ritenuto il raggiungimento da parte dello stesso dell’autosufficienza economica, stante il rapporto di lavoro intrattenuto con una società di ristorazione operante all’interno dei treni ad alta velocità, ha respinto la domande ai assegnazione della casa familiare formulata dalla madre, ciò nonostante fosse stato rappresentato che l’abitazione in questione era luogo di convivenza stabile di madre e figlio e ad essa il figlio faceva rientro con frequenza giornaliera dopo il lavoro.
Sostiene la ricorrente che la circostanza che il figlio avesse raggiunto, come incontestato, l’autosufficienza economica, rilevava solo al fine della revoca dell’assegno di mantenimento, mentre la revoca dell’assegnazione della casa familiare avrebbe presupposto la prova del venir meno dell’esigenza abitativa con carattere di stabilità e richiesto la verifica del preminente interesse della prole, anche nel caso del figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
2.2.- Il motivo è infondato e va respinto.
2.3.- Questa Corte ha già affermato che «la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate» (Cass. n. 25604/2018), sul rilievo che la revoca dell'assegnazione della casa familiare è provvedimento che ha come esclusivo presupposto l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell’habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario (Cass. n. 20452/2022), principi dai quali non vi è ragione di discostarsi.
Incontestato, nel caso in esame, il raggiungimento dell’autosufficienza economica da parte del figlio, la decisione risulta immune da vizi e tale conclusione non è revocata in dubbio dal precedente di legittimità invocato dalla ricorrente che risulta erroneamente interpretato e, anzi, smentisce l’assunto giacché il principio affermato, secondo il quale «Sussiste l'ipotesi di convivenza rilevante agli effetti dell'assegnazione della casa familiare allorché il figlio maggiorenne non autosufficiente torni con frequenza settimanale presso la casa familiare.» (Cass. n.23473/2020), concerne, per l’appunto, il figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente.
3.- In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 3.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;
- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52;
- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.