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20 novembre 2023
Casa familiare: l’interesse a mantenere l’habitat domestico viene meno se il figlio è maggiorenne ed autosufficiente

Ai fini dell'assegnazione della casa familiare, l'interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente domestico rileva solo se essi sono minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti.

La Redazione
Una madre ricorre in Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che, accogliendo il gravame presentato dall'ex coniuge, ha respinto le sue originarie richieste volte all'assegnazione della casa familiare ed al riconoscimento dell'assegno familiare.
 
Con unico motivo di ricorso, la donna evidenzia che la revocazione della casa avrebbe come presupposto il venir meno dell'esigenza abitativa con carattere di stabilità; inoltre, a differenza di quanto avviene per l'assegno di mantenimento, andrebbe verificato il preminente interesse della prole, anche nel caso del figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
 
Con ordinanza n. 32151 del 20 novembre 2023, la Suprema Corte dichiara il ricorso infondato.
 
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la casa familiare deve essere assegnata tenendo conto dell'interesse dei figli minorenni o maggiorenni non autosufficiente alla conservazione dell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, garantendo così le loro abitudini di vita e le relazioni sociali radicate in tale ambiente. Conclusione in linea col fatto che il provvedimento di assegnazione della casa familiare ha come esclusivo presupposto «l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario».
 
Ciò detto, la decisione impugnata è senz'altro corretta in quanto è stato dimostrato che, nel caso di specie, il figlio ha raggiunto l'autosufficienza economica. Correttezza che non può essere scalfita nemmeno dal richiamo, da parte della ricorrente, del recente principio secondo cui «sussiste l'ipotesi di convivenza rilevante agli effetti dell'assegnazione della casa familiare allorché il figlio maggiorenne non autosufficiente torni con frequenza settimanale presso la casa familiare», trattandosi di indirizzo concernente, per l'appunto, il figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente.