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21 novembre 2023
L’assunzione di due dipendenti part-time equivale al full-time di un singolo lavoratore

In questo caso il professionista non è tenuto a pagare l'IRAP perché non si configura l'autonoma organizzazione.

La Redazione

La CTP respingeva il ricorso presentato da una contribuente avverso il provvedimento di silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate alla sua istanza di rimborso IRAP per difetto del requisito dell'autonoma organizzazione, svolgendo la ricorrente attività di libero professionista (dentista) con alle proprie dipendenze due assistenti part time.
Proposto appello, la CTR lo accoglieva conseguendone il ricorso per cassazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Quest'ultima censura la sentenza impugnata per aver i Giudici d'appello affermato la marginalità del lavoro di due dipendenti part time della contribuente, sostenendo così l'insussistenza di un'autonoma collaborazione in capo allo stesso.

La Cassazione rigetta il ricorso con ordinanza n. 32110 del 20 novembre 2023.
A fondamento della sua decisione, la Corte ribadisce che, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156/2001, in tema di IRAP l'esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusivo, di attività di lavoro autonomo diversa dall'impresa commerciale costituisce presupposto dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata.

Il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo sia il responsabile dell'organizzazione e «impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che costituiscono nell'attività il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, ed in particolare di collaboratori non occasionali che non superino il numero di uno che esplichi mansioni di segreteria o meramente esecutive».

Posto che nel caso di specie la CTR ha osservato che i dipendenti erano due ed erano stati assunti part time, la Corte ha più volta affermato la tendenziale equivalenza di due unità lavorative part time a una sola unità lavorativa a tempo pieno.

Ciò detto, la CTR non ha violato i principi espressi dalla Cassazione, equiparando i due lavoratori part time a uno a tempo pieno e ritenendo non decisivi di fini di un'autonoma organizzazione diversi fattori non idonei a sostituire la prestazione professionale della contribuente.

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