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21 novembre 2023
Non imponibili le prestazioni assistenziali erogate dall’ente bilaterale

Trattasi nel caso specifico di un “contributo per malattia di lunga durata” e di un “bonus straordinario Covid-19” di alleviamento degli effetti negativi subiti dai lavoratori iscritti per via della pandemia.

La Redazione

L'istante è un Ente bilaterale che intende erogare agli iscritti un “Contributo per malattia di lunga durata” e un “Bonus straordinario Covid-19” e con l'istanza in commento chiede all'Agenzia delle Entrate di sapere quale trattamento fiscale riservare a tali contributi. Nello specifico, l'istante chiede se in qualità di sostituto di imposta debba applicare per entrambi i contributi la ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell'art. 23 D.P.R. n. 600/1973.

Con la risposta n. 462/2023, l'Agenzia delle Entrate ricostruisce innanzitutto il quadro normativo applicabile in materia, evidenziando in particolare la risoluzione n. 54/E del 25 settembre 2020, con la quale è stato chiarito in materia di trattamento fiscale delle prestazioni assistenziali erogate dagli enti bilaterali, che esso è il frutto dell'applicazione dei principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi e dunque tali prestazioni saranno assoggettate a tassazione allorché si possano inquadrare in una delle categorie reddituali di cui all'art. 6 TUIR, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di redditi.

Ciò posto, con riferimento al caso in esame, si osserva che il Regolamento dell'Ente bilaterale prevede la corresponsione dei contributi in questione una tantum e in misura fissa dietro apposita domanda del lavoratore iscritto fino ad esaurimento del budget straordinario stanziato e secondo una graduatoria in ordine cronologico.
Tenendo conto di ciò e del fatto che entrambi i contributi hanno natura assistenziale, l'Agenzia delle Entrate afferma che, in coerenza con la prassi, essi non risultano inquadrabili in nessuna delle categorie reddituali di cui al citato art. 6 TUIR. Di conseguenza, non può trovare applicazione la ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell'art. 23, D.P.R. n. 600/1973.