Trattasi nel caso specifico di un “contributo per malattia di lunga durata” e di un “bonus straordinario Covid-19” di alleviamento degli effetti negativi subiti dai lavoratori iscritti per via della pandemia.
L'istante è un Ente bilaterale che intende erogare agli iscritti un “Contributo per malattia di lunga durata” e un “Bonus straordinario Covid-19” e con l'istanza in commento chiede all'Agenzia delle Entrate di sapere quale trattamento fiscale riservare a tali contributi. Nello specifico, l'istante chiede se in qualità di sostituto di imposta debba applicare per entrambi i contributi la ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell'
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Ciò posto, con riferimento al caso in esame, si osserva che il Regolamento dell'Ente bilaterale prevede la corresponsione dei contributi in questione una tantum e in misura fissa dietro apposita domanda del lavoratore iscritto fino ad esaurimento del budget straordinario stanziato e secondo una graduatoria in ordine cronologico.
Tenendo conto di ciò e del fatto che entrambi i contributi hanno natura assistenziale, l'Agenzia delle Entrate afferma che, in coerenza con la prassi, essi non risultano inquadrabili in nessuna delle categorie reddituali di cui al citato art. 6 TUIR. Di conseguenza, non può trovare applicazione la ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell'